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Il presupposto della revoca: nuove fonti di prova.

LA REVOCA DELLA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE: IL PROCEDIMENTO

3.2. Il presupposto della revoca: nuove fonti di prova.

È l'articolo 434 c.p.p. a definire i presupposti per la revoca della sentenza di non luogo a procedere e la condizione essenziale perché il pubblico ministero possa richiederla è la sopravvenienza o la scoperta, dopo tale pronuncia, di nuove fonti di prova aventi attitudine, da sole o eventualmente in concorso con quelle già in atti, a determinare il rinvio a giudizio come risultato immediato ovvero all'esito della nuova fase di indagini da esperire, in quanto dotate di un valore persuasivo diverso, anche sotto il profilo della completezza, rispetto a quelle già acquisite e valutate negativamente nell'udienza preliminare10.

I nuovi elementi di prova debbono essere decisivi ai fini del rinvio a giudizio: devono apparire rilevanti ed univoci, cioè complessivamente suscettibili di un'unica interpretazione in senso accusatorio. Come sostiene autorevole dottrina, per evitare che l'effettivo scopo della revoca sia quello di svolgere indagini dall'esito incerto, il rinvio a giudizio è l'unico obiettivo in vista del quale risulta esperibile la revoca della sentenza di non luogo a procedere: «tale obiettivo funzionale caratterizza espressamente la revoca della sentenza di non luogo a procedere ed esclude che quest'ultima possa costituire uno strumento per la semplice prosecuzione delle indagini»11 sul presupposto di una loro incompletezza,

9 V., Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, cit., pp. 103 ss..

10 Cfr., R.E. KOSTORIS, Revoca della sentenza di non luogo a procedere, cit., p. 287. 11 Così, B. DANI, Revoca della sentenza di non luogo a procedere, cit., p. 152; L.

altrimenti, infatti, risulterebbe consentito all'inquirente di eludere i termini di durata stabiliti per la fase investigativa12 e di travalicare i limiti

fissati tassativamente dall'art. 434 c.p.p., entro i quali è possibile rimuovere la preclusione determinata dalla sentenza di non luogo a procedere.

Secondo recenti pronunce giurisprudenziali occorre che le nuove fonti di prova possano essere valutate positivamente ai fini di un'ipotesi di affermazione di responsabilità del soggetto al punto che, se fossero state conosciute dal giudice durante l'udienza preliminare, avrebbero giustificato l'emissione del decreto che dispone il giudizio, anziché della sentenza di non luogo a procedere13, senza però dover essere tali da

giustificare un giudizio di colpevolezza. Pertanto le “nuove fonti di prova” possono considerarsi tanto più rilevanti quanto siano maggiormente dotate di valore persuasivo contrario rispetto agli elementi sulla base dei quali era stata pronunciata la suddetta sentenza.

La valutazione giurisdizionale circa la revoca deve dunque restare fondamentalmente calibrata sulla prognosi del rinvio a giudizio, «non a fondare o meno un giudizio di colpevolezza»14 dell'imputato. Si tratta,

comunque, di una verifica allo stato degli atti circa l'attendibilità dell'ipotesi accusatoria, perché consiste in un giudizio ex ante sulla probabilità che, una volta riaperte le indagini, si pervenga all'esercizio dell'azione penale; peraltro, il pubblico ministero, all'esito di queste, potrebbe pur sempre richiedere l'archiviazione.

Il contenuto della domanda del pubblico ministero, subordinata

CUOMO, L'udienza preliminare, cit., p. 257.

12 V., B. DANI, Revoca della sentenza di non luogo a procedere, cit., p. 152. Di avviso contrario, R.E. KOSTORIS, Revoca della sentenza di non luogo a procedere, cit., p. 289.

13 Così, Cass. pen., Sez. V, sentenza n. 30869, Cavallo, del 11 aprile 2003, in Dir. pen.

proc., 2004, vol. I, p. 63.

14 Così, Cass. pen., Sez. IV, sentenza n. 19481, Bi. Se., del 4 marzo 2008, in C.E.D.

Cass., Sez. IV, n. 240174; v. anche, Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 2970, Di

Donato, del 28 settembre 1999, in Cass. pen., 2000, vol. IV, p. 2738; Cass. pen., Sez. I, sentenza Pilara, del 21 gennaio 1993, in Cass. pen., 1994, vol. III, p. 2768.

all'istanza di revoca, dipende dal tipo delle fonti di prova che si assumono essere in grado di determinare il rinvio a giudizio: acquisite oppure da acquisire. Secondo la giurisprudenza e la dottrina maggioritaria infatti, l'art. 434 c.p.p. riprende la distinzione, già usata sotto l'imperio del codice Rocco a proposito della riapertura della istruzione15, tra fonti noviter repertae e fonti noviter productae16, usata

dal legislatore anche in materia di revisione del giudicato penale.

La prima categoria «corrisponde alla prova sopravvenuta, cioè resasi disponibile soltanto dopo la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere», perché prima non esistente; la seconda «alla prova “nuova”, identificabile in ogni elemento probatorio che, indipendentemente dalla sua precedente disponibilità, non sia stato acquisito nel corso delle indagini preliminari»17 o nell'udienza preliminare e dunque mai portato a

conoscenza del giudice. Pertanto, ai fini della revoca in oggetto e della successiva riapertura, “nuova”, in senso formale, è la prova sopravvenuta all'emanazione di suddetta sentenza; “nuova”, sotto il profilo sostanziale, è quella che, valutata insieme agli elementi già ponderati dal giudice, è idonea a modificare il contenuto della precedente pronuncia giurisdizionale18. In quest'ultima categoria rientra quindi la fonte di prova

preesistente ma non acquisita al processo, che appare idonea a far mutare il convincimento del giudice riguardo alla sostenibilità dell'accusa.

Secondo la dottrina prevalente, per l'ammissibilità della domanda di revoca, è irrilevante l'eventuale condotta omissiva o negligente del pubblico ministero: deve ritenersi “nuovo” qualunque elemento non acquisito, in quanto ignorato o non dedotto, «a nulla rilevando che tale 15 L'art. 402 comma 1 c.p.p. 1930, prevedeva infatti, «chi è stato prosciolto nell'istruzione può essere sottoposto a procedimento per il medesimo fatto, quando sopravvengono nuove prove a suo carico».

16 La distinzione è stata elaborata da G. FOSCHINI, La «novità» della prova per

l'ammissibilità della revisione, in Studi sulle impugnazioni penali, Milano, 1955, p.

169.

17 Così, testualmente, G. SPANGHER, Art. 434 – Casi di revoca, cit., p.748.

18 Questa distinzione è tracciata in materia di revisione da G. FOSCHINI, La «novità»

mancata acquisizione sia imputabile alla inefficienza degli inquirenti piuttosto che ad altro motivo»19.

Nel concetto di “nuova prova” ai fini della revoca della sentenza di non luogo a procedere, rientra quindi sia l'ipotesi della fonte non conoscibile al momento della sentenza sia quella della fonte che, pur essendo conoscibile, non sia stata acquisita; mentre non vi si può far rientrare il caso della prova acquisita ma non valutata dal giudice20.

La “novità” della fonte di prova costituisce, infatti, una garanzia per il “prosciolto” in esito ad udienza preliminare, perché a tale condizione il codice di procedura penale subordina la revoca del non luogo a procedere: è solo l'esistenza del nuovo materiale probatorio che giustifica la sottoposizione del prosciolto al nuovo procedimento per il medesimo fatto; in questo senso la “novità” della fonte di prova costituisce una di quelle garanzie per il prosciolto alle quali la legge delega ha voluto condizionare l'operatività dell'istituto della revoca21, il quale non si deve

risolvere in «uno strumento per riprendere le indagini preliminari sul presupposto di una loro incompletezza»22, in violazione dei termini

massimi stabiliti dal codice di rito. Quindi, ai fini de quibus, la novità in senso sostanziale deve sempre coesistere con quella formale.

Un'interpretazione che estendesse la nozione in esame sarebbe una “forzatura” ermeneutica e sistematica tale da trasformare la riapertura delle indagini in uno strumento di «persecuzione giudiziale»23.

Difatti, sotto il profilo sistematico, la revoca non dovrebbe consentire «una rivalutazione del medesimo materiale, o a richiamare l'attenzione 19 Così, testualmente, tra gli altri, G. GARUTI, La verifica dell'accusa nell'udienza

preliminare, Padova, 1996, p. 345.

20 In questo senso, tra gli altri,M. TIRELLI, La revoca della sentenza di non luogo a

procedere, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1994, p. 102;in giurisprudenza v., Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 3734, Spaccasassi, del 6 novembre 1996, in Cass. pen., 1998, vol. II, p. 1467; Cass. pen., Sez. V, sentenza n. 30869, Cavallo, del 11 aprile 2003, in Dir. pen. proc., 2004, vol. I, p. 63.

21 V., Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, cit., pp. 103 ss.

22 In questi termini, L. CUOMO, L'udienza preliminare, cit., p. 257. 23 Così, P. FERRUA, La riapertura dell'istruzione, Milano, 1976, p. 86.

del giudice su una fonte di prova già acquisita, ma ignorata»; invero, in un simile caso di non valutazione, il pubblico ministero ha l'onere di «usare gli ordinari mezzi di impugnazione»24 avverso la sentenza di non

luogo a procedere.

Inoltre, anche dal punto di vista giuridico, non è corretto equiparare l'omessa valutazione di una prova alla sua mancata acquisizione. Occorre infatti tener presente che ogni sentenza dev'essere motivata ed è impugnabile con ricorso in cassazione per violazione di legge e che nel concetto di “violazione di legge” non possono non rientrare, necessariamente, i vizi della motivazione. Quindi, essendo il giudice chiamato a valutare le prove legittimamente acquisite e tenuto a dar «conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati» in base all'art. 192 comma 1 c.p.p., egli, laddove si discosti da tale paradigma normativo, incorrerà in una violazione di legge costituente

error in procedendo, sindacabile quale vizio della motivazione rilevabile

dalla sentenza. Tale vizio, in forza del principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione, dovrà essere dedotto dal pubblico ministero con lo specifico rimedio previsto dalla legge, trattandosi della sentenza di non luogo a procedere, con il ricorso per cassazione25.

Spetterà dunque al giudice, nel valutare la fondatezza della richiesta, considerare attentamente la novità della prova e la sua potenziale idoneità a determinare il rinvio a giudizio. Sarà necessario un accertamento scrupoloso, «dovendo il giudice svolgere una funzione di “garante dell'innocenza” del prosciolto»26.

24 Così, testualmente, M. TIRELLI, La revoca della sentenza di non luogo a procedere, cit., p. 102.

25 Cfr., C. FANUELE, La ricostruzione del fatto nelle investigazioni penali, Padova, 2012, p. 153.

3.3. La richiesta di revoca del pubblico ministero e il procedimento