LA REVOCA DELLA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE: IL PROCEDIMENTO
3.3. La richiesta di revoca del pubblico ministero e il procedimento camerale innanzi al giudice per le indagini preliminari.
La revoca della sentenza di non luogo a procedere è subordinata alla richiesta di revoca del pubblico ministero ex art. 435 c.p.p., innanzi al giudice per le indagini preliminari.
Per tale richiesta il legislatore non impone forme particolari anche se deve ritenersi che, in ossequio alla disciplina ex art. 581 c.p.p., siano comunque necessarie la forma scritta e l'indicazione specifica della sentenza di non luogo a procedere nei confronti della quale la richiesta è rivolta27.
La procedura assume un contenuto diverso a seconda che le nuove fonti probatorie siano già state acquisite o debbano ancora essere acquisite, in tutto o in parte, dall'organo inquirente.
Come previsto dall'articolo 435, comma 1 c.p.p., nel primo caso il pubblico ministero chiede al giudice delle indagini preliminari di disporre, contestualmente alla revoca, il rinvio a giudizio dell'imputato e dunque la richiesta «vale già quale atto di esercizio dell'azione penale, sia pure condizionato nella produttività degli effetti (instaurazione del nuovo processo) al successivo controllo del giudice»28; nel secondo caso, il
pubblico ministero chiede al giudice di disporre, contestualmente alla revoca, la riapertura delle indagini, che sostanzialmente costituisce una domanda di autorizzazione ad indagare. L'alternativa però non va considerata in senso troppo rigido, poiché il pubblico ministero, davanti alla necessità di rafforzare l'ipotesi accusatoria, potrà formulare la richiesta di riapertura delle indagini anche nel caso in cui le fonti di prova siano già state acquisite ma occorra approfondirne il contenuto.
Inoltre alcuni sostengono che di fronte ad una richiesta di rinvio a giudizio lo stesso giudice resta libero di disporre la riapertura delle 27 Cfr., B. DANI, Revoca della sentenza di non luogo a procedere, cit., p. 153.
indagini, qualora ritenga le nuove fonti di prova indicate idonee ma non sufficienti per agire ex novo e, quindi, tali da costituire una mera indicazione di fonte di prova: «la intervenuta richiesta di rinvio a giudizio deve ritenersi implicante anche la richiesta di riapertura delle indagini, anziché essere considerata un ostacolo ad una ripresa che comunque il giudice ritenga che debba essere disposta»29.
Sia che si tratti di fonti di prova già acquisite, sia che si tratti di fonti di prova da acquisire, una decisione di accoglimento del giudice potrà essere resa solamente ove costui ritenga che quelle fonti, considerate autonomamente oppure unitamente a quelle già acquisite prima della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, possano determinare il rinvio a giudizio.
Con riferimento al contenuto della domanda subordinata alla richiesta di revoca, e quindi richiesta di rinvio a giudizio ovvero di riapertura delle indagini, è onere del pubblico ministero, a pena di inammissibilità, specificare le nuove fonti di prova: se sono già state acquisite dovranno essere allegate alla domanda, mentre se sono ancora da acquisire andranno semplicemente indicate30; dovranno poi essere evidenziate le
ragioni per le quali vengono ritenute rilevanti ai fini di un'affermazione della responsabilità31; e in entrambi i casi, i relativi atti dovranno essere
depositati presso la Cancelleria del giudice per le indagini preliminari competente per la loro valutazione.
In concreto, il pubblico ministero deve identificare il materiale già disponibile perché precostituito: cose pertinenti al reato, corpo del reato ovvero documenti pervenuti o reperiti casualmente, verbali di atti acquisiti in altri procedimenti, dichiarazioni spontanee di persone informate sui fatti, ovvero le c.d. «prove futuribili»32, elementi dai quali
29 Così, C. TAORMINA, Diritto processuale penale, vol. I, Torino, 1995, p. 675. 30 Cfr. G. GARUTI, L'udienza preliminare, cit.,p. 504.
31 In questo senso v., B. DANI, Revoca della sentenza di non luogo a procedere, cit., p. 153; M. TIRELLI, La revoca della sentenza di non luogo a procedere, cit., p. 106. 32 Così le definisce F. CORDERO, in Procedura penale, Milano, 2006, p. 979.
scaturisca la necessità di riaprire le indagini per una successiva acquisizione della prova: tramite perquisizioni, sequestri, intercettazioni, ricognizioni, accertamenti tecnici irripetibili, perizie.
Con riferimento all'ipotesi in cui le nuove fonti di prova indicate nella richiesta di revoca siano ancora in tutto o in parte da acquisire, si profila il quesito circa la possibilità di una raccolta tramite incidente probatorio, nelle pendenze del procedimento di revoca. La dottrina maggioritaria propende per la soluzione positiva33, argomentando, da un lato, che
impedire il ricorso alla procedura d'urgenza finirebbe per frustrare gli obiettivi di fondo perseguiti dal legislatore nel predisporre l'istituto della revoca e, dall'altro, che le regole sull'assunzione anticipata della prova offrono piena tutela dei diritti della difesa.
Si ritiene inoltre che il pubblico ministero non sia vincolato dall'oggetto della propria domanda: in quanto le regole sulle nuove investigazioni sono quelle generali applicabili in tema d'indagini preliminari, l'organo inquirente potrà compiere validamente anche atti diversi da quelli indicati nella richiesta di revoca34.
La richiesta avanzata dal pubblico ministero subisce, da parte del giudice per le indagini preliminari, un duplice controllo, volto a vagliarne dapprima l'ammissibilità e, in seguito, la fondatezza.
Il procedimento di revoca inizia quindi con un giudizio preliminare sull'ammissibilità della richiesta che si conclude con l'ordinanza che dichiara l'inammissibilità della richiesta oppure con la fissazione dell'udienza nel corso della quale verrà discussa la domanda del pubblico ministero.
La richiesta sarà ritenuta inammissibile nel caso in cui la stessa provenga da un soggetto non legittimato (ad esempio l'offeso o la parte civile); ovvero non specifichi se le nuove fonti di prova siano state o meno 33 Cfr., R.E. KOSTORIS, Revoca della sentenza di non luogo a procedere, cit., p. 289; G. SPANGHER, Art. 435 – Richiesta di revoca, in Commento al nuovo codice di
procedura penale, M. CHIAVARIO (a cura di), vol. IV, Torino, 1990, p. 750. 34 Cfr., C. FANUELE, La ricostruzione del fatto nelle investigazioni penali, cit., p. 157.
acquisite (e, nel primo caso, quando manchi l'allegazione degli atti relativi); o, ancora, si riferisca ad una persona diversa o ad un fatto nuovo rispetto a quelli indicati nella sentenza di non luogo a procedere (in tal caso si dovrà procedere ex novo); infine, quando la sentenza medesima non sia irrevocabile o sia stata pronunciata in rapporto ad un reato estinto o sussista una condizione di improcedibilità dell'azione penale35.
Ove invece il vaglio di ammissibilità della richiesta dia esito positivo, occorrerà dar luogo ad un procedimento camerale ex art. 127 c.p.p. per la delibazione sulla fondatezza della richiesta, ossia per valutare «la “sopravvenienza” o la “scoperta” delle fonti di prova da acquisire o acquisite, la loro “novità”, nonché la loro idoneità a determinare, anche insieme ad altri elementi conoscitivi raccolti in precedenza, il rinvio a giudizio»36.
Si tratta di una verifica delicata che, seppure a livello probabilistico, implica un accertamento circa la responsabilità penale d'un soggetto che, precedentemente, è stato prosciolto. Pertanto, il giudice per le indagini preliminari dovrà spiegare adeguatamente le ragioni per cui ritiene che le nuove fonti di prova giustifichino un eventuale nuovo esercizio dell'azione penale37.
Detto magistrato fisserà quindi la data dell'udienza e ne farà dare avviso agli interessati, cioè al pubblico ministero, all'imputato e al suo difensore, nonché alla persona offesa. Ove all'imputato manchi un difensore di fiducia, il giudice provvederà ai sensi dell'art. 97 c.p.p. a nominarne uno d'ufficio.
35 Cfr., M. TIRELLI, La revoca della sentenza di non luogo a procedere, cit., p. 107. 36 Così, G. GARUTI, L'udienza preliminare, cit., p. 505; in argomento v. anche, B.
DANI, Revoca della sentenza di non luogo a procedere, cit., p. 154; R.E. KOSTORIS,
Revoca della sentenza di non luogo a procedere, cit., p. 289; M. TIRELLI, La revoca
della sentenza di non luogo a procedere, cit., p. 107. Di contrario avviso è P. SECHI,
Revoca della sentenza di non luogo a procedere, in Le impugnazioni penali, A.
GAITO (diretto da), vol. II, Torino, 1998, p. 867, la quale ritiene che tale verifica integri una condizione di ammissibilità della richiesta.
37 Cfr., Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 2970, Di Donato, del 28 settembre 1999, in
Cass. pen., 2000, vol. IV, p. 2738; in dottrina v., E.M. CATALANO, Udienza
Nell'udienza in discorso, oggi pare adeguatamente garantito il contraddittorio, in quanto, sebbene, l'art. 435 c.p.p. non imponga un preventivo deposito degli atti a disposizione della difesa, a questa sembra doversi riconoscere il diritto di visionare ed estrarre copia della documentazione relativa agli elementi sulla cui base il pubblico ministero chiede la revoca; conformemente a quanto ritenuto dalla Corte costituzionale a proposito dell'art. 127 c.p.p.38. Inoltre, in virtù della
disciplina di cui a questo stesso articolo, le parti hanno anche il diritto di depositare memorie fino a cinque giorni prima dell'udienza.
Durante l'udienza tutti i soggetti presenti possono interloquire, sia sulla legittimità che nel merito della richiesta di revoca, secondo quanto prevede l'art. 127 comma 3 c.p.p.: infatti «diversamente verrebbe preclusa alla difesa – non legittimata ad impugnare l'ordinanza che accoglie la richiesta del pubblico ministero – qualsiasi forma di controllo sull'ammissibilità di quest'ultima»39. In particolare, non si può escludere
che la richiesta sia stata erroneamente ritenuta ammissibile: in questo caso, l'inammissibilità, una volta dedotta e rilevata in udienza, precluderà lo stesso esame nel merito dell'istanza di revoca40.
Il legislatore, mirando a tutelare colui che è stato prosciolto con una precedente sentenza di non luogo a procedere da possibili decisioni arbitrarie, sembra assicurare alle parti interessate un'effettiva tutela del contraddittorio: l'osservanza del modello dialettico è, infatti, garantita dall'espresso richiamo, contenuto nell'art. 435 comma 3 c.p.p. «alle forme previste dall'articolo 127» per il quale le parti comparse hanno il diritto di esporre oralmente le proprie ragioni.
L'udienza camerale può concludersi con una decisione che assume, in ogni caso, la forma dell'ordinanza, sia qualora la richiesta di revoca
38 V., Corte cost., ordinanza n. 558 del 20 dicembre 2000, in Giur. Cost., 2000, vol. V, p. 4254.
39 Così, R.E. KOSTORIS, Revoca della sentenza di non luogo a procedere, cit., p. 289. 40 Cfr., M. TIRELLI, La revoca della sentenza di non luogo a procedere, cit., p. 108; P.
venga rigettata o dichiarata inammissibile, sia qualora, al contrario, il giudice per le indagini preliminari ritenga di accoglierla.
Laddove la domanda del pubblico ministero sia rigettata o dichiarata inammissibile, la medesima potrà essere riproposta, purché «basata sull'allegazione di nuove fonti di prova, diverse da quelle in precedenza indicate»41.
3.4. L'ordinanza di revoca della sentenza di non luogo a procedere.