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La (persistente) punibilità della corruzione impropria susse-

corruzione sulla tipicità della fattispecie

1. La riscrittura dell’art 318 c.p ed il suo mutato perimetro d

1.1. La (persistente) punibilità della corruzione impropria susse-

guente

Come accennato, il previgente art. 318 c.p. disciplinava, al secondo comma, un’ipotesi di reato plurisoggettivo necessario improprio, con il quale si sanzionavano il pubblico ufficiale e l’incaricato di pubblico servizio (che avesse anche la qualifica di pubblico impiegato), che fos- sero stati retribuiti per un atto d’ufficio già compiuto, ma non anche il privato che quel denaro o altra utilità avesse corrisposto.

Abbiamo già sinteticamente riferito delle difficoltà, a più riprese se- gnalate da parte della dottrina36, di armonizzare una siffatta previsione

con i principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, posto che questi ultimi risultano osservati dal pubblico agente, con la conseguenza di assegnare ingiustificamente rilevanza penale ad una condotta innocua rispetto all’oggettività giuri- dica tutelata, quando sarebbe apparso sufficiente censurarla in sede (esclusivamente) disciplinare.

Il mutato oggetto della disposizione in esame, che non si identifica più nell’atto ma nella funzione, ha da subito sollevato l’interrogativo se la corruzione susseguente possa considerarsi ancora penalmente rile- vante, stante le scarne indicazioni provenienti dal testo della disposi- zione, che si limita a prevedere la punibilità della ricezione o dell’ac- cettazione della promessa dell’indebito “per l’esercizio delle funzioni e dei poteri”.

Sul piano letterale, la questione interpretativa ruota attorno al si- gnificato che si intende attribuire alla preposizione “per”, ponendosi l’al- ternativa tra un’accezione finalistico-teleologica, in forza della quale la punibilità sarebbe circoscritta alla sola corruzione antecedente, ed un’ac- cezione causale, per la quale sarebbe del tutto indifferente che la da- zione o la promessa di denaro o altra utilità si riferiscano ad un’attivi- tà già svolta o ancora da svolgere, facendo dunque rientrare nel para- digma dell’art. 318 c.p. anche la corruzione susseguente37.

36 Vi era chi ne denunciava l’illegittimità costituzionale (R. R

AMPIONI,Bene giu- ridico e delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., Milano, 1984, p. 313) e chi, segna- lando la differenza dalle altre forme di corruzione, ne auspicava la depenalizzazio- ne (BRICOLA,Tutela penale della pubblica amministrazione e principi costituzionali, in Temi, 1968, p, 578; G. BALBI,I delitti di corruzione, cit., p. 257; M.B. MIRRI,Cor- ruzione propria e corruzione impropria tra Costituzione e politica legislativa, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1980, p. 442; G. FIANDACA-E.MUSCO,Diritto penale, Parte specia- le, I, cit., p. 234).

37 Evidenzia l’ambiguità semantica della particella “per”, per tutti, V.MONGIL-

Che si tratti di una disposizione carente sotto il profilo della deter- minatezza del precetto emerge chiaramente, a tacer d’altro38, anche

dalla scissione creatasi in dottrina tra i sostenitori dell’orientamento restrittivo ed i sostenitori dell’orientamento estensivo.

Per i primi39, oltre alle sollecitazioni in tal senso provenienti dai la-

vori preparatori40, a favore della prospettiva teleologica militerebbero:

a) la severità del trattamento sanzionatorio rispetto alla previgente cor- ruzione impropria susseguente e l’inaccettabile omologazione con la pena prevista per la corruzione antecedente; b) il ripristino della re- sponsabilità penale del privato attuata, sul versante della tecnica norma- tiva, in modo alquanto singolare, con l’eliminazione del comma 2 del- l’art. 318 c.p. e la mancata riforma dell’art. 321, che continua a richia- mare incomprensibilmente il primo comma di una disposizione oramai priva di distinzioni41. E, sotto il profilo dell’offensività del fatto, con

una inedita parificazione del disvalore tra la condotta dell’intraneus e quella dell’extraneus, quando la ripenalizzazione di quest’ultima, per quanto fortemente discutibile, avrebbe avuto un senso se accompagna- ta da una risposta sanzionatoria differenziata rispetto a quella predi-

38 Osserva C.B

ENUSSI,I delitti contro la pubblica amministrazione, cit., p. 660, come l’espressione “per l’esercizio della funzione” (che ha peraltro sostituito quella ancora più indeterminata “in relazione all’esercizio delle funzioni”, contenuta nel- l’emendamento n. 9500 presentato alla Camera dei deputati il 17 aprile 2012) pos- sa, nella sua imprecisione, attrarre nell’area del penalmente significativo anche con- dotte lecite o dal significato ambiguo, come le c.d. “dazioni a futura memoria”, che potranno certo avere come scopo quello di “assoldare” il pubblico funzionario af- finché questi persegua interessi di natura privatistica, ma che non è escluso pos- sano anche essere sorrette da motivazioni di stampo ideologico o relazionale (es.: un contributo volontario a sostegno della campagna elettorale di un amico aspi- rante sindaco), come tali prive di riflessi da un punto di vista penale.

39 Di questo avviso S.S

EMINARA,I delitti di concussione, cit., pp. 18-19; C.F.

GROSSO,Novità, omissioni e timidezze della legge anticorruzione in tema di modifi- che al codice penale, in B.G. MATTARELLA-M.PELISSERO(a cura di), La legge anticor- ruzione, cit., p. 10; R.RAMPIONI,Concussione e corruzione: il nuovo assetto sistema-

tico e le sue conseguenze applicative, in F.CINGARI(a cura di), Corruzione: strategie di contrasto, Firenze, 2013, pp. 114-115; ID.,I reati dei pubblici ufficiali contro la P.A., in A.FIORELLA(a cura di), Questioni fondamentali, cit., pp. 394-395 e 407; R.BARTOLI, Il nuovo assetto della tutela, cit., pp. 254-355; F.GIUNTA,Prima lettura della legge anticorruzione, cit., c. 281.

40 Nel Dossier di documentazione elaborato dal Servizio Studi della Camera dei deputati del 28 maggio 2012, a proposito dell’art. 318 c.p. si legge: “risulta inoltre soppressa l’ipotesi più lieve per il pubblico ufficiale che riceve la retribuzione per un atto già compiuto”. Analoghe affermazioni si ritrovano nella Relazione del senato- re Balboni presso le Commissioni 1 e 2 riunite nella sedute del 28 giugno 2012.

41 R. R

sposta a carico del soggetto qualificato; c) l’espresso riferimento, accan- to alla dazione, anche alla promessa di denaro o di altra utilità; d) il ri- schio di elevare a fattispecie di reato le elargizioni psicologicamente ani- mate da sentimenti di gratitudine o di riconoscenza e dunque prive di ogni connotazione di stampo retributivo, che dovrebbero più corret- tamente assumere rilievo soltanto disciplinare.

Per i secondi42, invece, sia pure condividendo le perplessità di una

norma dalla tipicità “umbratile”, incapace di modulare la pena in ra- gione della diversa offensività dei fatti in essa contemplati se non per il tramite di una forbice edittale assai “generosa”43, la formulazione della

norma farebbe propendere per l’adozione di una chiave ermeneutica in senso tanto finalistico quanto causale e, dunque, per la punibilità del- la corruzione susseguente, in linea con il nuovo assetto dei delitti di cor- ruzione, rimodellato secondo la duplice “traiettoria” punitiva44 rappre-

sentata dalla figura generale della corruzione per l’esercizio della fun- zione o dei poteri, da un lato, e dall’ipotesi speciale di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, dall’altro.

In realtà, al di là della ambiguità della formula legislativa, ciò che ap- pare insuperabile e che spinge verso l’orientamento estensivo è che dal- l’avvenuta sostituzione del requisito dell’atto con la più generica nozio- ne di funzione discende come conseguenza la cancellazione in radice del- la distinzione tra antecedente e susseguente, che necessariamente pre- suppone e che si fonda sulla sussistenza di un atto determinato e speci- ficamente individuato.

Se l’illecito mercimonio ha ad oggetto la pubblica funzione, nei ter- mini ed alle condizioni sopra descritti, non può che derivarne come ef-

42 In questo senso T. P

ADOVANI,La messa a “libro paga” del pubblico ufficiale, cit., p. IX; ID.,Metamorfosi, cit., pp. 784 e 786; D.PULITANÒ,La novella in materia di cor- ruzione, cit., pp. 5 e 8; A.GARGANI,La riformulazione dell’art. 318 c.p., cit., p. 632; F.

CINGARI,La corruzione per l’esercizio della funzione, cit., p. 413; D.BRUNELLI,Le dispo- sizioni penali nella legge contro la corruzione, cit., p. 6; P.SEVERINO,La nuova Legge anticorruzione, in Dir. pen. proc., 2013, p. 2; G. FORNASARI, Il significato della riforma,

cit., p. 2692; C.BENUSSI,I delitti contro la pubblica amministrazione, cit., pp. 653-654; M. GAMBARDELLA,Dall’atto alla funzione pubblica, cit., pp. 22-23; G.ANDREAZZA-L.PI- STORELLI,Relazione, cit., p. 5, oltre agli autori citati nella nota che segue. In giuri- sprudenza, sia pure incidenter tantum, Sez. VI, 11 gennaio 2013, n. 19189, cit.

43 Così V. V

ALENTINI,Dentro lo scrigno del legislatore penale, cit., p. 129; negli stessi termini M.ROMANO,I delitti contro la pubblica amministrazione, cit., pp. 174, 188 e 191-192, il quale, nel ritenere “difficilmente spiegabile” l’opzione legislativa nel senso di un’eguaglianza di gravità, reputa del tutto insoddisfacente allo scopo il pur ampio excursus edittale previsto dal legislatore nel declinare la sanzione; G. BALBI,Alcune osservazioni in tema di riforma, cit., p. 8.

44 L’espressione è di A.G

fetto l’unificazione tra le due varianti, sin qui invece suscettibili di auto- noma considerazione, con l’altrettanto inevitabile ripercussione sui di- versi sottotipi che compongono la fattispecie “basica” contenuta al nuo- vo art. 318 c.p.

Rientrando, infatti, nel raggio applicativo della disposizione in pa- rola anche il compimento di uno specifico atto conforme ai doveri di ufficio, non si potrà che concludere per la punibilità della corruzione impropria susseguente, sia essa – per usare una terminologia invalsa ma di per sé non sintomatica della sussistenza di due reati autono- mi45 – passiva o attiva, con la conseguente enfatizzazione, tenuto con-

to del considerevole inasprimento sanzionatorio, di un imperativo di non venalità e di probità non più rivolto al solo pubblico funzionario ma esteso anche al privato, che, sia pure in una apprezzabile logica di repressione incondizionata della corruttela, rischia di tramutarsi in rigorismo cieco e sconsiderato.