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L'ordinanza di revoca della sentenza di non luogo a procedere Effetto istantaneo della decisione di accoglimento della richiesta

LA REVOCA DELLA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE: IL PROCEDIMENTO

3.4. L'ordinanza di revoca della sentenza di non luogo a procedere Effetto istantaneo della decisione di accoglimento della richiesta

presentata dal pubblico ministero ex art. 434 c.p.p. è la revoca della sentenza di non luogo a procedere.

Tale decisione positiva, assumendo la forma dell'ordinanza, produce l'anomalia, sotto il profilo sistematico, di una ordinanza che revoca una sentenza: una soluzione «atipica»42. In realtà, autorevole dottrina sostiene

che tale soluzione «indubbiamente singolare sul piano nomenclatorio, non deve apparire poi così strana. In primo luogo perché nel codice sono presenti altri casi di ordinanze che revocano sentenze (si pensi ad esempio alle ipotesi ex art. 669 c.p.p. risolutive di conflitti tra giudicati), in secondo luogo perché, escluso che nell'istituto in esame ci troviamo in presenza di un procedimento di impugnazione, il provvedimento di revoca non è altro che atto ricognitivo del fatto che, mutatis rebus, non esiste più la preclusione ad un nuovo processo; come tale non decide sulla sentenza, ma dà impulso al processo. In questo senso è coerente la forma dell'ordinanza»43.

Mentre la giurisprudenza e dottrina maggioritaria sostengono che l'ordinanza che accoglie la revoca della sentenza di non luogo a

41 Così, L. CUOMO, L'udienza preliminare, cit., p. 264.

42 In questi termini, F. CORDERO in Procedura penale, cit., p. 981; v. anche, E. APRILE – M. SASO, L'udienza preliminare, cit., p. 226.

43 Così, testualmente, B. DANI, Revoca della sentenza di non luogo a procedere, cit., p. 155.

procedere sia inoppugnabile e assuma pertanto un «valore definitivo»44,

una parte minoritaria sostiene invece «ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso l'ordinanza di revoca della sentenza di non luogo a procedere adottata con procedura de plano anziché con l'osservanza delle forme di cui all'art. 127 c.p.p., richiamato dall'art. 435, comma 3»45.

Quanto alla motivazione, la giurisprudenza richiede, in aderenza alla dottrina e al dettato positivo, un'esplicita valutazione nel merito della idoneità delle prove a determinare – allo stato ovvero a seguito dell'acquisizione – il rinvio a giudizio46.

Sul piano contenutistico, come prevede l'art. 436 comma 2 c.p.p., i due possibili esiti a cui tende la revoca a seconda della necessità o meno di nuove indagini sono la fissazione dell'udienza preliminare, se il pubblico ministero aveva chiesto il rinvio a giudizio o, altrimenti, la riapertura delle indagini.

Nel caso in cui venga fissata l'udienza preliminare, di questa viene dato avviso ai presenti, mentre per gli assenti è disposta la notificazione. Il prosciolto ridiviene imputato e si apre così una fase in cui torna ad essere applicabile la disciplina ordinaria dell'udienza preliminare, agli artt. 416 e ss. c.p.p., ed immediatamente applicabili le regole in merito alle indagini suppletive, alla rinuncia all'udienza preliminare, ai riti alternativi al dibattimento ed alla costituzione di parte civile.

Al termine dell'udienza, l'iter può risolversi in un decreto che dispone il giudizio ovvero, nel caso in cui le nuove fonti di prova siano irrilevanti,

44 Così, R.E. KOSTORIS, Revoca della sentenza di non luogo a procedere, cit., p. 291; in giurisprudenza v., Cass. pen., Sez. I, sentenza n. 32348, Iirillo, del 3 luglio 2008, in Cass. pen., 2009, vol. V, p. 4381.

45 Così, Cass. pen., Sez. I, sentenza n. 29175, Biacca, del 6 luglio 2005, in Arch. nuova

proc. pen., 2005, p. 688.

46 Cfr., tra le altre, Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 2970, Di Donato, del 28 settembre 1999, in Cass. pen., 2000, vol. IV, p. 2738; Cass. pen., Sez. I, sentenza n. 3855, La Spada, del 10 novembre 1992, in Riv. Pen., 1993, p. 957; in dottrina v., E.M. CATALANO, Udienza preliminare: conclusione e formazione dei fascicoli, cit., p. 982.

in una nuova sentenza di non luogo a procedere, motivata anche in senso più favorevole all'imputato rispetto alla precedente, suscettibile di essere a sua volta impugnata e revocata in presenza delle condizioni stabilite dalla legge47. La precedente sentenza di non luogo a procedere non può,

infatti, riacquistare efficacia, dato il carattere ablatorio che la revoca presenta rispetto ad essa e dati gli epiloghi obbligati dell'udienza preliminare48. Anche la Suprema Corte ha sottolineato come una volta

revocata la sentenza di non luogo a procedere e disposto il rinvio a giudizio dell'imputato, «tale fase processuale è del tutto autonoma ed il giudice ha piena cognizione su tutti gli elementi probatori sottoposti al suo giudizio, a nulla rilevando le diverse valutazioni effettuate nella fase precedente»49.

Nel caso in cui il giudice disponga la riapertura delle indagini, il provvedimento costituisce una «autorizzazione ad indagare»50 che deve

essere comunicato, ai sensi dell'art. 127 comma 7 c.p.p., ai soggetti ai quali è dovuto l'avviso dell'udienza in camera di consiglio. La riapertura delle indagini, conseguentemente alla revoca di una sentenza di non luogo a procedere, non segna l'inizio di un nuovo procedimento penale ma costituisce prosecuzione di quello originario, tanto è vero che la competenza ad emettere i provvedimenti conseguenti alla richiesta del pubblico ministero di riaprire le indagini appartiene allo stesso giudice che aveva pronunciato la sentenza di non luogo a procedere revocata51.

Sotto il profilo sistematico si verifica quindi «un inconsueto fenomeno di regressione dalla fase processuale instaurata dall'esercizio dell'azione

47 Cfr. L. CUOMO, L'udienza preliminare, cit., p. 267; E. APRILE – M. SASO, L'udienza

preliminare, cit., p. 226; M. TIRELLI, La revoca della sentenza di non luogo a

procedere, cit., p. 109.

48 Cfr., R.E. KOSTORIS, Revoca della sentenza di non luogo a procedere, cit., p. 291. 49 Così, Cass. pen., Sez. V, sentenza n. 38772, Giambra ed altri, del 10 ottobre 2002, in

Dir e giustizia, 2003, fasc. n. 2, p. 91.

50 Così, B. DANI, Revoca della sentenza di non luogo a procedere, cit., p. 156.

51 Cfr., Cass. pen., Sez. I, sentenza n. 5668, Ligato, del 30 ottobre 1996, in Cass. pen., 1998, vol. II, p. 882.

penale alla fase procedimentale»52.

Ad indagini riaperte la relativa disciplina torna ad essere pienamente applicabile, ma per il compimento delle medesime, come esplicitamente stabilito dall'art. 436 comma 3 c.p.p., il giudice deve fissare «un termine improrogabile non superiore a sei mesi», oltre il quale gli atti d'indagine compiuti successivamente diventano inutilizzabili per l'esercizio dell'azione penale.

La previsione di un termine improrogabile si colloca tra le «idonee garanzie per l'imputato» in relazione all'istituto in esame, raccomandate dall'art. 2, direttiva n. 56, l. delega n. 81/1987, e si giustifica anche logicamente sulla base del rilievo per cui le nuove indagini sono finalizzate all'acquisizione di elementi già delineatisi e già indicati dal pubblico ministero nella richiesta53. Tale termine è stato ritenuto inoltre

perfettamente legittimo anche dalla Corte costituzionale, la quale, nel dichiarare manifestamente infondata la relativa questione di costituzionalità dell'art. 436 comma 3 c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 112 della Costituzione, ha evidenziato la necessità, sotto il profilo garantistico, di circoscrivere in termini perentori il periodo di incertezza relativo alla condizione processuale di un soggetto già prosciolto con una sentenza di non logo a procedere54.

La nuova fase investigativa che segue alla revoca, costituendo prosecuzione di quella compiuta in precedenza, permette l'utilizzabilità di tutto il materiale già in atti, senza la necessità di una sua rinnovazione totale o parziale e, dovendo inoltre in tale fase applicarsi le regole ordinarie in tema di indagini preliminari, è pacifico che il pubblico ministero possa compiere, una volta ottenuta l'autorizzazione ad indagare, anche atti ulteriori e diversi rispetto a quelli prospettati nella

52 Così, testualmente M. DANIELE, Profili sistematici della sentenza di non luogo a

procedere, Torino, 2005, p. 163.

53 Cfr., R.E. KOSTORIS, Revoca della sentenza di non luogo a procedere, cit., p. 292. 54 V., Corte cost., ordinanza n. 512 del 18 dicembre 1995, in Giur. cost., 1995, vol. IV,

richiesta di revoca, non essendo, da quest'ultima, vincolato.55

Ove ne ricorrano le condizioni e i presupposti è poi possibile richiedere l'applicazione di misure cautelari eventualmente già richieste, insieme alla domanda di revoca o, successivamente, durante l'udienza in camera di consiglio, e l'esperimento dell'incidente probatorio in caso di atti non rinviabili56.

Decorsi i tempi previsti per le ulteriori indagini, al pubblico ministero si ripropone l'alternativa ordinaria tra richiesta di rinvio a giudizio e richiesta di archiviazione, ovvero tra l'esercizio o meno dell'azione penale. La possibilità che si giunga all'archiviazione quale possibile epilogo di uno dei procedimenti conseguenti alla revoca «conferma il carattere ablatorio di quest'ultima rispetto alla sentenza di non luogo a procedere»57, marcato peraltro – data la mancanza nel decreto di

archiviazione di una efficacia preclusiva di intensità analoga a quella propria della sentenza di non luogo a procedere – da «una regressione in senso peggiorativo della condizione del soggetto già prosciolto, che rimarrà esposto ad una futura riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p. sulla base di mere esigenze di nuove investigazioni»58

3.5. L'impugnazione in cassazione delle ordinanze di inammissibilità