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le posizioni contrarie al fondamento consuetudinario dell’immunità: la giurisprudenza belga, inglese, svizzera e

2.2 (Segue) Analisi della giurisprudenza italiana e olandese

2.3 le posizioni contrarie al fondamento consuetudinario dell’immunità: la giurisprudenza belga, inglese, svizzera e

delle corti Latino-Americane

All’interno dell’Europa, accanto a molte pronunce che apparentemente sembrano confermare la tesi del fondamento consuetudinario dell’immunità dalla giurisdizione58, esistono molte altre sentenze in cui si nega la sussistenza della suddetta immunità in assenza di disposizioni

56 Le corti di merito avevano affermato in principio la sussistenza dell’immunità per

gli atti iure imperii dell’organizzazione, basandosi sulla concessione unilaterale da parte del governo olandese, ma erano giunte a conclusioni opposte circa la qualificazione del rapporto lavorativo dedotto in giudizio (servizi di traduzione ed interpretariato): cfr. Local Court de L’Aja, 8.6.1983, Ary Spaans v. Iran-United States Claims Tribunal, in Netherlands Y.B. Int. Law, 1984, p. 429 (per la

riconduzione del contratto alle attività iure gestionis); Rechtbank (Corte distrettuale) de L’Aja, 9.7.1984, Iran-United States Claims Tribunal v. Ary Spaans, in

Netherlands Y.B. Int. Law, 1985, p. 471 s. (per la qualificazione del contratto in termini diattività iure imperii).

57 Marcello Di Filippo, Immunità dalla giurisdizione versus diritto di accesso alla

giustizia: il caso delle organizzazioni internazionali, p 20 ss

pattizie o legislative che la sanciscano, senza alcun riferimento a norme generali del diritto internazionale.

Si può menzionare al riguardo la Corte di Cassazione del Belgio la quale si è espressa nel senso che non esiste alcun principio generale di diritto internazionale che riconosce l’immunità dalla giurisdizione statale a favore degli enti internazionale. Inoltre la Suprema Corte belga ha stabilito che è necessario individuare una norma pattizia attributiva di tale immunità che sia vincolante per lo Stato belga e che sia correttamente eseguita nell’ordinamento interno59 affinché i tribunali belgi siano tenuti a declinare la propria competenza ad esercitare la giurisdizione su una determinata controversia.

Anche la giurisprudenza inglese si esprime in senso contrario alla tesi del fondamento consuetudinario dell’immunità dalla giurisdizione delle organizzazioni internazionali. A tal proposito si possono prendere in considerazione due controversie sorte dalla crisi finanziaria dell’International Tin Council (ITC); In entrambe le pronunce i giudici inglesi si sono espressi assumendo una posizione netta sulla questione dell’applicabilità alle organizzazioni della norma valida per gli Stati. Nella prima pronuncia, si afferma, data la pretesa dell’ITC di vedersi applicato lo stesso trattamento riconosciuto agli Stati, che le organizzazioni internazionali non hanno il diritto di pretendere nei loro confronti l’applicazione delle norme sull’immunità degli stati e sulle immunità diplomatiche in quanto l’immunità dalla giurisdizione può derivare solo da un atto normativo ed esclusivamente nei limiti in esso contemplati60.

59 Cour de Cassation, 12.3.2001, caso n. S.99.0103.F, Ligue des Etats Arabes c. T.M.,

in http://www.cass.be, p. 13.

60 Cfr. High Court, Queen’s Bench Division (Commercial Court), 17.4.1986

Standard Chartered Bank v. International Tin Council and others, in Int. Law Reports, vol. 77, p. 8, in part. pp. 16-17, ove il giudice Bingham così scrive: «...international organisations such as the I.T.C. have never so far as I know been recognised at common law as entitled to sovereign status. They are accordingly

Nella seconda pronuncia presa qui in considerazione, il problema era se la Comunità Economica Europea potesse invocare a proprio favore una qualche forma di immunità a causa della sua natura peculiare di ente che esercita poteri e funzioni analoghe a quelle degli Stati e a cui gli Stati membri hanno trasferito competenze sovrane.

Va rilevato, in merito, che la Court of Appeal of England non ha esaminato la questione se esista un’autonoma norma consuetudinaria relativa alle organizzazioni internazionali ma si è concentrata sul caso particolare della Comunità e sulla possibilità di equipararla agli Stati sovrani. I giudici inglesi, infatti, hanno risolto tale problema sostenendo che né il Trattato istitutivo né la legislazione statale rilevante e, infine, neanche il diritto consuetudinario riconoscono alla Comunità Economica Europea il godimento dell’immunità dinnanzi alle corti inglesi61.

In Svizzera invece, i giudici distinguono in maniera netta l’immunità spettante agli Stati e quella di cui dovrebbero godere le organizzazioni internazionali62; Per le Corti Svizzere infatti mentre l’immunità degli Stati è fondata su una norma consuetudinaria, quella delle organizzazioni deriverebbe da «un instrument de droit international

public» ossia da un accordo o altra fonte scritta e non discenderebbe

automaticamente dal possesso della personalità giuridica internazionale63.

entitled to no sovereign or diplomatic immunity in this country save where such immunity is granted by legislative instrument, and then only to the extent of such grant».

61 Cfr. Court of Appeal of England, 27.4.1988, Maclaine Watson & Co. Ltd v.

Depart- ment of Trade and Industry e J.H. Rayner (Mincing Lane) Ltd v. Department of Trade and Industry and others, in Int. Law Reports, vol. 80, p. 49 ss.

62 Le sentenze rilevanti si riferiscono al contenzioso in materia commerciale, ma i

termini del ragionamento sembrano applicabili anche al contenzioso lavoristico.

63 Cfr. Tribunal fédéral, 21.12.1992, Groupement d’entreprises Fougerolle c. CERN,

in Revue suisse dr. int. et eur., 1993, p. 691 (nonché ivi, 1994, p. 143, con nota di KNOEP- FLER); Tribunal fédéral, 22.6.1995, F.SA c. G., ivi, 1996, p. 597; Autorité

Al di fuori dell’area europea, sono le corti latino-americane ad assumere una posizione netta a favore del fondamento pattizio dell’immunità dalla giurisdizione delle organizzazioni internazionali.

In tal senso si esprime, ad esempio, la Corte Suprema Argentina, secondo la quale l’immunità dalla giurisdizione delle organizzazioni internazionali deriva esclusivamente dalla volontà che viene espressa dagli Stati negli accordi istitutivi o negli accordi di sede e non discende automaticamente dal possesso delle soggettività internazionale64. E’ opportuno sottolineare che questo indirizzo interpretativo della Corte Suprema è stato affermato nel 1983 e da allora è stato oggetto di conferma costante in numerose pronunce successive, le quali hanno avuto oggetto controversie di lavoro, contenzioso contrattuale e azioni di responsabilità extra-contrattuale.

de surveillance de Genève en matière de poursuite pour dettes et de faillite, 9.4.1997, ivi, 1999, p. 656.

64 Cfr. Corte Suprema de Justicia, sentenza 5.12.1983, Cabrera, Washington J.E. c.

Comisión Tecnica Mixta de Salto Grande, in Fallos de la Corte Suprema, t. 305, p. 1250 (nonché in BOGGIANO, Derecho internacional privado, III, Buenos Aires, 1988, p. 333); sen- tenza 5.12.1983, Costa Lopez, Jorge Alfonso c. Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Rio Paraná, in Fallos de la Corte Suprema, t. 305, p. 2139 (nonché, in massima, in BOGGIANO, Derecho internacional y derecho de las relaciones entre los ordinamentos juridicos, Apéndice - Jurisprudencia de la Corte Suprema, Buenos Aires, 1997, p. 212); sentenza 7.7.1993, Fibraca Constructora Sca. c. Comisión Tecnica Mixta de Salto Grande, in Fallos de la Corte Suprema, t. 316, p. 1669 (nonché, in massima, in BOGGIANO, op. ult. cit., p. 251); sentenza 5.2.1998, Maruba S.C.A. Empresa de Navegación Marítima v. Itaipú s/ daños y perjuicios; 31.8.1999, Duhalde, Mario Alfredo c. Organización Panamericana de la Salud – Organización Mundial de la Salud – Oficina Sanitaria Panamericana (disponibile sul sito internet dell’Organizzazione degli Stati americani: http://www.oas.org); sentenza 8.9.2003, Patagonian Rainbow S.A. c/ Neuquén, Provincia del y otros s/ cumplimiento de contratos, reperibile a http://www.csjn. gov.ar. In tempi meno recenti, v. anche Camara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, 13.3.1958, Bergavache c. United Nations Information Center, in Int. Law Reports, 1958-I, p. 620 (nella quale è assente qualsiasi riferimento al diritto consuetudinario).

Con riferimento alle sole controversie di impiego, anche le Corti brasiliane hanno adottato una posizione analoga a quella delle Corti argentine.

In Brasile il problema del godimento dell’immunità dalla giurisdizione da parte delle organizzazioni internazionali venne risolto, per lungo tempo, sulla base delle pertinenti disposizioni pattizie rilevanti di volta in volta, senza prendere in considerazione l’esistenza di norme o principi di carattere generale. A tal proposito è emblematica la storia processuale di una controversia intercorsa tra il Comitato intergovernativo per le migrazioni europee (CIME) ed un ex- funzionario, impiegato presso l’ufficio di tale ente in Brasile.

L’accordo costitutivo del CIME, ratificato dal Brasile, stabiliva, all’articolo 26, che il Comitato godesse dei privilegi e delle immunità necessarie all’esercizio delle sue funzioni e allo svolgimento dei suoi compiti, secondo gli accordi stipulati con i governi interessati.

Orbene, in una prima pronuncia, il Tribunale Federale Supremo, dopo aver constatato la mancata stipula di un accordo bilaterale tra il Brasile e il CIME, ha riconosciuto la giurisdizione dei tribunali brasiliani, riformando così la sentenza del Tribunale Superiore del Lavoro, la quale aveva adottato invece la tesi dell’ dell’immunità del CIME65 dalla giurisdizione brasiliana

Una volta rimessa la questione al competente Tribunale Regionale del Lavoro, venne successivamente stipulato un accordo bilaterale tra il CIME e il Brasile il quale riconosceva l’immunità dalla giurisdizione al Comitato. Per questa ragione è intervenuto un nuovo ricorso del CIME al Tribunale Supremo, il quale ha riformato la propria precedente

65 cfr. Supremo Tribunal Fede- ral, sentenza 26.11.1969, n. RE-67544, Jakab c.

Comité intergovernamental para migraçoes europeias, in DJ, 4.9.1970, 3988 ss. (disponibile sul sito internet del Tribunal: http://www. stf.gov.br)

sentenza dichiarando l’azione improcedibile a causa del godimento dell’immunità da parte dell’ente in questione a seguito dell’accordo bilaterale66.

Successivamente, in una ulteriore controversia di lavoro che coinvolgeva l’ICAO, il Tribunale Supremo ha avuto nuovamente l’occasione di pronunciarsi sul tema dell’immunità. Tuttavia, anche in tale pronuncia, i giudici brasiliani non hanno fatto altro che applicare alla lettera, senza alcuna considerazione circa lo stato del diritto consuetudinario, la Convenzione sulle istituzioni specializzate del 1947, a cui il Brasile era vincolato67.

Solo recentemente tuttavia in Brasile è stato espressamente riconosciuta la differenziazione tra l’immunità degli Stati, basata su una norma consuetudinaria, e quella delle organizzazioni, fondata esclusivamente sugli strumenti pattizi pertinenti68.

66 Supremo Tribunal Federal, sentenza 4.4.1974, n. AR-909, Comité

intergovernamental para migraçoes europeias c. Jakab., in DJ, 17.6.1974, disponibile in massima sul sito internet del Tribunal: http://www.stf.gov.br)

67 Supremo Tribunal Federal, sentenza 28.9.1988, n. AC-9703, Isabel Fátima de

Andrade c. Organizaçao de Aviação Civil International, in DJ, 27.10.1989 (disponibile sul sito internet del Tribunal: http://www.stf.gov.br).

68 Il leading case è rappresentato da Tribunal Superior do Trabalho, sentenza

3.9.2009, caso n. TST-E-ED-RR-900/2004-019-10-00.9, UNIÃO e ONU/PNUD c. Lima Cruz (reperibile a http://www.tst.gov.br), in part. § 1.4. Le successive sentenze del medesimo tribunale hanno confermato tale orientamento: cfr., tra le altre, sentenza 10.5.2012, caso n. TST-RR-89640-53.2004.5.10.0007, Ismael Sacle c. UNIÃO, UNESCO e IBAMA; sentenza 15.8.2012, caso n. TST-RR-3-

84.2010.5.10.0006, UNIÃO e UNESCO c. Duarte (entrambe reperibili a http://www.tst.gov.b

2.4 La tesi del fondamento pattizio dell’immunità dalla