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1. La disciplina in materia di valutazione dei rischi

1.5. L’ordinamento statunitense

I principali riferimenti per quanto riguarda le fonti si rinvengono nell’OSHA Act e nelle regulations dell’OSHA.

L’OSHA Act impone in capo al datore di lavoro la responsabili-tà di garantire la sicurezza dei lavoratori eliminando o riducendo i rischi per la loro salute e sicurezza, rispettando gli standard

previsti per lì attività svolta. Nell’ambito di questo obbligo gene-rale è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi, anche con ri-ferimento a fattori non espressamente indicati negli standard OSHA. Il processo di valutazione dei rischi si articola in quattro fasi. La prima fase consiste nella designazione di una o più per-sone all’interno del management team (quello che nei Paesi Ue è chiamato servizio di prevenzione e protezione), con funzione di assistere il datore nella definizione della policy aziendale per conformarsi allo standard. In questa fase devono essere definiti i ruoli e le responsabilità nell’ambito del team e devono essere previsti meccanismi di coinvolgimento dei lavoratori. Nella se-conda fase si deve procedere con la vera e propria valutazione del rischio (worksite analysis) per poi passare alla terza fase che è quella in cui si definisce il sistema di prevenzione e controllo dei rischi presenti in azienda. La quarta fase è quella che prevede la formazione degli addetti del management team. Questo processo è definito Four-point Safety and Health Program. Il risultato della valu-tazione deve essere contenuto nel Safety and Health Program aziendale e va continuamente sottoposto a controllo ed eventua-le modifica, in base all’andamento del sistema di controllo e pre-venzione messo a punto, nonché dai dati provenienti dal sistema di registrazione degli infortuni e malattie lavorative aziendali (G.

MAGRI ET AL., Rapporto sicurezza sul lavoro cinque normative a con-fronto, in Ambiente & Sicurezza, 2015, n. 21, pp. 47-49).

Le linee guida a livello federale suggeriscono che un programma di prevenzione efficiente debba contenere, oltre che indicazioni e strategie relative al coinvolgimento dei lavoratori e del mana-gement aziendale, anche: le condizioni e le caratteristiche dell’ambiente di lavoro per identificare sia i rischi esistenti sia la loro evoluzione o lì insorgerne di ulteriori (passaggio necessario per assicurare l’efficacia del piano di prevenzione); controllare i rischi e strutturare l’ambiente e l’organizzazione in base agli stes-si con la finalità di prevenirli; mettere in atto azioni di training per aumentare la consapevolezza dei rischi in base alla loro natu-ra e alla loro gnatu-ravità e in base alle canatu-ratteristiche dell’azienda

(C.D.REESE, Occupational Health and Safety Management: A Practical Approach, CRC Press, 2018, Third Edition, p. 39).

Nei confronti di questa impostazione proposta dagli standard OSHA sono state mosse critiche fondate sulla genericità del processo che andrebbe a scapito della sua chiarezza ed efficacia

«It is evident that the proposed safety and health program stan-dard does not apply to hazards resulting from specific equip-ment, materials, or processes. Rather, it defines broad steps that are intended to reduce the risk of injury or illness resulting from any workplace hazard. This aspect was central to a key concern raised during the rulemaking process: Some stakeholders felt that the proposed standard was too vague to be effectively and fairly enforced. The SBAR Panel report (1998) and discussion during the hearing (House Committee on Small Business, 1999) cited examples of unclear intentions and vague language regard-ing how often employers must conduct hazard inspections (whenever “appropriate to safety and health conditions at the workplace”), how often employers must provide employee train-ing and evaluations (“as often as necessary”), and what consti-tutes adequate employee training and sufficient employee in-volvement», T.LATOURRETTE,J.MENDELOFF,Mandatory Work-place Safety and Health Programs Implementation, Effectiveness, and Bene-fit-Cost Trade-Offs, RAND Center for health and safety in the workplace, 2008, p. 4.

Quanto agli aspetti formali e procedurali, è stato osservato come nonostante l’atto di documentare per iscritto la valutazione dei rischi sia stato percepito come un onere burocratico ostacolo al-la produttività, negli ultimi anni al-la sua funzione è stata rivalutata data l’importanza di dati e informazioni per strutturare un pro-gramma di salute e sicurezza efficace. Tuttavia la crescente esi-genza di documentazione deve ora essere mitigata con la neces-sità di attuazione pratica degli stessi, adattando la struttura e la complessità alle caratteristiche e alla dimensione aziendale (C.D.

REESE, Occupational Health and Safety Management: A Practical Ap-proach, cit., p. 35).

Infatti, sebbene non esista a livello federale un obbligo genera-lizzato di formalizzazione del safety program (esiste infatti solo per alcune categorie di rischi quali ad es. elevato rischio da esposi-zione a sostanze chimiche, piani di emergenza, piani antincen-dio, esposizione ad amianto, lavoro in ambienti confinati) è pre-feribile redigerne uno sia per ragioni di praticità e consapevolez-za e informazione interne, anche rispetto ai lavoratori, che per finalità probatorie in caso di ispezione (C.D.REESE, Occupational Health and Safety Management: A Practical Approach, cit., 2018, p.

38).

Da un punto di vista di analisi dell’efficacia dei programmi di prevenzione, nonostante l’elogio diffuso per queste linee guida, l’OSHA ha stabilito più recentemente che l’attuazione volontaria non è stata adeguata per realizzare il pieno potenziale dei pro-grammi di SSL per arginare i continui alti livelli di morti, infor-tuni e malattie legati al lavoro (A.D. LAMONTAGNE ET AL., As-sessing and intervening on OSH programmes: effectiveness evaluation of the Wellworks-2 intervention in 15 manufacturing worksites, in Occupational and Environmental Medicine Journal, 2004, vol. 61, pp. 651-660).Tuttavia il tema va affrontato tenendo conto della sua complessità. È stato evidenziato, infatti, come, data la complessi-tà della definizione del concetto di well-being che è, attualmente, un tema particolarmente dibattuto e centrale, data la sovrapposi-zione della dimensione lavorativa e extra lavorativa nella deter-minazione di questa condizione, per la sua realizzazione, non sono sufficienti i soli interventi del datore di lavoro (R. CHARI ET AL., Expanding the Paradigm of Occupational Safety and Health a New Framework for Worker Well – Being, in Occupational and Envi-ronmental Medicine Journal, 2018, vol. 60, n. 7, pp 589-593).

2. Funzioni e disciplina delle attività di formazione,