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La previsione di obblighi in capo al professionista

4.1.2 (Sicurezza e) tutela del risparmio Rinvio.

I L CONSUMO NELLA DISCIPLINA GIURIDICA INTERNA

2. Il Codice del Consumo: un’analisi pubblicistica.

2.2. Analisi del diritto positivo 1 Definizion

2.2.3. Le norme a tutela della correttezza, della trasparenza e dell’equità nei rapporti contrattual

2.2.3.2. La previsione di obblighi in capo al professionista

Un’altra tecnica ampiamente utilizzata nel Codice del Consumo è quella di imporre al professionista (produttore o distributore) degli obblighi di prestazione, sia negativa che positiva.

Rispetto ai primi, può essere citato, l’art. 74, in tema di multiproprietà, che prevede come «è fatto divieto al venditore di esigere o ricevere dall'acquirente il versamento di somme di danaro a titolo di anticipo, di acconto o di caparra, fino alla scadenza dei termini concessi per l'esercizio del diritto di recesso».

Rispetto ai secondi, possono essere citati alcuni specifici (nel senso di ulteriori rispetto a quelli generali previsti nella Parte II del Codice) obblighi di informazione, che in alcuni casi – ed il rilievo sembra valere massimamente per la disciplina della c.d. multiproprietà276 e dei pacchetti vacanze “tutto

l’appoggio della citata disposizione legislativa dell’art. 1322 c.c., che nel caso potrebbe divenire costituzionalmente illegittima in parte qua.

275 E per un esempio significativo di quanto ci si possa spingere in termini di compressione dell’autonomia contrattuale, fissando autoritativamente il contenuto del contratto, basta gettare uno sguardo alla disciplina della vendita dei c.d. pacchetti turistici, dove ai sensi dell’art. 86, il contratto deve contenere “la bellezza” di quindici elementi necessari: «a) destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine; b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto; c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore; d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all’atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo è versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all'articolo 1385 del codice civile non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte; e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il viaggiatore; f) presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 100; g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato; h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l'ubicazione, la categoria turistica, il livello, l'eventuale idoneità all'accoglienza di persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti; i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche; l) termine entro cui il consumatore deve essere informato dell'annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente previsto; m) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l'organizzatore o il venditore e il consumatore al momento della prenotazione; n) eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto ad un terzo; o) termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto; p) termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all'articolo 91».

276 Ex art. 70, « Il venditore è tenuto a consegnare ad ogni persona che richiede informazioni sul bene immobile un documento informativo in cui sono indicati con precisione i seguenti elementi: a) il diritto

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compreso”277 – raggiungono non indifferenti richieste di precisione e di

tassatività, col chiaro intento di ridurre un’assimetria informativa che si presume sussistere fra consumatore e professionista278, ma con un’altrettanto

oggetto del contratto, con specificazione della natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto nello Stato in cui è situato l'immobile; se tali ultime condizioni sono soddisfatte o, in caso contrario, quali occorre soddisfare; b) l'identità ed il domicilio del venditore, con specificazione della sua qualità giuridica, l'identità ed il domicilio del proprietario; c) se l'immobile è determinato: 1) la descrizione dell'immobile e la sua ubicazione; 2) gli estremi del permesso di costruire ovvero di altro titolo edilizio e delle leggi regionali che regolano l'uso dell'immobile con destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili situati all'estero, gli estremi degli atti che garantiscano la loro conformità alle prescrizioni vigenti in materia; d) se l'immobile non è ancora determinato: 1) gli estremi della concessione edilizia e delle leggi regionali che regolano l'uso dell'immobile con destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili situati all'estero, gli estremi degli atti che garantiscano la loro conformità alle prescrizioni vigenti in materia, nonché lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione dell'immobile e la data entro la quale è prevedibile il completamento degli stessi; 2) lo stato di avanzamento dei lavori relativi ai servizi, quali il collegamento alla rete di distribuzione di gas, elettricità, acqua e telefono; 3) in caso di mancato completamento dell'immobile, le garanzie relative al rimborso dei pagamenti già effettuati e le modalità di applicazione di queste garanzie; e) i servizi comuni ai quali l'acquirente ha o avrà accesso, quali luce, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti, e le relative condizioni di utilizzazione; f) le strutture comuni alle quali l'acquirente ha o avrà accesso, quali piscina, sauna, ed altre, e le relative condizioni di utilizzazione; g) le norme applicabili in materia di manutenzione e riparazione dell'immobile, nonché in materia di amministrazione e gestione dello stesso; h) il prezzo globale, comprensivo di IVA, che l'acquirente verserà quale corrispettivo; la stima dell'importo delle spese, a carico dell'acquirente, per l'utilizzazione dei servizi e delle strutture comuni e la base di calcolo dell'importo degli oneri connessi all'occupazione dell'immobile da parte dell'acquirente, delle tasse e imposte, delle spese amministrative accessorie per la gestione, la manutenzione e la riparazione, nonché le eventuali spese di trascrizione del contratto; i) informazioni circa il diritto di recesso dal contratto con l'indicazione degli elementi identificativi della persona alla quale deve essere comunicato il recesso stesso, precisando le modalità della comunicazione e l'importo complessivo delle spese, specificando quelle che l'acquirente in caso di recesso è tenuto a rimborsare; informazioni circa le modalità per risolvere il contratto di concessione di credito connesso al contratto, in caso di recesso; l) le modalità per ottenere ulteriori informazioni».

277 Ex art. 87, primo comma, «nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore o l'organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con l'indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno», mentre (secondo comma) «prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore ed il venditore comunicano al consumatore per iscritto le seguenti informazioni: a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze; b) generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell'organizzatore o venditore ovvero di uffici locali contattabili dal viaggiatore in caso di difficoltà; c) recapito telefonico dell'organizzatore o venditore utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali; d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all'estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con questi o con il responsabile locale del suo soggiorno; e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal consumatore per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia».

278 Cfr. in proposito anche il caso previsto dall’art. 72, che al suo primo comma dispone come «il venditore utilizza il termine multiproprietà nel documento informativo, nel contratto e nella pubblicità commerciale relativa al bene immobile soltanto quando il diritto oggetto del contratto è un diritto reale»; il 2° comma dello stesso articolo prevede come «la pubblicità commerciale relativa al bene

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evidente compressione della libertà di iniziativa economica di quest’ultimo, sulla cui proporzionalità – atteso che qui non paiono rilevare beni costituzionali direttamente specificativi delle clausole limitative del 41 Cost. – sarebbe forse opportuno riflettere.

Merita poi menzione un particolare tipo di obbligo positivo279, previsto dall’art. 76, sempre in tema di multiproprietà, che prevede come «il venditore non avente la forma giuridica di società di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.164.569 euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto», che «delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a pena di nullità» e che «le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all'acquirente la preventiva escussione del venditore». Si tratta di una norma di evidente utilità per il consumatore, ma al tempo stesso un freno non indifferente alle possibilità dell’imprenditore di investire liberamente il proprio denaro in iniziative economiche, atteso naturalmente che l’obbligo di fideiussione comporta – in buona sostanza, viste le richieste delle banche per concederla – un patrimonio disponibile dimezzato. E anche qui la domanda si pone per il costituzionalista: può dirsi in tutta tranquillità, anche sulla base di questo dato quantitativo, che si tratta di una limitazione alla libertà di iniziativa economica privata rispondente a requisiti stringenti di proporzionalità?

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