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La Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza

CAPITOLO 4: CONFRONTO CON IL PANORAMA INTERNAZIONALE

4.3 Conflitto tra il diritto di famiglia giapponese e le Convenzioni Internazional

4.3.1 La Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza

Adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel novembre 1989, la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, normalmente abbreviata con la sigla CRC114, si occupa di "proteggere i bambini dalla discriminazione, dalla negligenza e dall'abuso" in termini di diritti economici, politici, civili, sociali e culturali. 115 A volte indicata anche come la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia è composta da 54 articoli ed è suddivisa in tre parti: la prima parte (articoli 1-41) contiene l’enunciazione dei diritti del fanciullo; la seconda parte (articoli 42-45) individua organismi e modalità per l’implementazione e il monitoraggio della Convenzione stessa; la terza parte (articoli 46-54) descrive la procedura di ratifica. Le procedure contenute nella seconda parte, oltre a garantire il rispetto e l’adempimento degli obblighi descritti nella prima parte, prevedono un sistema di monitoraggio basato sulla redazione di rapporti periodici da parte degli Stati contraenti; questi saranno successivamente posti sotto il controllo del Comitato ONU, il quale si occupa di analizzare l’attuazione della CRC nei Paesi contraenti, organizzare giornate dedicate a temi specifici inerenti la Convenzione e di redigere i Commenti Generali, utili ad interpretare correttamente la CRC.

112 Paul HANLEY, Black Hole in the Rising Sun …, 2016, pp. 5

113 Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (1989); Disponibile a:

http://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/documenti/Convenzione_diritti_infanzia_adolescenza_auto rita.pdf (ultima visita 01/02/2018).

114 Abbreviazione dall’inglese Convention of the Rights of the Child (CRC)

115 Barbara BENNETT WOODHOUSE, Talking about children’s rights in judicial custody and visitation decision- making, Family Law Quarterly, Volume 36, Numero 1, 2002, pp. 107-110

93 Quattro sono i principi generali espressi da suddetta Convenzione ed in grado di fornire un indirizzo corretto ai vari governi per la sua attuazione:

Il principio alla non discriminazione (espresso chiaramente nell’articolo 2): “Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza […]”116;

Il così definito “superiore interesse del minore” (indicato nell’articolo 3): “In tutte le decisioni relative ai fanciulli […] l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente […]”117;

• Il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (esplicati nell’articolo 6); “Gli Stati

parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo”118;

• Il rispetto per l’opinione del minore e il suo diritto ad essere ascoltato (descritto dall’articolo 12): “Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa […]. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne […]”119;

La Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza è uno dei trattati internazionali sui diritti umani più ampiamente ratificati al mondo ed il primo trattato internazionale che impone obblighi giuridici per la protezione dei diritti dei bambini basati su standard ritenuti “universali”120. Seppur con riserva121, il Giappone ratificò la CRC nel 22 aprile del 1994; dal

116 Si fa riferimento a Articolo 2, comma primo, della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 117 Si fa riferimento a Articolo 3, comma primo, della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 118 Si fa riferimento a Articolo 6, comma primo e secondo, della Convenzione sui diritti dell’infanzia e

dell’adolescenza

119 Si fa riferimento a Articolo 12, comma primo e secondo, della Convenzione sui diritti dell’infanzia e

dell’adolescenza

120 L’aggettivo “universale” va usato con parsimonia; come già indicato non esistono delle leggi o standard

94 momento della ratifica, è stato però accusato di non aver adempiuto correttamente ai propri obblighi ai sensi di tale convenzione. 122

Non sorprende che il Giappone abbia confutato queste affermazioni; tuttavia è possibile notare come la CRC imponga una serie di obblighi agli Stati membri, che nel caso del Giappone non sono stati rispettati. Ad esempio, nonostante l’articolo 4 preveda che: "Gli

Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi ed altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione […]"123, il governo

giapponese non ha riformato il suo diritto successivamente alla ratifica della CRC.124

Altre disposizioni della Convenzione sanciscono il diritto del minore a mantenere una relazione con entrambi i genitori in caso di separazione, ed impone agli Stati firmatari di adottare misure per proteggere questo diritto e di combattere la sottrazione internazionale dei minori: in particolare si notano l’articolo 8, comma primo125 e dall’articolo 9 comma primo126. Una decisione che prevede la separazione tra il minore ed il genitore può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivono separati ed una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo: “Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i

genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse preminente del

121 Si fa riferimento a: Convention on the Rights of the Child (1989), United Nation Treaty Convention, "In applying paragraph (c) of article 37 of the Convention on the Rights of the Child, Japan reserves the right not to be bound by the provision in its second sentence, that is, “every child deprived of liberty shall be separated from adults unless it is considered in the child's best interest not to do so”, considering the fact that in Japan as regards persons deprived of liberty, those who are below twenty years of age are to be generally separated from those who are of twenty years of age and over under its national law”. Disponibile a:

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en#EndDec (ultima visita 01/02/2018).

122 HANLEY, Black Hole in the Rising Sun …, 2016, pp. 5-8

123 Articolo 4 della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

124 Si ricorda infatti che solo recentemente nel 2011, è stato aggiunto un passaggio, che indica (in altre parole,

vi è un richiamo ma non una legge precisa) alle questione delle visite. Come già descritto più approfonditamente nel capitolo tre, una delle attuali discussioni verte proprio sul problema della mancanza di un sistema ben definito per le visite, nonché la mancanza di tale diritto.

125 Articolo 8, comma primo, della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: “Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a perseverare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni famigliari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali […]” 126 Articolo 9 comma primo, della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: “Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo […]”

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fanciullo”127; Come descritto, salvo il caso in cui non si arrechi grave danno al minore, egli ha il diritto a preservare il rapporto con i propri genitori, anche il caso in cui questi decidano di divorziare; in particolare per il caso internazionale si osservano l’articolo 10, comma secondo128 e l’articolo 18 comma primo129. Vi è inoltre espresso che “Gli Stati parti adottano

provvedimenti per impedire gli spostamenti ed i non-ritorni illeciti di fanciulli all’estero […]”130.

Nonostante il chiaro mandato della CRC per consentire ai bambini di mantenere le relazioni famigliari ed avere un contatto diretto con entrambi i genitori, il Giappone non ha ancora implementato un sistema che preveda la possibilità di un affidamento condiviso; non solo, il concetto di “visita” per il genitore non affidatario (poiché la custodia esclusiva ad un solo genitore è tuttora l’unica opzione) è molto vago e non riconosciuto come diritto. Questo è un problema sia a livello locale sia a livello internazionale. E’ importante notare che l’inserimento all’interno del diritto di famiglia giapponese di uno dei principi guida del CRC, ovvero l'adozione di uno “standard” secondo cui, tutte le azioni svolte in questo ambito debbano riflettere il "miglior interesse del bambino", e che questo deve essere una considerazione preminente”131 è avvenuta solo negli ultimi anni. Inoltre, come espresso in precedenza, il sistema legale giapponese, ancora non garantisce visite regolari per i genitori non affidatari.

127 Articolo 9, comma terzo, della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

128 Articolo 10, comma secondo, della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza “[…] Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto ad intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo le circostanze eccezionali. A tal fine, ed in conformità con l’obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell’articolo 9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese […]”

129 Articolo 18 comma primo, della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza “Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio comune secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l’educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai genitori del fanciullo oppure, se del caso ai suoi rappresentanti legali i quali devono essere guidati principalmente dall’interesse preminente del fanciullo […]”

130 Articolo 11 comma primo, della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; questo ultimo

articolo, si può dire “rispettato” anche grazie alla firma della Convenzione dell’Aja, avvenuta nel 2014; si ricorda però che la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza è stata firmata nel 1994.

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4.3.2 La Convenzione dell’Aja sulla sottrazione internazionale dei