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Il regime di trasparenza per l’erogazione

3 La proprietà intellettuale come prodotto della ricerca nella comunicazione della Commissione sulla disciplina degli aiuti di

3.2 I limiti dei principi comuni di valutazione: considerazioni sull’inadeguatezza del giudizio di compatibilità dell’aiuto

3.2.6 Il regime di trasparenza per l’erogazione

In base al principio di trasparenza, i dati relativi agli aiuti compatibili con il mercato devono essere facilmente accessibili. Gli Stati membri, la Commissione, gli operatori economici e il pubblico devono poter prendere visione di tutti gli atti e le informazioni pertinenti in merito all’aiuto “senza restrizioni”250.

Tuttavia, la Commissione ritiene che il regime di trasparenza non debba applicarsi ai segreti aziendali e alle altre informazioni riservate.

248 M. CISNEROS, The role of EU Law in promoting a pro-innovation policy, Intersentia, 2014, pp. 82-99.

249 A. BIAGIOTTI, I brevetti e il radicamento sociale e territoriale dell’economia della conoscenza, in Stato e mercato, 2009, pp. 129-155.

250 Comunicazione RSI 2014, punti 36 e 119. Un regime similare si applica anche ai sensi del regolamento di esenzione per categoria (art. 9). Per alcune considerazioni critiche sul regime di trasparenza nel regolamento, cfr. L. HANCHER-P.NICOLAIDES, Compatibility of Aid, cit., p. 219.

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Come noto, i segreti commerciali non costituiscono DPI strictu

sensu. Infatti mancano dei requisiti caratteristici dei diritti di proprietà.

Tuttavia, essi vengono ricondotti al novero dei DPI in base a varie caratteristiche, tra cui l’oggetto del bene protetto, inteso quale informazione prodotto dell’ingegno che conferisca un vantaggio competitivo sulla concorrenza, la finalità della sua esistenza, ossia l’appropriarsi dei risultati dell’attività innovativa dell’impresa, e la capacità del titolare di difendere i suoi diritti sul segreto tramite strumenti di protezione giuridica che mirano a preservare l’esclusività del segreto251.

Non sembra, peraltro, di poter rilevare alcuna differenza tra le espressioni “segreto commerciale”252, “segreto aziendale”253, e “segreto d’impresa”254. In primo luogo, tali definizioni si basano tutte su criteri distintivi comuni ovvero, in particolare, la segretezza dell’informazione ed il valore commerciale che tale segretezza conferisce al bene protetto. In secondo luogo la Corte di Giustizia, ai fini della corretta interpretazione della nozione di segreto d’ufficio, ha utilizzato in senso intercambiabile sia il termine “segreto d’impresa” sia quello di “segreto 251 Per un approfondimento sul tema, si vedano, ex multis, P. NIRWAN, Trade secrets: the hidden IP right, in The WIPO Magazine, n. 6, 2017, pp. 31-34, disponibile online all’indirizzo web www.wipo.int/wipo_magazine/en/2017/06/article_0006.html; EUROPEAN IPRHELPDESK, La tua guida all’IP in Europa, pp. 30-33, disponibile online all’indirizzo web www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/documents/EU-IPR-Guide-IP-in-Europe.pdf.

252 Direttiva (UE) n. 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti, GU L 157, 15.6.2016, p. 1–18.

253 Comunicazione RSI 2014, punto 119 e nota a piè di pagina n. 1.

254 Comunicazione della Commissione, il segreto d’ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato, GU C 297, 9.12.2003, pp. 6-9.

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commerciale”255. La Commissione, richiamando tale giurisprudenza, utilizza sia il termine “segreto d’impresa” sia quello di “segreto aziendale”256. Infine, l’oggetto del segreto si rinviene solitamente nel

know-how sviluppato dall’impresa o in informazioni riservate quali, ad

esempio, le tecniche di fabbricazione.

L’eccezione posta al regime di trasparenza sopra richiamato può ampliare considerevolmente il novero delle informazioni inaccessibili e merita una profonda riflessione. Infatti, il ruolo dei segreti commerciali nel posizionamento di un’impresa sul mercato sta assumendo un’importanza sempre maggiore. In primo luogo, essi sono uno strumento privilegiato nella tutela del frutto dell’attività RSI. Inoltre, essi sono non soltanto essenziali per l’esercizio dell’attività economica di imprese in numerosi settori dell’economia (automobilistico, farmaceutico, bancario, alimentare e molti altri ancora) ma presentano forti vantaggi rispetto ad altri DPI. In primo luogo, i segreti si adattano meglio al tipo di protezione che occorre alle imprese in un mondo dove l’evoluzione tecnologica procede un passo alla volta. L’obiettivo delle imprese è mantenere i vantaggi competitivi senza dover incorrere nel costo di brevetti che, generalmente, vengono commercializzati tardi, quando il brevetto è già scaduto o sta per scadere, e presentano profili di problematicità nel caso in cui l’oggetto del brevetto sia un software da utilizzare in varie giurisdizioni. In secondo luogo, il tipo di tutela offerto dagli ordinamenti europei sui segreti aziendali è tale da garantire una protezione non sottoposta a

255 Cfr. sentenza del 7 novembre 1985, Adams/Commissione, C-145/83, EU:C:1985:448, punto 34; Sentenza del 18 settembre 1996, Postbank/Commissione, T-353/94, EU:T:1996:119, punto 86.

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scadenze o limiti temporali e che si adatta liberamente all’oggetto del segreto senza dover sopportare limiti definitori257.

La Commissione riconosce l’importanza dei segreti commerciali nell’ambito della tutela dei prodotti dell’innovazione e li annovera all’interno delle politiche di DPI258. Da ultimo, il legislatore europeo ha emanato una direttiva che mira ad armonizzare le legislazioni nazionali in materia di protezione contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti di segreti commerciali e ad ottenere un effetto deterrente contro tali illeciti, senza limitare i diritti e le libertà fondamentali259.

Alla luce del crescente utilizzo di tale strumento di tutela da parte delle imprese e del suo forte contributo alla loro competitività, l’eccezione posta dalla Commissione sembra poter avere conseguenze ancora più rilevanti sull’efficacia del regime di trasparenza. È da ricordarsi che esso è non un mero corollario a chiusura della disciplina degli aiuti all’RSI ma un elemento necessario ai fini della definizione stessa dell’aiuto quale compatibile260.

L’unico limite all’eccezione posta dai segreti commerciali rispetto al regime di trasparenza sta nella sua interpretazione restrittiva. La Commissione ritiene infatti che tale eccezione debba essere concessa solo in casi debitamente giustificati e fatto salvo l’accordo della

257 R. NIEBEL-L. DE MARTINIS-B.CLARK, The EU Trade Secrets Directive: all change for trade secret protection in Europe?, in Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2018, pp. 445-457.

258Per un approfondimento sulle iniziative nel settore, si consulti la pagina dedicata del sito online della Commissione ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/trade-secrets_en.

259 Direttiva sui segreti commerciali, cit.

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stessa261. Tale limitazione deve essere interpretata alla luce della posizione assunta dalla Commissione rispetto alla tutela del segreto d’impresa nell’ambito del diritto della concorrenza e in particolare, del diritto sugli aiuti di Stato262. Essa ritiene cioè di dover bilanciare la necessità, da un lato, di rispettare il segreto d’ufficio263, di tutelare l’attività d’impresa e garantire che gli Stati siano messi in condizione di poter cooperare lealmente ai fini dello svolgimento di una istruttoria esaustiva e, dall’altro, di fornire una motivazione per le decisioni adottate, garantire la trasparenza della sua politica e applicare con effettività il regime sugli aiuti di Stato. Tuttavia, se la posizione della Commissione è chiara nel voler sottolineare che la tutela delle informazioni riservate dell’impresa cede il passo di fronte alla necessità di implementare il diritto dei trattati, essa non offre altrettanta chiarezza quanto ai criteri con cui questo bilanciamento verrà svolto nel caso concreto264. Anche la giurisprudenza, chiamata a definire i limiti all’obbligo di motivazione che la Commissione deve fornire quando escluda l’incompatibilità di una misura con il mercato, utilizza indicatori molto ampi, quali la “non pertinenza” o la “secondarietà” dell’informazione secretata, lasciando così un ampio margine discrezionale alla valutazione della Commissione265. Inoltre, il bilanciamento cui la Commissione tenta di trovare un punto di equilibrio non è quello tra ragioni di necessità dell’impresa e principio di trasparenza in sé, ma piuttosto tra ragioni del segreto d’ufficio cui è

261 Ibidem, punto 119 e nota a piè di pagina n. 1.

262 Comunicazione sul segreto d’ufficio, cit.

263 Art. 339 TFUE.

264 Comunicazione sul segreto d’ufficio, punti 18-24.

265 Sentenza del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink's France, C-367/95 P, EU:C:1998:154, punto 64.

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tenuta l’amministrazione statale e quello cui è tenuta la stessa Commissione nell’ambito dell’istruttoria.

In definitiva, sembrerebbe opportuno che la Commissione rilasci una nuova comunicazione al fine di chiarire come il bilanciamento dei contrapposti interessi debba intendersi nel contesto del nuovo regime di trasparenza, in particolare alla luce della difficoltà con cui la Corte di giustizia potrà avere occasione di pronunciarsi sulla compatibilità delle misure di sostegno all’RSI.

95 CAPITOLO II

Aiuti di Stato e proprietà intellettuale nel settore degli appalti pubblici

1 Appalti pubblici e aiuti di Stato: cenni introduttivi sul rapporto

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