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Rapporto fra Convenzione e UE

CAPITOLO III La ricerca di armonia fra mercato e cultura nel diritto internazionale

1. La "Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali"

1.8 Rapporto fra Convenzione e UE

La Convenzione UNESCO 2005 delinea sicuramente per l’Unione Europea un punto di inizio per poter incentivare politiche culturali adatte a difendere maggiormente la diversità culturale191, ma allo stesso tempo rafforza tutti i presupposti generali già impostati precedentemente dall’UE, specialmente agli articoli 3 par. 3 del TUE e 167 del TFUE. Il primo articolo citato afferma che l’Unione Europea rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo. Il secondo dichiara che: 1) L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune. 2) L'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori:

miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei; conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea;

189 Così Macmillan F., Human Rights, Cultural Property and Intellectual Property: Three Concepts in

Search of Relationship, Graber e Burri-Nenova, 2004, 162, p. 90.

190 Una minuziosa analisi della teoria di rinuncia è fatta da Carmody C., When Cultural Identity Was Not

an Issue: Thinking about Canada − Certain Measures Concerning Periodicals, in Law and Policy in International Business, 1999, pp. 231-320.

scambi culturali non commerciali; creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.

Va segnalata anche la Carta dei diritti fondamentali dell’UE, in particolare l’articolo 22192. Queste norme confermano che i pensieri presenti nella Convenzione erano già radicati precedentemente nei principi fondanti dell’UE.

L’UE tramite la Decisione 2006/515 del 18 maggio 2006193 è diventata parte della Convenzione Unesco del 2005, diventando la prima organizzazione regionale di integrazione economica a essere collegata e vincolata a livello internazionale a uno strumento Unesco194. A prova del ruolo attivo dell’Unione Europa nella preparazione della Convenzione internazionale ci sono vari documenti fra cui l’atto comunitario (P6_TA[2005]0135) predisposto un po’ prima dell’accettazione del testo definitivo. Nel testo compaiono vari punti esemplificativi dell’aiuto dell’UE al nuovo strumento Unesco: il primo è l’impegno di riporre in capo ai Paesi il diritto a conservare e realizzare politiche e norme volte a incoraggiare e tutelare le differenze culturali; il secondo è la rilevanza della pluralità degli strumenti di informazione e dei loro contenuti e delle procedure di distribuzione di beni culturali. Il terzo punto è relativo alla doppia natura economica e culturale dei prodotti e dei servizi culturali per cui la precedente comparazione ai classici beni commercializzabili era definita completamente inadeguata. Fin dal 2003 l’Unione Europea e i suoi Paesi aderenti esprimevano il loro sostegno ad un mezzo legislativo inerente alla diversità culturale tramite la COM 2003 (520)195. Nello specifico nell’allegato unito alla Comunicazione si dichiarava: “la volontà di costituire una nuova tappa in linea con la Dichiarazione universale sulla diversità culturale ... tramite il consolidamento di determinati diritti culturali; l'impegno delle Parti alla cooperazione internazionale; la creazione di un foro di discussione sulle politiche culturali e l'istituzione di un sistema di vigilanza globale della situazione della diversità culturale nel mondo”. L’allegato infine terminava l’analisi affermando quanto fosse

192 La diversità culturale venne fatta oggetto di salvaguardia effettiva per la prima volta nell’articolo 22 della Carta di Nizza, sulle orme di ciò venne sottolineata dal Parlamento Europeo nella risoluzione adottata il 16 marzo 2000. Inoltre, anche alcune ONG come l’European Broadcasting Union e l’European Forum for the Arts and Heritage in alcuni contributi di quell’anno ebbero modo di evidenziare l'importanza del tema delle differenze culturali.

193 Reperibile in GUUE L 201 del 25 luglio 2006, p. 15 e ss.

194 Sugli aspetti tecnici della partecipazione dell’UE ai negoziati, si veda Mucci F., La diversità del

patrimonio e delle espressioni culturali, cit., pp. 325-329.

fondamentale ritenere “la salvaguardia e la promozione della diversità culturale quali principi fondamentali a cui dovrebbero ispirarsi il diritto e le politiche a livello internazionale”196.

A Conferma del legame fra la Convenzione e l’UE si può citare il Preambolo della Decisione 2006/515/CE (menzionata precedentemente), dove si asserisce che la Convenzione Unesco “costituisce un pilastro pertinente ed efficace della promozione della diversità culturale e degli scambi culturali, cui tanto la Comunità, come enunciato nell'articolo 151, par. 4 del Trattato, che i suoi Stati membri, attribuiscono la massima importanza”. Un successivo momento in cui è emerso la stretta affinità di intenzioni fra l’Unione Europea e l’Unesco per la difesa delle differenze culturali fu la Comunicazione sull’agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato della Regioni197. La sezione iniziale del testo è indicativa, perché oltre a indicare la Convenzione Unesco del 2005 “come tappa fondamentale cui l’UE ha fornito un notevole contributo”, dichiara in maniera significativa quanto le differenze culturali, all’interno dell’Europa, siano un patrimonio e una ricchezza per raggiungere gli obiettivi strategici di un territorio nell’ambito della crescita, fratellanza, sicurezza. Dal punto di vista dell’UE la Convenzione Unesco costituisce l’occasione di un punto d’inizio per accrescere politiche culturale europee adatte a difendere la diversità culturale nei suoi plurimi aspetti, come ad esempio il sostegno pubblico alla cinematografia, cosi come a tutta la politica culturale e in generale a tutte le manifestazioni del pensiero, ciò è di grande attualità non solo per l’Italia ma per tutta l’Europa.

L’intimo legame che ha unito l’Unione europeo e l’Unesco nello stadio iniziale della Convenzione del 2005 permane ancora oggi tramite collaborazioni e convegni indirizzati a implementare e a far diventare attivi gli obiettivi del Testo internazionale. Fra gli impegni collettivi quello più importante è “l’Expert Facility Project to Strengthen the System of Governance for Culture in Developing Countries”, un piano di lavoro preparatorio indirizzato a rendere disponibili sostegni tecnici di diverso tipo a tredici Paesi in via di sviluppo (Argentina, Barbados, Burkina Faso, Cambogia, Repubblica Democratica del Congo, Haiti, Honduras, Kenya, Malawi, Mauritius, Niger, Seychelles,

196 COM 2003 (520) pp. 9-10

e Vietnam). Il supporto che viene offerto loro è mirato a potenziare competenze umane/tecniche e istituzionali per ampliare politiche rivolte ad appoggiare l’emergere di imprese culturali e creative (dalla produzione, all’ingresso al mercato, alla fornitura dei beni).