La Costituzione non contiene indicazioni sul bilancio e la
contabilità delle regioni, se si escludono le norme relative al con-
trollo ed alla giurisdizione contabile. È quindi un problema reale
quello dell’applicabilità dei principi costituzionali che regolano la
gestione finanziaria dello Stato, ma è chiaro che al legislatore
ordinario è lasciata ampia discrezionalità nel disciplinare altri
aspetti del sistema contabile regionale (
38).
1.
Un punto sul quale si è registrata unanimità di consensi,
riguarda l’obbligo per le regioni di predisporre un bilancio preven-
tivo finanziario; analoga conclusione può essere avanzata per l’ob-
bligo di seguire il sistema ed il procedimento adottati per il bilancio
dello Stato (
39).
L’espressione bilancio preventivo e la relativa posizione di
autonomia affinché divenga giuridicamente pregnante non basta
riferirla ad una previsione di entrate e spese, ma è inoltre necessa-
rio che da questa previsione discendano conseguenze significative
sul piano giuridico, cioè che essa sia vincolante per il soggetto cui si
riferisce e per altri soggetti dell’ordinamento. Implica, cioè, l’esi-
stenza di una possibilità di scelta tra diversi fini pubblici da perse-
guire, per limitare le situazioni giuridiche di altri soggetti; in sintesi,
(38) La Corte costituzionale con la sent. n. 32 del 9 giugno 1961 ha chiarito « che non è consentito in via generale di estendere alle Regioni le norme costitu- zionali dell’ordinamento dello Stato, che non costituiscono applicazione di principi generali ». Si veda, sul punto, l’interessante lavoro di S. BARTOLE, La revisionecostituzionale dell’ordinamento regionale, in Amministrare, 1992, XXII, 331-40.
(39) Cfr., S. BUSCEMA, Bilancio delle regioni, in Enciclopedia del diritto, Vol. V, Giuffrè, Milano, 1979; C. AUSIELLOORLANDO, Rilievi sui poteri e sul bilancio
implica l’esistenza di autonomia politico-amministrativa. Queste
caratteristiche evidentemente si riscontrano soltanto per lo Stato e
per gli enti pubblici territoriali (
40).
3.
Ciò che non è risultato subito chiaro era, invece, l’artico-
lazione concreta del procedimento di gestione, tra i vari modelli che
il diritto positivo conosce (quello tipico dello Stato, ad esempio, o
quello proprio degli enti minori). Ma è un problema che le regioni
ordinarie avevano risolto recependo quasi del tutto le disposizioni
costituzionali che concernono il bilancio dello Stato e con un
generale assoggettamento dei bilanci preventivi e degli altri stru-
menti di gestione agli istituti primari della programmazione regio-
nale e cioè al programma e ai piani di spesa pluriennale, come
afferma la dottrina (
41).
4.
Altro problema è quello degli effetti della legge di pro-
grammazione o, in generale, delle norme statali sui bilanci regio-
nali. Si è osservato, al riguardo, che la particolare situazione dei
bilanci regionali, che è conseguente alla presenza di una autonomia
legislativa già impostata, non permette alle norme statali sulla
programmazione nazionale di esplicare effetti in forma diretta sui
bilanci delle regioni (
42); questa regola vale sia per le regioni che
hanno competenza legislativa concorrente, sia per quelle che hanno
competenza esclusiva, in quanto il bilancio è strumentale all’eser-
(40) S. VALENTINI, Autonomia..., cit., 646 ss. « Se assumiamo di chiamare bilancio preventivo un piano periodico delle entrate e delle spese, vincolante per i soggetti cui si riferisce (e che lo appronta) e per gli altri soggetti dell’ordina- mento, ci accorgiamo facilmente che esso è proprio, oltre che dello Stato, di un solo tipo di enti pubblici: quelli preposti alla cura di interessi generali, cioè gli enti territoriali ». Solo in questo ambito i due concetti di autonomia finanziaria ed autonomia contabile coesistono, « fino a rischiare di identificarsi in quanto espres- sione (...) della stessa, fondamentale posizione organizzatoria: l’autonomia politico-amministrativa ». È dunque dall’autonomia politico-amministrativa che la Costituzione sembra far discendere per le regioni l’obbligo del bilancio preventivo « che valga ad identificare le scelte operate dagli organi competenti dell’ente tra le varie possibili e racchiudere in termini finanziari l’attività amministrativa che la regione porrà in essere nel periodo di competenza », 648-649.(41) G.C. MORETTI, Principi..., cit., 299. Tuttavia « la voluta coincidenza terminologica delle varie fasi del procedimento di gestione non riesce a nascon- dere una spesso sostanziale diversità dei fenomeni registrati rispetto al paradigma dal quale mostrano di aver preso le mosse », 297.
cizio dell’attività amministrativa che non ammette competenza
concorrente fra Stato e regioni.
Questa conclusione è ancora più immediata quando l’organo
di vertice dell’ente (come accade per le regioni) è dotato del potere
legislativo, determinando così un rapporto, tra norme sostanziali e
bilancio, analogo a quello che si stabilisce nello Stato (
43).
Con queste premesse è più chiara allora la differenza con le
spese sostenute dagli enti pubblici; generalmente questi ultimi
dispongono le rispettive spese e sviluppano la relativa gestione sulla
base di un complesso normativo che è sovraordinato ed esterno alla
sfera delle loro capacità.
Di conseguenza se la gestione del bilancio regionale è subor-
dinata all’annuale approvazione del documento, è anche svolta
all’insegna del suo complesso normativo, di modo che le norme
sostanziali di ordine superiore, cioè dello Stato, non consentano la
possibilità di erogare spese a carico del bilancio regionale, se non
siano a ciò abilitate dalle apposite norme di attuazione ovvero da
leggi regionali (
44).
D’altronde le problematiche che investono la gestione del
bilancio regionale si avvicinano più a quelle del bilancio dello Stato
che a quelle degli enti territoriali; lo stesso rapporto tra Giunta e
Consiglio regionale accenna molto al rapporto che intercorre tra
Governo e Parlamento nazionale.
5.
Anche la legge n. 281 del 1970 segnalava alcuni principi
che orientavano la contabilità regionale verso quella dello Stato.
L’art. 20 al comma 1 stabiliva che, con decreto presidenziale,
fossero emanate norme sulla redazione dei bilanci delle regioni in
funzione del coordinamento contabile con il sistema di classifica-
(43) S. BUSCEMA, Trattato..., cit., Vol. I, equipara alle norme sostanziali le norme di attuazione e quelle sul coordinamento finanziario. In particolare per le norme sul coordinamento statico osserva che trattasi « di norme permanenti le quali — analogamente alle norme di attuazione — vincolano il legislatore regio- nale e trovano quindi piena attuazione nell’ambito regionale », 204.
(44) S. BUSCEMA, Trattato..., cit., Vol. III, 285-286. Anche per l’erogazione di spese a carico del bilancio regionale occorrono « una norma sostanziale che, autorizzando l’erogazione della spesa, si pone come causa giuridica della stessa, nonché uno stanziamento in bilancio che costituisce lo strumento giuridico per la sua erogazione », 286.