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Le prospettive di riforma.

GLI ESITI DELL'UDIENZA PRELIMINARE

2.5. Le prospettive di riforma.

Come sostenuto da autorevole dottrina, «la circostanza che il vigente assetto dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere sia conforme alla Costituzione non significa anche che sia il migliore tra quelli possibili»52.

L'aspetto censurabile dell'attuale disciplina, così come modificata dalla legge Pecorella, sta nel fatto che la sostituzione del giudice di appello con la Corte di cassazione non è senza costi per l'efficacia del controllo e l'efficienza del sistema.

La prima risulta pregiudicata poiché, come dimostra anche l'esperienza dei ricorsi nei confronti delle sentenze dibattimentali, quando la Corte di cassazione ha il potere di sindacare l'accertamento dei fatti operato nella decisione impugnata, sceglie con assoluta discrezionalità se esercitarlo o meno.

Lo si evince chiaramente dalla casistica, dalla quale emerge un atteggiamento a dir poco ondivago da parte della Suprema Corte.

A volte questa si rifiuta categoricamente di considerare le valutazioni del giudice dell'udienza preliminare, affermando che l'unica verifica che le sarebbe consentita riguarderebbe «la riconoscibilità del criterio prognostico adottato nella valutazione d'insieme degli elementi acquisiti»53. Con ciò il controllo risulta, nella sostanza, abolito: una

prognosi è “riconoscibile” come tale per il solo fatto di essere stata compiuta, indipendentemente dalla sua validità.

Altre volte la Corte non rinuncia al controllo. In tali occasioni essa tende

52 Così, testualmente, M. DANIELE, Una proposta per semplificare il sistema delle

impugnazioni della sentenza di non luogo a procedere, in Riv. dir. proc., 2011, vol.

I, p. 69.

53 Così, tra le tante, Cass. pen., Sez. IV, sentenza n. 2652, Sorbello, del 27 novembre 2008, in C.E.D. Cass., Sez. VI, n. 242500; Cass. pen., Sez. II, sentenza n. 5699 del 28 gennaio 2014, in C.E.D. Cass., Sez. II, n. 258211.

ad affermare che il giudice avrebbe commesso l'errore di riesaminare nel merito gli elementi addotti dall'accusa, giungendo ad una «vera e propria sentenza di assoluzione» e sostituendosi, «in modo surrettizio, alla valutazione del tribunale»54.

In realtà si tratta «di formule di stile che coprono la vera motivazione dell'annullamento: il fatto che la cassazione non condivida la prognosi di insostenibilità dell'accusa in dibattimento formulata dal giudice dell'udienza preliminare. E in questi casi la cassazione esercita un compito che sarebbe più proficuamente svolto dalla Corte d'appello, il giudice che ha il compito istituzionale di riesaminare la ricostruzione storica operata in primo grado»55.

La promozione del ricorso in cassazione ad unico mezzo di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere pregiudica anche l'efficienza del sistema.

Nel caso ritenga ingiustificato il proscioglimento in udienza preliminare, la Suprema Corte non può pronunciare direttamente il rinvio a giudizio, come era invece consentito alla Corte d'appello, ma l'annullamento con rinvio al giudice dell'udienza preliminare per una nuova decisione da emettere al termine di una nuova udienza preliminare, con le complicazioni che quest'ultima soluzione produce soprattutto sotto il segno della ragionevole durata del processo56.

L'efficienza del sistema è poi minata anche dalla facoltà di ricorre in cassazione attribuita alla persona offesa costituitasi parte civile, prevista dall'art. 428 comma 2 c.p.p., così come modificato dalla legge Pecorella del 2006. Considerato che in sede civile la sentenza di non luogo a

54 Cfr., tra le tante, Cass. pen., Sez. V, sentenza n. 29915 del 9 aprile 2009, in C.E.D.

Cass., Sez. V, n. 244639; Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 7105 del 29 gennaio 2009,

in C.E.D. Cass., Sez. VI, n. 242934.

55 Così, M. DANIELE, Una proposta per semplificare il sistema delle impugnazioni

della sentenza di non luogo a procedere, cit., p. 70.

56 Cfr., F. LATTANZI, Una legge improvvida, in Impugnazioni e regole di giudizio

nella legge di riforma del 2006, M. BARGIS – F. CAPRIOLI (a cura di), Torino, 2007, p. 494.

procedere non determina nessun vincolo, è chiaro che questo tipo di impugnazione mira unicamente ad ottenere l'instaurazione del dibattimento e la punizione dell'imputato: «nella pratica il ricorso della parte civile non si differenzia pertanto da quello del pubblico ministero»57,

trattandosi quindi di «un superfluo sdoppiamento dell'accusa che pregiudica la ragionevole durata del processo»58.

Proprio per rimediare a tali mancanze dell'attuale assetto del sistema delle impugnazioni della sentenza di non luogo a procedere, si trova attualmente all'esame del Parlamento un disegno di legge, presentato dal Ministro della giustizia Orlando, di modifica del codice penale e del codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi, con il quale, nella «pressante esigenza di recuperare il processo penale ad una durata ragionevole» considerata quale «condizione essenziale, di tipo oggettivo, perché possa dirsi attuato il giusto processo»59, si prevede meritoriamente di intervenire anche

sull'art. 428 c.p.p. in materia di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere.

Con tale riforma «si ritiene di attribuire al giudice di appello e non a quello di legittimità il gravame avverso la sentenza di non luogo a procedere dal momento che la verifica della sussistenza delle condizioni per il rinvio a giudizio dell’imputato attiene essenzialmente alla ricostruzione del fatto ed al merito dell’accusa, sicché essa appare estranea all’ambito del sindacato proprio della Corte di cassazione». Inoltre si ritiene «di sopprimere il secondo periodo del comma 2 per l’incongrua attribuzione dell’impugnazione nel merito a un soggetto, la

57 Così, G. GARUTI, Mezzi di critica e strumenti di controllo della sentenza di non

luogo a procedere, in Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio, A.

SCALFATI (a cura di), Milano, 2006, p. 74; in giurisprudenza v., Cass. pen., S.U., sentenza n. 25695, D'Eramo, del 29 maggio 2008, in Dir. pen. proc., 2008, vol. II, p. 959.

58 M. DANIELE, Una proposta per semplificare il sistema delle impugnazioni della

sentenza di non luogo a procedere, cit., p. 71.

persona offesa costituita parte civile, che dalla relativa statuizione non soffre alcun pregiudizio dei propri interessi»60.

Con il disegno di legge in discussione si prevede poi che la Corte d'appello decida sull’impugnazione con rito camerale ex articolo 127 c.p.p. e che,se ad appellare è il pubblico ministero, la Corte, ove non confermi la sentenza può disporre con decreto il giudizio formando il fascicolo dibattimentale o pronunciare sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato; se invece ad appellare è l'imputato, se non conferma la sentenza, la Corte d'appello può pronunciare il non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato.

Inoltre il d.d.l. prevede che il ricorso per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in appello possa essere presentato dall'imputato e dal procuratore generale per i soli motivi di cui alle lettere

a), b), e c) dell'art. 606 comma 1 c.p.p., ovvero: a) in caso di esercizio da

parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri, b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale e c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza. Sull'impugnazione della sentenza di appello la Corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 611 c.p.p.61.

Questa riforma, oggi all'esame del Senato, risponde quindi alle esigenze di migliorare sia l'efficacia del controllo che l'efficienza del sistema delle impugnazioni della sentenza di non luogo a procedere, facendo proprie le indicazioni già da tempo prospettate dalla dottrina.

60 Ivi, p. 6.

CAPITOLO III

LA REVOCA DELLA SENTENZA DI NON LUOGO A