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La posizione della Commissione di Venezia sul Quarto emendamento alla Legge Fondamentale

GLI INTERVENTI DEL CONSIGLIO D’EUROPA SULLE QUESTIONI OGGETTO DELLE PROCEDURE

4. La posizione della Commissione di Venezia sull’indipendenza della magistratura

4.5 La posizione della Commissione di Venezia sul Quarto emendamento alla Legge Fondamentale

Sulla base della richiesta del Segretario Generale del Consiglio d’Europa Thorbjørn Jagland, nel Parere n. 720/2013120 la

Commissione di Venezia si è espressa in merito al Quarto emendamento alla Legge Fondamentale ungherese, entrato in vigore il 1° Aprile 2013, che ha toccato anche il ruolo del Presidente dell’Ufficio giudiziario nazionale.

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa aveva precedentemente invitato il Governo e il Presidente del Parlamento ungheresi a posticipare il voto su tale emendamento costituzionale, programmato per l’11 marzo 2013, in modo da consentire alla Commissione di Venezia di adottare un Parere sul contenuto di tale emendamento prima della sua approvazione.121 Il Segretario Generale, infatti, aveva già espresso preoccupazioni sul Quarto emendamento alla Legge Fondamentale, considerato come lesivo del sistema di checks and balances, essenziale in uno Stato di diritto. Nonostante questa richiesta, la votazione da parte del Parlamento ungherese si è svolta nel giorno programmato, e la Commissione di Venezia ha potuto pronunciarsi sul contenuto del Quarto emendamento solo in seguito alla sua adozione.

120 Opinion on the 4th amendment to the Fundamental Law of Hungary, n. 720/2013,

adottata dalla Commissione di Venezia nella sua 95ª Sessione Plenaria (14-15 Giugno 2013), 17 giugno 2013.

93 4.5.1 Il Presidente dell’Ufficio giudiziario nazionale

L’art. 13 del Quarto emendamento introduce i paragrafi da 4 a 7 dell’art. 25 della Legge Fondamentale. I paragrafi 5 e 6, in particolare, prevedono che:

(5) “La responsabilità principale dell'amministrazione dei tribunali fa capo al Presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale. Gli organi di auto-governo della magistratura partecipano alla gestione dei tribunali”.

(6) “Su proposta del Presidente della Repubblica, il Parlamento elegge un giudice come Presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale per un periodo di nove anni. L'elezione del Presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale richiede una maggioranza dei due terzi dei voti dei membri del Parlamento”.

La Commissione di Venezia ritiene che la costituzionalizzazione del Presidente dell’Ufficio rappresenti un passo indietro rispetto ai successi che erano stati ottenuti a livello legislativo riducendone i poteri, incrementandone la responsabilità democratica e aumentando i poteri del Consiglio giudiziario nazionale. L’art. 25 della Legge Fondamentale, invece, così come modificato dal Quarto emendamento, non menziona il Consiglio né indica i controlli e la responsabilità democratica cui il Presidente deve necessariamente essere soggetto.

L’art. 14 del Quarto emendamento, poi, aggiunge il paragrafo 4 all’art. 27 della Legge Fondamentale: "Per dare attuazione al diritto fondamentale ad una decisione del giudice presa entro un termine ragionevole e per bilanciare il carico di lavoro tra i tribunali, il Presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale può designare, nel modo previsto da una legge organica, un tribunale diverso dal tribunale competente, ma con gli stessi poteri di esaminare i casi indicati in una legge organica”.

94 La Commissione di Venezia si era già espressa sulla violazione del principio di precostituzione del giudice per legge, elemento cardine dello Stato di diritto, che un simile potere in capo al Presidente dell’Ufficio comporta.

Il Governo ungherese, peraltro, il 7 giugno 2013 ha annunciato che avrebbe avanzato in Parlamento una proposta volta ad abrogare il par. 4 dell’art. 27 della Legge Fondamentale122.

Il Quinto emendamento alla Legge Fondamentale, entrato in vigore il 1° ottobre 2013, ha, in effetti, provveduto ad abrogare tale controversa disposizione costituzionale. Tuttavia, il Governo ha precisato che questo non avrebbe pregiudicato i trasferimenti già effettuati.

4.5.2 L’età pensionabile

Il Quarto emendamento alla Legge Fondamentale, invece, non ha modificato le disposizioni costituzionali relative all’età pensionabile di giudici e procuratori in quanto la Legge Fondamentale non conteneva l’indicazione esatta del limite di età, ma si riferiva unicamente all’età pensionabile generale, che doveva esser fissata con legge organica. Le disposizioni costituzionali non contenevano neppure la calendarizzazione delle date di cessazione dalle funzioni di giudici e procuratori, contenuta invece nelle Disposizioni Transitorie. Pertanto, nel marzo 2013, simultaneamente al Quarto emendamento, il Parlamento ha approvato la legge n. XX/2013 per allineare la determinazione dell’età pensionabile alle pronunce della Corte Costituzionale ungherese (n. 33/2012) e della Corte di Giustizia dell’UE (causa C-286/12).

122 Comments of the Government of Hungary on the Draft Opinion on the Fourth

Amendment to the Fundamental Law of Hungary, CDL-REF(2013)034, 14 Giugno 2013, punto 44.

95 La legge n. XX/2013 prevede che l’età pensionabile per giudici e procuratori sia di 65 anni a partire dal 1° gennaio 2023, in seguito ad un periodo transitorio di dieci anni in cui il limite di età di 70 anni sarà abbassato gradualmente tenendo conto del corrispondente aumento dell’età pensionabile generale.

I giudici che sono stati collocati in pensione sulla base delle disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte Costituzionale ungherese, e i procuratori che sono stati collocati in pensione durante il 2012 sulla base della contestata disciplina, potranno scegliere, senza necessità di avviare procedimenti giudiziari, se essere reintegrati, essere collocati in un “elenco di riserva” o rimanere in pensione.

I giudici che ricoprivano la carica di Presidente di sezione devono essere automaticamente reintegrati in questa posizione e avranno diritto alla retribuzione maturata nel frattempo.

I giudici che ricoprivano altre posizioni di vertice, invece, saranno reintegrati solo su richiesta e solo se quelle posizioni risultano ancora vacanti123, “con la conseguenza che soltanto per pochi giudici

illegittimamente rimossi vi è la garanzia che siano reintegrati esattamente nel medesimo incarico, con i medesimi compiti e le stesse responsabilità che detenevano prima della loro rimozione”124.

Se i giudici o i procuratori scelgono l’elenco di riserva, il giudice o il procuratore avrà diritto ad una remunerazione supplementare che, aggiunta alla pensione di vecchiaia, garantisce una remunerazione

123 In linea con questa soluzione, già nel settembre 2012 il Governo aveva presentato

una proposta di legge nella quale stabiliva che i giudici che avessero superato il 62° anno di età non avrebbero potuto ricoprire posizioni di vertice nei tribunali, pertanto avrebbero dovuto terminare la loro carriera come giudici ordinari. Questa misura ha ad oggetto non solo i giudici reintegrati, ma anche tutti i giudici che in futuro compiranno il 63° anno di età. In proposito, v. Opinion on the cardinal acts on the judiciary that were amended following the adoption of Opinion CDL-AD(2012)001 on Hungary adottata dalla Commissione di Venezia nella sua 92ª Sessione Plenaria (12-13 Ottobre 2012), punto 79.

124 Parlamento europeo, Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulla

situazione dei diritti fondamentali: norme e pratiche in Ungheria (in applicazione della risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012), 24 giugno 2013, 2012/2130(INI), punto 35.

96 pari all’80% della retribuzione precedente. Se viene effettivamente svolta attività giudiziaria, la retribuzione deve essere equivalente alla retribuzione precedente. Il giudice o il procuratore collocato nell’elenco di riserva può essere chiamato a svolgere effettiva attività giudiziaria per il termine massimo di due anni in un periodo di tre anni.

Se il giudice o il procuratore sceglie di rimanere in pensione, ha diritto ad un risarcimento forfettario pari allo stipendio di 12 mesi.

5. Il ricorso del Presidente della Corte Suprema alla Corte