• Non ci sono risultati.

L’interazione tra la Convenzione UNESCO del 2005 e gli strumenti a tutela dei diritti umani fondamentali.

CAPITOLO III La ricerca di armonia fra mercato e cultura nel diritto internazionale

1. La "Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali"

1.6 L’interazione tra la Convenzione UNESCO del 2005 e gli strumenti a tutela dei diritti umani fondamentali.

L’articolo 20 della Convenzione Unesco del 2005 è concentrato sul legame tra questo trattato e altri strumenti internazionali e così recita:

“1. Le Parti contraenti riconoscono la necessità di soddisfare in buona fede i loro obblighi in virtù della presente Convenzione e di tutti gli altri trattati di cui sono parte. Senza quindi subordinare la presente Convenzione agli altri trattati,

a) esse promuovono il sostegno reciproco tra la presente Convenzione e gli altri trattati a cui hanno aderito;

b) quando interpretano e applicano gli altri trattati a cui hanno aderito o quando sottoscrivono altri obblighi internazionali, le Parti contraenti tengono conto delle disposizioni pertinenti della presente Convenzione.

2. Nessun punto della presente Convenzione può essere interpretato come una modifica dei diritti e degli obblighi delle Parti contraenti a titolo di altri trattati a cui hanno aderito”. Se l’interpretazione dell’articolo 20 pone dei problemi particolarmente delicati in rapporto al coordinamento tra la Convenzione 2005 e altri strumenti internazionali importanti nel campo del commercio internazionale178, questo non accade per quanto concerne gli strumenti internazionali a difesa dei diritti umani. Per prima cosa, la Convenzione del 2005 svolge una funzione strumentale non solo nell’interpretazione e nell’applicazione di altre disposizioni internazionali che obbligano le Parti a questa Convenzione (norma interpretativa ricavabile dall’articolo 31, par. 3 c della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969179), ma anche nel momento dell’accettazione di altri vincoli internazionali (par. 1.b). L’importanza di questa Convenzione sembra ancora più rilevante se si pensa che alcuni Paesi, come il Messico, hanno giudicato conveniente aggiungere una riserva atta a bloccare gli effetti dell’art. 20 della Convenzione Unesco nei loro confronti180.

Le parti contraenti sono contemporaneamente legate alla Convenzione e ai trattati internazionali a cui hanno aderito, fra di essi esiste un rapporto di complementarietà, ma non di subordinazione (par. 1. A).

178 Sull’equivocità di questa norma si veda, nello specifico, l’analisi di Gattini A., La Convenzione

UNESCO sulla protezione e promozione della diversità culturale e regole WTO, in Zagato L., (a cura di),

Le identità culturali, cit., p. 191 ss.. Quanto alla relazione fra la Convenzione UNESCO del 2005 e i numerosi trattati a tutela dell’ambiente, delle specie o delle risorse biogenetiche, cfr. Firestone J., Lilley J., Torres de Noronha I., Cultural Diversity, Human Rights, and the Emergence of Indigenous Peoples in

International and Comparative Environmental Law, in Am.Univ. ILR, 2004-2005, p.219 ss. e Maffei M.C., Il potenziale conflitto fra tutela della diversità culturale e tutela delle specie e degli animali, RGA, 2008,

p.193 ss.


179 Ai sensi dell’art. 31(3)(a), della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, un trattato internazionale deve essere interpretato, oltre che tenendo conto del suo contesto, anche di “any relevant rules of international law applicable in the relations between the parties”.

180 Nello specifico, nella riserva depositata dal Messico, si legge che: “With regard to paragraph 1(b), Mexico does not prejudge its position in future international treaty negotiations”.http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=31038&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTI ON=201.html#reserves

L’ espressione utilizzata dalla Convenzione “mutual supportiveness” non è tecnica poiché non ritrova alcun riscontro nel lessico solitamente impiegato nell’ambito del diritto dei trattati. Tuttavia, se la formulazione (volutamente) vaga di questa norma rischia di non generare alcun esito utile per precisare la relazione fra la Convenzione del 2005 e i trattati di tipo commerciale, il rapporto di complementarietà e di reciproca integrazione fra la Convenzione e i differenti trattati a difesa della libertà e dei diritti umani basilari risulta evidente, visti i principi ispiratori espressi nell’articolo 2 paragrafo 1 della Convenzione181. Nello specifico, il rapporto di complementarietà espresso dall’articolo 20 par. 1.a, mi sembra molto rilevante secondo il punto di vista dell’apporto che possono dare le normative, incluse nei numerosi trattati per la difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in particolare il diritto dei pertinenti organi di controllo può stabilire in maniera migliore il contenuto degli obblighi delle Parti nel momento in cui viene applicata la Convenzione 2005.

La Convenzione Unesco del 2005 non è un nuovo mezzo di difesa dei diritti umani primari né comprende tutte le questioni inerenti alla tutela e alla promozione della diversità culturale. La Convenzione Unesco del 2005 è un mezzo supplementare, ma inadeguato, da solo, ad assicurare un’efficiente protezione dei diritti umani. Il fine più importante della Convenzione è la difesa del prodotto culturale (interpretato come creazione e flusso delle espressioni culturali) e, solamente implicitamente, la tutela dei singoli o del gruppo che creano queste espressioni. Per partecipare concretamente alla difesa dei diritti della persona, la Convenzione deve essere considerata insieme ai trattati internazionali che salvaguardano i diritti umani basilari o ad altri trattati che proteggono il patrimonio culturale accolti su iniziativa dell’Unesco, come per esempio, la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile del 2003. È, però, indubbio l’apporto di questo Trattato sia per l’affermazione di politiche alternative nei confronti delle differenti espressioni culturali sia per lo sviluppo di un’azione generale per la loro difesa.

La considerazione del patrimonio culturale in una dimensione “umana”182 sembrerebbe essere introdotta nel campo della protezione dei diritti umani dai diritti culturali. Questa nuova considerazione, anche se mai chiaramente stabilita sul piano convenzionale, 181 http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=31038&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.

html

sembra avvenire, sul piano interpretativo, per mezzo di un intenso collegamento fra la difesa del patrimonio e alcuni diritti già convenzionalmente identificati come diritti culturali, nello specifico parliamo del diritto di fruizione al patrimonio e del suo utilizzo ed il diritto di prendere parte alla vita culturale.

Il collegamento tra questi diritti e la protezione del patrimonio culturale parrebbe essere identificato a tutela della possibilità dei singoli di formare la propria identità culturale, nel rispetto della diversità culturale. Alcuni passi interpretativi riguardo la considerazione della protezione del patrimonio nell’ambito della protezione dei diritti umani sono stati avanzati dalla Dichiarazione di Friburgo sui diritti culturali del 2007183, da uno specifico rapporto del 2011 stilato dall’Esperto indipendente delle Nazioni Unite sui diritti culturali e dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Consultando le varie sezioni della Convenzione, si nota come la diversità culturale abbia una duplice relazione con il sistema di protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali: le azioni di tutela e promozione delle differenze culturali da una parte si collocano all’interno del percorso della completa concretizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali annunciati dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani e da altre forme di tutela accettate universalmente (paragrafo 7 del Preambolo); dall’altra, la salvaguardia e la promozione della diversità culturale implicano il rispetto dei diritti umani e delle libertà primarie, quindi le norme all’interno della Convenzione non possono essere invocate con l’obiettivo di pregiudicare o di limitare la portata dei diritti umani e delle libertà stabiliti dagli strumenti appena citati (art. 2 par. 1)184.