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L’Obbligo di segnalazione in dichiarazione dei redditi

CAPITOLO 1 LA NORMATIVA ITALIANA: ART 167, TUIR

5. Aspetti procedimentali

5.2. L’Obbligo di segnalazione in dichiarazione dei redditi

Nella relazione tecnica alla bozza del Decreto internazionalizzazione, viene precisato che l’obbligatorietà dell’interpello è stata sostituita con quella di segnalazione in dichiarazione della detenzione di partecipazioni di controllo in CFC, di cui al comma 8- quater, art. 167 del Tuir. Sono stati quindi introdotti degli obblighi di disclosure, prevedendo inoltre delle sanzioni in caso di violazione.

L’obbligo non ricorre nei confronti dei soggetti che hanno applicato la CFC rule ovvero non l’hanno applicata in ragione di una risposta affermativa all’interpello. Viceversa, l’obbligo ricorrerà qualora il controllante italiano non abbia impiegato la CFC rule e non abbia nemmeno presentato istanza di interpello, oppure, pur avendola presentata, abbia ricevuto risposta negativa. In particolare, per i soggetti che detengono partecipazioni in CFC ai sensi del comma 8-bis, art. 167 del Tuir (cd. white list), è stato specificato, nell’ultimo periodo, comma 8-quater del medesimo articolo, che l’obbligo di segnalazione

opera solamente se sono verificate le condizioni previste alle lett. a) (“tax rate test”) e b) (“passive income test”), sempre del comma 8-bis, art. 167 del Tuir. Tale previsione risulta applicabile anche nel caso in cui, in un periodo d’imposta diverso, mutino le condizioni riportate in un’istanza di interpello accolta favorevolmente dell’Agenzia. Il fatto è infatti paragonato ad un’omessa segnalazione in dichiarazione. 127

I dati riguardanti la CFC e la controllante residente, vanno riportati nella Sezione I del quadro FC del Mod. UNICO, in particolare nella casella che riporta la denominazione “art. 167, comma 8-quater”.128 È disposto inoltre, che venga specificata l’esimente in virtù della

quale si vanta la disapplicazione. Per di più, è stato previsto che qualora il contribuente detenga il controllo in più di una CFC, dovrà compilare il quadro FC per ogni partecipazione detenuta, tranne nei casi i cui abbia applicato la CFC rule ovvero abbia ricevuto risposta positiva all’interpello.129

Qualora il controllante italiano non riporti alcunché in dichiarazione dei redditi, rischia la sanzione amministrativa di cui al comma 3-quater, art. 8 del D.Lgs. n. 471/1997. È previsto infatti che tale omissione sia punibile con una sanzione pari al 10% del reddito generato dalla società controllata estera ed attribuibile per trasparenza nel periodo d’imposta (anche solamente in via teorica) al controllante italiano in rapporto alla quota da egli detenuta. Il minimo di sanzione prevista è di 1.000 euro mentre il massimo è di 50.000 euro, inoltre la stessa opera anche nel caso in cui la CFC sia in perdita (applicando necessariamente l’importo minimo).130

Considerate le sanzioni previste, la dottrina131 ritiene che sia più agevole segnalare anche

quelle partecipazioni per le quali la sussistenza dei presupposti (come ad es. alle lett. a) e b) del comma 8-bis, art. 167 del Tuir) risulti incerta. Questo perché nel caso in cui il socio italiano abbia adempiuto alla segnalazione di partecipazioni estere non rientranti nella

127 Albano G. e Spaziani R., Aspetti procedurali e obblighi di segnalazione in materia di CFC, in Corriere

tributario, 2016, 47-48, p. 3611.

128 Si riporterà il codice 1 nel caso sussistano le condizioni previste da una delle esimenti, ma non sia stata

fatta istanza di interpello, oppure il codice 2 nel caso in cui sia stata fatta istanza di interpello ma si abbia ricevuto risposta favorevole.

129 Par. 5.1 della Circolare dell’Agenzia delle entrate, n. 35/E del 4 agosto 2016.

130 È stato osservato che tale sanzione sia applicabile con riguardo a ciascuna società controllata estera per

la quale è stata omessa la segnalazione, fatta salva la possibilità di godere del cumulo delle sanzioni ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 472/1997 (Circolare informativa del Centro studi e ricerche fiscali del gruppo Intesa Sanpaolo del 15 maggio 2015, n. 2). Cfr. Committeri G. M. e Ribacchi E., L’applicazione del “regime CFC” e l’utilizzo del credito per le imposte estere in UNICO SC 2016, in Corriere tributario, 2016, 19, p. 1497.

131 Albano G. e Spaziani R., Aspetti procedurali e obblighi di segnalazione in materia di CFC, in Corriere

CFC rule, non risulta comunque soggetto a sanzione. Uguale considerazione è stata fatta, nel caso di errori commessi nella determinazione dell’esimente da applicare.

L’Agenzia delle entrate infine, nella Circolare 35/E del 2016 ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di segnalazione in specifici casi. Qualora si sia in presenza di un controllo indiretto, l’obbligo di segnalazione risulta ricadere esclusivamente sul socio controllante di ultimo livello, esonerando quindi il socio intermedio. Invece, se il contribuente non è titolare di reddito d’impresa il soggetto su cui ricade l’obbligo di segnalazione varia in base alla tipologia di controllo. Se si tratta di controllo diretto, sarà il contribuente stesso a segnalare la detenzione della partecipazione CFC, mentre se si tratta di controllo indiretto, sarà la società intermedia residente ad avere il compito di segnalazione.

È da segnalare che le istruzioni fornite riguardo il Mod. UNICO non specificano se la mera segnalazione delle partecipazioni esaurisca gli obblighi previsti dal comma 8-quater dell’art. 167, Tuir, oppure se il contribuente debba indicare il reddito della CFC ricalcolato utilizzando le disposizioni in materia di redditi d’impresa. Anche in questo caso l’Agenzia delle entrate si è espressa stabilendo che è sufficiente segnalare l’utile o la perdita d’esercizio della CFC, determinati sulla base delle norme dello Stato di localizzazione, senza quindi dover ricalcolare tali valori seguendo le norme italiane previste per i titolari di redditi d’impresa.132

Infine, nonostante l’intento del Legislatore e dell’Amministrazione finanziaria di semplificazione della procedura, la dottrina133 ha espresso talune criticità delle

disposizioni anzidette rendono tale intento più apparente che reale. L’obbligo di segnalazione infatti, risulta essere un onere aggiuntivo in capo al contribuente poiché, prima del Decreto Internazionalizzazione, i soggetti di fatto potevano omettere di fare ricorso all’interpello senza avere l’obbligo di segnalazione in dichiarazione, andando incontro ad un regime sanzionatorio meno penalizzante nel caso non fossero stati in grado di giustificare, in sede di accertamento o contenzioso, il loro agire. Oggi invece, l’omessa segnalazione, implica una sanzione maggiore, anche nel caso in cui il contribuente possa provare le esimenti in fase successiva.

132 Par. 5.1 della Circolare dell’Agenzia delle entrate, n. 35/E del 4 agosto 2016.

133 Albano G. e Spaziani R., Op. Cit., p. 3613 e Scifoni G., Modifiche alla disciplina CFC: lo sforzo di