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La relazione strutturale tra il comma 1 ed il comma 2 dell’art.

2. La “gerarchizzazione” dei criteri solutori: gli indici di stam-

2.4. La relazione strutturale tra il comma 1 ed il comma 2 dell’art.

319 ter c.p.

Quanto sopra precisato, appare opportuno, prima di procedere alla trasposizione degli esiti dell’indagine sin qui condotta alla fattispecie della corruzione in atti giudiziari, ricostruire i rapporti tra l’ipotesi di cui al primo comma e quella di cui al secondo comma, per verificare se sussista o meno la precondizione rappresentata dal rapporto di spe- cialità unilaterale, sia esso per specificazione che per aggiunta, tra le due ipotesi rispettivamente contemplate al comma 1 ed al comma 2 del- l’art. 319 ter c.p. Se, infatti così non fosse, risulterebbe destituita di fon- damento la tesi, del tutto prevalente, che riconosce al primo comma natura di fattispecie autonoma ed al secondo natura di circostanza e non già perché la prima non possa essere tale, non essendo la sua quali-

ficazione giuridica in alcun modo condizionata dalla relazione inter- corrente con la fattispecie di cui al secondo comma, ma perché non potrebbe esserlo la seconda, dovendosi necessariamente riconoscere (anche) a quest’ultima natura di fattispecie autonoma.

In sintesi, in difetto di un rapporto di specialità tra primo e secon- do comma, ci troveremmo di fronte o a due fattispecie autonome op- pure, ammettendo che sia istituto contemplato dal sistema, alla circo- stanza di una circostanza, perché la seconda, “ultrattiva” rispetto alla prima, ben può operare anche qualora tra esse sussista una relazione di eterogeneità.

Chiarita l’essenzialità della verifica, non sembra in discussione che la relazione strutturale tra le ipotesi in esame sia in effetti declinabile nel senso della specialità unilaterale, che può essere intesa nel duplice, al- ternativo, senso di: a) specialità per aggiunta, in quanto il secondo com- ma si limita a prendere in considerazione la sottofattispecie relativa al fatto corruttivo commesso nell’ambito di un procedimento penale, inse- rendovi l’evento “ingiusta condanna”, senz’altro estraneo al perimetro ap- plicativo del comma 1, poi ulteriormente diversificando a seconda della sua intensità; b) specialità per specificazione, perché ciò che è “finalità” per il primo comma diventerebbe “evento” per il secondo, con ciò for- nendo un contributo di specificazione rispetto a quanto là richiesto.

Pur mostrandosi, a nostro avviso, la prima delle due soluzioni prospet- tate maggiormente persuasiva, ciò che resta è che, in ogni caso, si pre- vede un aggravamento sanzionatorio modulato sull’entità della condan- na ingiustamente inflitta al soggetto danneggiato dal patto corruttivo, da cui origina un “microsistema”, che si sviluppa seguendo tali scansioni:

a) se all’accordo corruttivo perfezionatosi (esclusivamente) in sede processual-penalistica (e non anche in ambito civile o ammnistrativo) segua una condanna ad una pena soltanto pecuniaria o anche alla pe- na detentiva dell’arresto a seguito dell’addebito al soggetto di un reato contravvenzionale105, i soggetti attivi saranno chiamati a rispondere

soltanto dell’art. 319 ter, comma 1, c.p.;

b) se, viceversa, da esso discenda una condanna alla pena della re- clusione non superiore a cinque anni, il delitto verrà sanzionato, in for- za dell’art. 319 ter, comma 2, prima parte, così come modificato dalla L. n. 69/2015, con la pena della reclusione da sei a quattordici anni;

c) se, infine, l’ingiusta condanna superi i 5 anni di reclusione o si so-

105 L’opinabilità, dal punto di vista politico-criminale della scelta, trattandosi co- munque della libertà personale del soggetto, non deve far velo sull’interpretazione, stante la non equivocità della norma, almeno in parte qua. Così anche M.ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali, Milano, 2013, p. 227.

stanzi nell’irrogazione della pena dell’ergastolo, la corruzione in atti giudiziari, ai sensi dell’art. 319 ter, comma 2, seconda parte, sempre a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 69/2105, verrà punita con la pena della reclusione da otto a venti anni.

Ebbene, l’orientamento prevalente, sulla base per la verità più di enunciazioni assertive che di un ragionamento ben argomentato, è in- cline a ritenere che l’art. 319 ter, comma 2, disciplini (due) circostanze aggravanti c.d. indipendenti106 e non già (due) fattispecie autonome.

Anche ammesso che tale prospettazione sia condivisibile, tenuto conto essenzialmente della tecnica di descrizione del precetto, da cui sembrano scorgersi i tratti caratteristici delle previsioni circostanziali, non potrebbe di per sé escludersi che tali aggravanti indipendenti va- dano a combinarsi con altra aggravante indipendente disciplinata al primo comma, seguendo lo schema già delineato della c.d. circostanza esclusiva, la quale identifica come suo unico referente non già la fatti- specie base di cui all’art. 318 c.p. (più che quella di cui all’art. 319 c.p. a seguito della incisiva riformulazione attuata dalla Legge Severino107

ma altra circostanza, di cui incrementa il trattamento sanzionatorio. Non si tratterebbe, come già accennato, né di un concorso reale di circostanze né di un concorso apparente, sebbene quest’ultimo po- trebbe essere la diretta conseguenza della relazione strutturale di spe- cialità che senz’altro connota gli elementi costitutivi delle fattispecie in raffronto. Bensì dell’innesto di una circostanza su un’altra, che del- la prima è elemento costitutivo e che verrà computata a muovere dal- la “componente”, anche se, nella convergenza di due (o più) indipen- denti, non potrà procedersi con un’addizione di tipo aritmetico, ma soltanto con l’applicazione in via esclusiva di quella ulteriore, al netto del possibile aumento in misura proporzionale previsto dall’art. 63, comma 4, c.p.

D’altra parte, a completamento di quanto sin qui sostenuto, va an- che segnalato come le circostanze c.d. indipendenti, assieme a quelle c.d. autonome e diversamente da quelle a variazione di pena propor- zionale, palesino significative affinità, sotto il profilo sia strutturale che funzionale, con la previsione di autonomi titoli di reato. E ciò perché, concorrendo alla ridefinizione del tipo-legale a cui accedono, sembrano assolvere, alla stessa stregua delle figure criminose a se stanti, più ad

106 Cfr. M.R

OMANO,I delitti contro la pubblica amministrazione, cit., p. 226; G. BALBI,I delitti di corruzione, cit., p. 280; M. DELGAUDIO,Corruzione, cit., p. 160; A. SEGRETO-G.DELUCA, I delitti dei pubblici ufficiali, cit., p. 439; A. SPENA,Corruzione

in atti giudiziari, cit., p. 200. 107 Su cui v. infra, cap. III, § 1 ss.

una funzione di determinazione legale della fattispecie che a quella di commisurazione giudiziale della pena, esprimendo nella sostanza una scelta valoriale del tutto simile a quella sottesa agli elementi essenziali del reato108.

Ci si allontana, in definitiva, dall’idea di sottotipizzazione e concretiz- zazione della fattispecie base, che viceversa dovrebbe accompagnare ogni ipotesi circostanziale, dando vita ad un tipo criminoso avente un contenuto disvaloriale eterogeneo rispetto a quello rappresentato dal reato “semplice”, con il quale vanno tuttavia pur sempre a relazionarsi.

2.5. Gli argomenti a favore della tesi della natura circostanziale