• Non ci sono risultati.

L'impugnazione davanti alla Corte di cassazione della sentenza di non luogo a procedere.

GLI ESITI DELL'UDIENZA PRELIMINARE

2.4. L'impugnazione davanti alla Corte di cassazione della sentenza di non luogo a procedere.

L'assetto dei rimedi impugnativi avverso la sentenza di non luogo a procedere descritto dal testo originario dell'art 428 c.p.p. si basava sulla successione ordinata delle fasi dell'appello e del ricorso per cassazione. Questa scansione del procedimento attraverso fasi e gradi successivi mutuava il modello tracciato dal legislatore per il giudizio di merito. Ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, meglio conosciuta come legge Pecorella, il regime di impugnabilità della sentenza di non luogo a procedere ha subìto una radicale trasformazione, dal momento che la novella, nel quadro di un intervento di più ampio respiro improntato alla soppressione del potere di appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento dibattimentali, ha eliminato la possibilità di proporre appello contro la sentenza di non luogo a procedere tanto per il pubblico ministero che per l'imputato.

La natura processuale della sentenza di non luogo a procedere da un lato e la sicura esclusione di una decisione di condanna dal novero dei possibili esiti dei giudizi di impugnazione in materia dall'altro, appaiono incompatibili in radice con l'estensione della sentenza di non luogo a procedere dalla ratio sottesa agli interventi legislativi sul regime di

impugnabilità soggettiva della sentenza di proscioglimento.

La soppressione del potere di appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento trova le proprie radici ideali nell'esigenza di garantire all'imputato un doppio grado di giurisdizione di merito, esigenza fortemente raccordata a ragioni di armonizzazione del nostro ordinamento con le principali normative sovranazionali in materia di tutela dei diritti umani (art. 14 comma 5 del Patto internazionale sui diritti civili e politici39 e art. 2 del VII Protocollo alla Convenzione

europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali40). Appariva intollerabile il vulnus arrecato alla presunzione

di innocenza e al principio del doppio grado di giurisdizione di merito da un regime che ammetteva la possibilità di una condanna dell'imputato per la prima volta in grado di appello, in conseguenza dell'appello del pubblico ministero e sulla base di una mera rivalutazione cartolare delle prove acquisite in primo grado ad opera di altro organo giurisdizionale41.

A fronte di una riforma parametrata sulla presunzione di innocenza dell'imputato, appare evidente l'eccentricità, percepibile sia sul piano dei motivi ispiratori sia sul piano dei contenuti, della riforma che investe il regime di impugnabilità della sentenza di non luogo a procedere.

Vengono in rilievo, sotto il primo profilo, ragioni di economia processuale connesse alla mancanza di interesse del pubblico ministero ad impugnare un provvedimento che non passa in giudicato e non impedisce la riapertura delle indagini. Il secondo profilo, fortemente correlato al primo, attiene alla piena simmetria instaurata tra pubblico ministero e imputato, entrambi privati del potere di appellare contro la sentenza di non luogo a procedere.

39 Adottato a New York il 16 dicembre 1966, aperto alla firma il 19 dicembre 1966 e ratificato in Italia con l. 25 ottobre 1977, n. 881.

40 Adottato a Strasburgo il 22 settembre 1984 e ratificato in Italia con l. 9 aprile 1990, n. 98.

41 Cfr., T. PADOVANI, Il doppio grado di giurisdizione. Appello dell'imputato, appello

L'estraneità ai principali motivi ispiratori sottesi alla c.d. legge Pecorella delle modifiche al regime dei rimedi impugnativi avverso la sentenza di non luogo a procedere contribuisce a giustificare l'impermeabilità del regime riformato ai successivi interventi restauratori della Consulta; infatti la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima42 – per contrasto con il principio di parità tra le parti – la

rimozione del potere di appello del pubblico ministero contro le sentenza di proscioglimento pronunciate nel giudizio ordinario e nel giudizio abbreviato43.

Resta fermo, invece, il regime di impugnabilità della sentenza di non luogo a procedere tracciato dalla riforma Pecorella del 2006. La Corte costituzionale, ripetutamente invitata a pronunciarsi sull'inappellabilità da parte del pubblico ministero della sentenza di non luogo a procedere, si è espressa in senso negativo in merito all'art. 428 c.p.p., sottolineando le diversità tra le due decisioni: la sentenza di non luogo a procedere non segna infatti, in modo irrevocabile, la definizione di una vicenda processuale; non rappresenta, cioè, un'alternativa alla condanna, ma al rinvio a giudizio e non determina una «dissimmetria radicale» fra le parti, in quanto il potere di appello è stato sottratto a entrambe e anche il decreto di rinvio a giudizio non è impugnabile da parte di alcuno44.

Attualmente, pertanto, l'unico rimedio esperibile nei confronti della sentenza di non luogo a procedere è il ricorso per cassazione che, in quanto impugnazione, è sottoposto al principio di tassatività (art. 568

42 V., Corte cost., sentenza n. 26 del 6 febbraio 2007, in Giur. cost., 2007, vol. I, p. 221 e sentenza n. 320 del 20 luglio 2007, in Giur. cost., 2007, vol. III, p. 3096, che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui, escludevano che il pubblico ministero potesse appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse in esito al giudizio ordinario e al giudizio abbreviato, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603 comma 2, in caso di nuova prova decisiva.

43 Cfr., E.M. CATALANO, Udienza preliminare: conclusione e formazione dei fascicoli, cit., p. 973.

44 Così, Corte cost., sentenza n. 242 del 24 luglio 2009 in Giur. cost., 2009, vol. II, p. 3073, con commento di M. BARGIS, La Corte costituzionale salva l'inappellabilità

comma 1 c.p.p.).

Le regole per l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, unico provvedimento decisorio impugnabile, sono contenute nell'articolo 428 c.p.p., il quale individua i soggetti legittimati a proporre il ricorso per cassazione:

a ) nel procuratore della Repubblica presso il Tribunale del luogo

dove si è celebrata l'udienza preliminare, nel procuratore generale presso la Corte d'appello e nel rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le sue conclusioni in udienza;

b ) nell'imputato, a meno che con la sentenza sia stato prosciolto per

insussistenza del fatto o per non aver commesso il fatto, a causa dell'evidente mancanza dell'interesse ad impugnare;

c ) nella persona offesa del reato, non costituita parte civile, «nei soli

casi di nullità previsti dall'art. 419, comma 7», ovvero quando pur essendo stata identificata nella richiesta di rinvio a giudizio, non abbia ricevuto avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza oppure, pur avendolo ricevuto, non le è stato notificato con un anticipo di almeno dieci giorni;

d ) nella persona offesa costituita parte civile «ai sensi dell'articolo

606». Si tratta di un'impugnazione che la giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione ha ricondotto esclusivamente agli effetti penali.

Secondo il testo previgente dell'art. 428 c.p.p., la persona offesa poteva proporre ricorso per cassazione esclusivamente nell'ipotesi di nullità di cui all'art. 419 comma 7 c.p.p., cioè nel caso in cui il giudice avesse omesso di dare avviso alla persona offesa medesima del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza. Attualmente invece, secondo il testo novellato dell'art. 428 comma 2 c.p.p., che ha ampliato i poteri di impugnazione riconosciuti alla persona offesa, la sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice dell'udienza preliminare può essere

impugnata con ricorso per cassazione da parte della persona offesa che sia costituita parte civile per uno qualsiasi dei motivi previsti dall'art. 606 c.p.p. Le Sezioni Unite, nel risolvere il contrasto giurisprudenziale insorto sul punto, hanno avuto modo di chiarire come l'impugnazione de

qua sia proposta «esclusivamente agli effetti penali»45. Successivamente,

è stato infine precisato che, in caso di ricorso presentato “per gli effetti civili”, deve essere dichiaratal'inammissibilità dell'impugnazione46.

Il querelante, l'imputato e il responsabile civile, in forza dell'art. 427 comma 4 c.p.p., possono presentare soltanto ricorso per cassazione contro i capi della sentenza di non luogo a procedere, pronunciata per insussistenza del fatto o non commissione del fatto, che hanno deciso sulle spese e sui danni, in relazione a un reato per il quale si è proceduto a querela della persona offesa.

Il termine per proporre impugnazione, trattandosi di provvedimento emesso in esito a procedimento in camera di consiglio, è fissato dall'articolo 585 comma 1, lett. a, c.p.p. in quindici giorni decorrenti:

• se il giudice ha immediatamente redatto la motivazione e pubblicato la sentenza mediante lettura in udienza, dal giorno di tale lettura;

• se il giudice non ha redatto immediatamente la motivazione, dal trentesimo giorno da quello della lettura del dispositivo o da quello della notificazione dell'avviso di deposito della sentenza; • se il giudice che non ha redatto immediatamente la motivazione,

in violazione dell'art. 424 comma 4, non ha neppure depositato la sentenza in cancelleria entro il suddetto trentesimo giorno, dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito della

45 Così, Cass. pen, S.U. sentenza n. 25695, D'Eramo, del 29 maggio 2008, in Cass.

pen., 2009, vol. I, p. 102, con nota di G. ANDREAZZA, Il ricorso per cassazione della

persona offesa costituita parte civile avverso la sentenza di non luogo a procedere tra incoerenze sistematiche e dubbi di costituzionalità, ivi, p. 109.

46 V., Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 22019 del 22 novembre 2011 in C.E.D. Cass., Sez. VI, n. 252774.

sentenza alle parti.

I motivi suscettibili di essere posti a fondamento del ricorso avverso la sentenza di non luogo a procedere previsti dall'art. 606 comma 1 c.p.p. sono:

1) l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (art. 606 lett. b);

2) l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (art. 606 lett. c); 3) la mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha

fatto richiesta (art. 606 lett. d);

4) la mancanza, contradditorietà o la manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e).

Occorre però rilevare che la prevalente interpretazione reputa inoperante il motivo previsto alla lett. d, concernente la «mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale» in quanto «efficacia risolutiva viene attribuita all'argomento basato sulla indissolubile compenetrazione tra il motivo di ricorso in questione, da un lato, la struttura e le finalità dell'istruzione dibattimentale, dall'altro. La natura meramente processuale della sentenza di non luogo a procedere e la forte caratura inquisitoria dei meccanismi istruttori applicabili in udienza preliminare rendono assai difficili operazioni ermeneutiche di adattamento della disciplina in tema di controprova decisiva»47.

L'articolo 428 comma 3 c.p.p. dispone che «sull'impugnazione decide la Corte di cassazione in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127» e quindi, «rispetto all'omologo procedimento, previsto dall'articolo 611 c.p.p., vi è una differenza di rilievo: il pubblico

47 Così, tra gli altri, E.M. CATALANO, Udienza preliminare: conclusione e formazione

ministero e i difensori possono essere presenti e concludere oralmente»48.

Ove si eccettui l'ipotesi in cui il presidente della Corte di cassazione rilevi una causa di inammissibilità del ricorso e lo assegni alla Sezione competente che lo tratterà in udienza camerale “non partecipata” ai sensi dell'art. 611 comma 1 c.p.p., mediante il rinvio all'art. 127 c.p.p., il legislatore si è preoccupato di assicurare la partecipazione delle parti nel procedimento davanti alla Suprema Corte, attraverso un modello procedurale che, pur essendo compiutamente disciplinato, semplifica comunque la disciplina del contraddittorio.

In tale contesto non va tuttavia dimenticato che l'art. 127 c.p.p., se da un lato costituisce l'archetipo di un procedimento camerale adattabile a una serie molteplice di ipotesi, dall'altro lato deve essere per forza combinato con le peculiarità del rito che si svolge davanti alla Corte di cassazione49.

In particolare, non può che restare fermo un carattere tipico del giudizio di cassazione nel quale le parti non compaiono personalmente ma a mezzo dei rispettivi difensori, non trova quindi applicazione l'art. 127, comma 3 e 4 c.p.p., nella parte in cui dispone che l'imputato ha il diritto ad essere sentito o a partecipare all'udienza.

Quanto ai poteri decisori attribuiti alla Corte di cassazione, il nuovo articolo 428 c.p.p. tace, non resta pertanto che rinviare alle disposizione generali in materia di ricorso per cassazione.

La Corte di cassazione ha diverse possibilità decisorie: oltre a poter pronunciare sentenza di inammissibilità, come detto supra, nei casi previsti in via generale dall'art. 591 comma 1 c.p.p., nonché in via speciale dall'art. 606 comma 3 c.p.p., limitatamente alle ipotesi riguardanti la diversità dei motivi rispetto a quelli previsti dalla legge nonché la manifesta infondatezza degli stessi; essa infatti, «ove ne ricorrano i presupposti, può sicuramente rettificare – ai sensi dell'art. 619 c.p.p. – la sentenza di non luogo a procedere affetta da mero errore di 48 Così, testualmente, P. TONINI, Manuale di procedura penale, cit., p. 632.

diritto nella motivazione, qualora quest'ultimo non abbia sortito alcuna influenza sul dispositivo: può essere, ad esempio, l'ipotesi in cui la sentenza sia stata pronunciata perché “il fatto non costituisce reato”, ma risulti più aderente, al caso definito con la sentenza stessa, la formula “il fatto non sussiste”»50.

Inoltre la Corte può emettere sentenza di rigetto del ricorso e in tal modo confermare la sentenza di non luogo a procedere, o in alternativa accogliere il ricorso, pronunciando sentenza di annullamento. Di regola si tratterà di annullamento con rinvio, con trasmissione degli atti, ex articolo 623 comma 1, lett. d, al medesimo Tribunale, che dovrà investire un giudice per l'udienza preliminare diverso da quello che ha emanato la sentenza cassata. Il nuovo giudice dovrà celebrare una nuova udienza preliminare e, conformemente al disposto dell'articolo 627 comma 3 c.p.p., uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.

È infine possibile anche una sentenza di annullamento senza rinvio se la Corte ravvisi, ad esempio, l'ipotesi in cui il fatto non è previsto dalla legge come reato, se il reato è estinto o se l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita, art. 620 comma 1, lett. a.

Se la Corte di cassazione rigetta il ricorso, se lo dichiara inammissibile o se le parti non hanno presentato ricorso, la sentenza di non luogo a procedere non diventa irrevocabile né passa in giudicato. Si tratta di una sentenza che diviene inimpugnabile, ma pur sempre revocabile a norma dell'articolo 434 c.p.p.: il pubblico ministero può in qualsiasi momento, ovviamente finché il reato non è prescritto, chiedere al giudice per le indagini preliminari la revoca della sentenza in caso di sopravvenienza o scoperta di nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possano determinare il rinvio a giudizio51.

50 Ivi, p. 504; in giurisprudenza v., Cass. pen., Sez. I, sentenza n. 4899, Sassola, del 13 dicembre 1991, in Mass. Cass. pen., 1992, fasc. I, p. 77.