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L’Articolo 105 della Carta delle Nazioni Unite

L’IMMUNITA’ DALLA GIURISDIZIONE DELLE NAZIONI UNITE

1. L’Articolo 105 della Carta delle Nazioni Unite

Come si è osservato nel corso dell’elaborato, esistono numerose Convenzioni (multilaterali) che riconducono l’esistenza dell’immunità dalla giurisdizione delle singole organizzazioni internazionali ai fini istituzionali dell’Ente a cui si riferiscono.

L’esempio più evidente in merito è costituito dalla cd. Carta delle Nazioni Unite che altro non è che il Trattato istitutivo dell’ONU, adottato nella Conferenza di San Francisco del 26 giugno 1945 ed entrato in vigore il 24 ottobre 1945265.

In particolare l’Articolo 105 delle Carta dispone che:

“1. L’Organizzazione gode, nel territorio di ciascuno dei suoi Membri,

dei privilegi e delle immunità necessari per il conseguimento dei suoi fini.

2. I rappresentanti dei Membri delle Nazioni Unite ed i funzionari dell’Organizzazione godranno parimenti dei privilegi e delle immunità necessari per l’esercizio indipendente delle loro funzioni inerenti all’Organizzazione.

3. L’Assemblea Generale può fare raccomandazioni allo scopo di determinare i dettagli dell’applicazione dei paragrafi 1 e 2 di questo

265 Data in cui si verificò la condizione prevista dall’Articolo 110 par. 3 della Carta in

cui si stabilisce che la Carta delle Nazioni Unite sarebbe entrata in vigore al

momento in cui l’avessero ratificata i cinque paesi membri permanenti del Consiglio di Sicurezza oltre alla maggioranza degli altri Stati firmatari. Cfr. B. CONFORTI, C. FOCARELLI, Le Nazioni Unite, undicesima edizione.

articolo, o proporre ai Membri delle Nazioni Unite delle convenzioni a tal fine.”

Proprio in base a questa diposizione per poter riconoscere o negare l’immunità dalla giurisdizione dell’ONU è necessario valutare il rapporto tra l’attività posta in essere dall’Organizzazione ed i fini della stessa, alla stregua della “necessità” richiesta.

Pertanto viene affermato il principio della natura “funzionale” dell’immunità dell'ONU, che quindi può godere della immunità dalla giurisdizione degli Stati membri soltanto per quegli atti compiuti nell'espletamento delle proprie funzioni.

Si deve, purtuttavia, sin da subito sottolineare che l’ONU ha una competenza generale e risulta pertanto praticamente impossibile configurare l’assenza di un nesso tra un qualsiasi atto posto in essere dalla Nazioni Unite ed i suoi fini istituzionali.

Altresì risulterebbe “sterile” anche un’analisi dettagliata in positivo dei fini dell’ONU, vista la loro indeterminatezza.

L’ indeterminatezza dei fini risulterebbe proprio dall’elencazione stessa contenuta nell’Articolo 1 della Carta delle Nazioni Unite; in cui si legge che i fini delle Nazioni Unite comprendono: il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale; lo sviluppo di relazioni amichevoli tra gli stati , fondate sul rispetto del principio dell’eguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei popoli; il conseguimento della collaborazione internazionale in campo economico, sociale , culturale ed umanitario; la diffusione delle tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell’uomo senza distinzione di razza, di sesso, di lingua e di religione (si noti come sia comprensiva soprattutto la penultima delle categorie elencate)266.

Pertanto è possibile rideterminare e circoscrivere il campo di attività dell’ONU solo in negativo; in altre parole è più facile individuare le

materie di cui le Nazioni Unite non possono occuparsi piuttosto che individuare quelle oggetto delle sue competenze.

Le materie di cui l’ONU non può occuparsi, infatti, sono definite dall’Articolo 2 par. 7 della Carta come quelle “which are essentially

within the domestic jurisdicion”; pertanto, in base a questo Articolo le

Nazioni Unite non devono mai intervenire in questioni che appartengono alla competenza interna di uno Stato, anche se da sempre si è molto discusso nella prassi ed in dottrina sul significato da attribuire alla nozione di “domestic jurisdiction”.

L’Articolo 2 par. 7 deriva essenzialmente dall’Articolo 15, par 8 del Patto delle Società delle Nazioni, ma, tuttavia, la norma del Covenant non limitava la competenza dell’intera Società delle Nazioni ma sono quella del Consiglio disponendo che : “ Se una delle parti [di una

controversia all’esame del Consiglio] sostiene, ed il consiglio riconosce, che la controversia riguardi materie le quali, secondo il diritto internazionale, appartengono esclusivamente alla domestic jurisdiction di detta parte, il Consiglio constaterà ciò in un rapporto, senza fare alcuna raccomandazione circa la soluzione della controversia”.

Ebbene l’Articolo 15 par. 8 del Patto della Società delle Nazioni si rimetteva al diritto internazionale vigente per poter determinare le materie di competenza esclusiva dello Stato utilizzando la nozione giuridica di “domestic jurisdiction”.

La definizione della nozione giuridica di “domestic jurisdicion” può essere ricavata dal parere del 1923 della Corte Permanente di Giustizia Internazionale sui Decreti di nazionalità promulgati in Tunisia e

Marocco267 nel quale si legge che: “il dominio riservato comprende la

materie nella quali lo Stato è libero da obblighi internazionali di qualsiasi genere”268.

267 V. CPJI, Recueil, serie B, n. 4 p. 7 ss.

268 La nozione giuridica di Domestic Jurisdiction fu ribadita dalla Corte Permanente

Pertanto, come risulta dal tenore letterale del Parere, la definizione data dalla Corte è puramente negativa: domestic jurisdiction è tutto ciò che non è coperto da obblighi internazionali.

Ebbene è proprio la stessa nozione giuridica di domestic jurisdiction che è stata recepita nelle sue linee generali dall’Art 2 par 7 della Carta delle Nazioni Unite. Infatti dottrina autorevole sostiene che i redattori della Carta delle Nazioni Unite non abbiano inteso apportare modifiche radicali alla nozione accolta nell’Art 15 par. 8 del Patto della Società delle Nazioni.

Si potrebbe quindi sostenere che con la soppressione del riferimento al diritto internazionale e la sostituzione dell’avverbio “essenzialmente” all’avverbio “esclusivamente” (utilizzato nell’ Art 15 par 8) non si intese rinnegare la nozione giuridica di domestic jurisdicion bensì accrescerne la portata, limitando il capo d’azione dell’ONU a favore di una maggiore libertà d’azione degli Stati membri.

I redattori della Carta, preoccupandosi soprattutto della possibilità che aumentassero il numero degli accordi internazionali relativi a materie tradizionalmente di dominio riservato, vollero sottrarre alla sfera d’azione dell’ONU, oltre alle materie nelle quali lo Stato fosse libero da qualsiasi obbligo internazionale, anche le materie nelle quali, in taluni casi ed eccezionalmente, lo Stato risultasse comunque vincolato per avere aderito a particolari Convenzioni, trattandosi di materie tradizionalmente rientranti nella sfera di libertà degli Stati.

Si deve concludere quindi che il limite della competenza domestica è rappresentato da tutto ciò che in linea di principio non sia regolato da norme internazionali269.

Inoltre va rilevato che gli stessi compilatori della Carta delle Nazioni Unite riconobbero l’esigenza di specificare la portata dall’immunità dell’ONU e per tale ragione formularono il paragrafo 3 dell’articolo 105 in cui viene specificato che: “L’Assemblea Generale può fare

raccomandazioni allo scopo di determinare i dettagli dell’applicazione dei paragrafi 1 e 2 di questo articolo, o proporre ai Membri delle