• Non ci sono risultati.

La normativa italiana in merito alla formazio-

2. Funzioni e disciplina delle attività di formazione, informa-

2.1.1. La normativa italiana in merito alla formazio-

fi-gure professionali che agiscono nel sistema della sa-lute e sicurezza sul lavoro

La formazione, l’informazione e l’addestramento nell’ambito della salute e sicurezza sono istituti obbligatori dell’ordinamento italiano che, nel d.lgs. n. 81/2008, trovano una loro definizione ed esplicitazione. Come ricordato da C. ZOLI (a cura di), L.

MONTUSCHI (diretto da), Commento al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche. La nuova sicurezza sul lavoro. I. Principi Comuni, Zanichelli, 2011, p. 441, occorre anzitutto precisare che il diritto di informazione e di formazione dei lavoratori relativamente alla tutela della salute e della sicurezza non rappresenta una novità esclusiva del Testo Unico del 2008, ma al contrario tale diritto è stato istituito per la prima volta negli artt. 21 e 22 del d.lgs. n.

626/1994.

La formazione sulla salute e sicurezza rientra nella categoria della cosiddetta formazione obbligatoria cioè, in quel tipo di forma-zione che è prevista dalla legge e alla quale le aziende devono necessariamente adempiere.

Nel dettaglio quanto contenuto nel d.lgs. n. 81/2008, inerente alla formazione e informazione dei lavoratori, rappresenta la concreta attuazione dell’art. 2087 c.c., che prevede l’obbligo per il datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie alla tutela dell’integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori.

Nel suddetto decreto, all’art. 2, comma 1, lett. aa, bb, cc, sono ri-portate le definizioni di formazione, informazione e addestra-mento. Secondo la lettera aa la formazione è «il processo educa-tivo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimen-to in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identifica-zione, alla riduzione e alla gestione dei rischi». L’informaidentifica-zione, secondo la lettera bb, è invece il «complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro». Infine, l’addestramento è il «complesso delle attività dirette a fare ap-prendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro». Secondo C. ZOLI (a cura di), L. M ON-TUSCHI (diretto da), Commento al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successi-ve modifiche. La nuova sicurezza sul lavoro. I. Principi Comuni, cit., p.

444, «l’inclusione dell’informazione e della formazione fra le no-zioni-chiave meritevoli di una “definizione” a norma dell’art. 2 del testo unico» rappresenta una novità rispetto al d.lgs. n.

626/1994.

Seppur, come si è visto, siano delineate delle precise definizioni all’art. 2, comma 1, lett. aa e bb, la letteratura di riferimento la-menta una confusione tutt’ora esistente tra il concetto di forma-zione e informaforma-zione nell’ambito della salute e sicurezza sul la-voro. A tal proposito P. TULLINI, La formazione per la sicurezza sul lavoro, in Diritto della Sicurezza sul Lavoro, 2017, n. 1, p. 78, dichiara che «nonostante lo sforzo esplicativo compiuto nel Testo Unico del 2008 (che in questa materia ha innovato profondamente il

precedente d.lgs. n. 626/1994), si tende ancora a confondere l’informazione e la formazione, o almeno a comprendere l’una e l’altra attività doverosa in una sola endiadi».

Il processo di formazione con le relative prescrizioni, così come definito nel Testo Unico del 2008, secondo vari autori «configu-ra un diritto/dovere alla formazione da intendersi come l’architrave che sostiene, in linea orizzontale, l’intero edificio del-la prevenzione dei rischi nell’ambiente di del-lavoro», P. TULLINI, La formazione per la sicurezza sul lavoro, cit., p. 76, o ancora P. S O-PRANI, Informazione e formazione dei lavoratori tra obblighi penalmente sanzionati e normativa secondaria, in Igiene e Sicurezza del Lavoro, 2017, n. 3, p. 117, citando l’art. 15 del d.lgs. n. 81/2008 (prima art. 3 del d.lgs. n. 626/1994) fa notare che si inseriscono tra le misure generali di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia la formazione sia l’informazione che «esse costituiscono posi-zioni soggettive “funzionali” all’interno del modello di impresa sicura, compartecipata e sinergica tra i vari soggetti direttamente coinvolti nella tutela delle condizioni di lavoro». A tal proposito è importante considerare anche quanto sostenuto da G. B ENE-DETTI, Cassazione penale n. 44106/2014. Formazione e informazione del lavoratore nell’utilizzo di macchine complesse, in Igiene e Sicurezza del Lavoro, 2015, 1, pp. 31-35, p. 35, secondo il quale «l’attività di in-formazione si distingue da quella formativa perché ha ad oggetto il trasferimento di conoscenza, senza che ciò implichi necessa-riamente la costruzione di un saper fare».

L. FANTINI, La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro tra complessità normative e semplificazioni giurisprudenziali, in Tutela e sicu-rezza del lavoro, 2015, n. 1, pp. 33-44, ha messo in luce come la definizione di formazione riportata nel d.lgs. n. 81/2008 abbia

«tenuto conto […] dell’insegnamento della giurisprudenza suc-cessiva al d.lgs. n. 626/1994 la quale […] ha rimarcato come lo scopo della formazione sia il mutamento di comportamento nei discenti. Infatti, l’esito finale delle attività di formazione deve es-sere l’educazione consapevole degli attori della sicurezza in

azienda: i destinatari, attraverso conoscenze e procedure, acqui-siscono competenze cognitive e comportamentali in termini di sicurezza; un impegno, questo, complesso, che consiste in un vero e proprio trasferimento della cultura prevenzionistica, da realizzarsi attraverso un “processo” costituito da una pluralità di momenti. Con la formazione si sviluppa un modo di percepire i rischi e di agire di conseguenza: il lavoratore è in grado non solo di identificarli, ma anche di gestirli. Si tratta di un processo teso al conseguimento non di un generico “saper fare”, ma di un vero e proprio modus operandi, fondato sul vincolo inscindibile tra l’esecuzione di un compito e la sua realizzazione in sicurezza» (p.

33).

G. NATULLO, Ambiente di lavoro e tutela della salute, Giappichelli, 2020, pp. 68-72, in merito ai diritti di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori evidenzia come essi siano di fatto

«espressione principale di quella tecnica di prevenzione “sogget-tiva” che è uno dei punti focali su cui il legislatore europeo ha basato la sua strategia normativa, nella consapevolezza che l’apprestamento delle migliori e più sicure misure di prevenzione può essere vanificato da una non corretta informazione del lavo-ratore sui rischi sussistenti, sulle misure di prevenzione previste, sulle corrette modalità di esercizio dei propri compiti, atte ad evitare il prodursi di rischi. E non è un caso che proprio tali di-ritti vengono garantiti dal legislatore anche a quei lavoratori (ad es. lavoratori a domicilio, lavoratori autonomi, etc.) nei cui con-fronti invece non è prevista l’applicazione delle altre tutele (ob-blighi aziendali)».

Altro elemento di complessità della normativa italiana, come so-stenuto da P. TULLINI, La formazione per la sicurezza sul lavoro, cit., è che le parti relative alla formazione dei differenti soggetti ope-ranti in azienda non sono contenute in una sola sezione del d.lgs. n. 81/2008, ma sono disseminate lungo tutto il testo nor-mativo.

Si può, infatti, chiaramente vedere che riferimenti alla materia sono contenuti: nell’art. 2 alle già citate lettere aa, bb e cc, nelle quali sono contenute le definizioni dei concetti di formazione, informazione e addestramento; nell’art. 15, comma 1, lett. n, o e p, del d.lgs. n. 81/2008, nel quale viene esplicitato l’obbligo di informazione e formazione per i lavoratori, i dirigenti, i preposti e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; poi l’art. 30 del d.lgs. n. 81/2008 alla lett. e che prevede «attività di informazione e formazione dei lavoratori». Ci sono poi gli artt. 32, 38 e 43 del d.lgs. n. 81/2008 che parlano di «una formazione specifica» ne-cessaria per i collaboratori e le figure ausiliarie del datore di lavo-ro come gli addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, il medico competente e gli incaricati della gestione dell’emergenza. Nell’art. 34 del d.lgs. n. 81/2008 sono contenute prescrizioni relative a una formazione e un costante aggiorna-mento in materie di prevenzione e protezione per il datore di la-voro. Ci sono poi gli art. 36 e 37 relativi alla informazione e formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

Altro punto fondamentale dell’apparato normativo italiano è l’insistenza sul diritto, dei lavoratori e degli altri attori del sistema della sicurezza, a ricevere una formazione sufficiente e adeguata anche all’adattabilità delle attività formative a ogni singolo sog-getto che «deve essere posto in condizione, alla stregua delle proprie capacità di apprendimento e del suo livello di cultura ed istruzione, di acquisire conoscenze ed esperienze che possano portarlo, in consapevolezza del proprio ruolo, a saper essere e saper agire» (A. D’AMORE, Titolo I, Capo III, Sezione IV. Forma-zione, informazione e addestramento, in Igiene e Sicurezza del Lavoro, 2008, n. 5, p. 272).

2.1.2. La formazione e l’informazione dei lavoratori: