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L’oggetto del diritto alla salute

4. Tutela del consumatore e limiti all’iniziativa economica Considerando gli esiti non particolarmente proficui dei tentativi d

4.1.1.3 L’oggetto del diritto alla salute

Restano infine da svolgere alcune riflessioni circa il contenuto del diritto in parola.

In proposito, sembra di poter affermare con sicurezza che il diritto alla salute abbia come bene oggetto almeno l’integrità fisica. Unanime sul punto – al di là delle consuete sfumature concettuali136 – la dottrina: «la qualificazione

135 Corte cost., 9 luglio 1970, n. 122.

136 Sfumature spesso discendenti da definizioni stipulative non concordanti sui termini del confronto (nel nostro caso: ‘salute’ e ‘integrità fisica’), che generano poi dissidi e contrasti altrimenti evitabili. Da parte di alcuni, per esempio, (MASTROPAOLO, Diritto alla vita e all’integrità fisica tra biotecnica e

bioetica, in Scritti in onore di A. Falzea, II, 2, Milano 1991, 599), rispetto alla equiparazione fra diritto alla salute e diritto all’integrità fisica, si obietta che i due concetti (salute e integrità fisica) debbono essere tenuti distinti, atteso che «non tutte le menomazioni dell’integrità fisica comportano proporzionali o uguali menomazioni della salute: anzi, talora, la diminuzione dell’integrità fisica si pone come condizione per il mantenimento della salute», ma se si va a vedere cosa intendono per ‘integrità fisica’ coloro che sostengono la sua equiparazione giuridica col concetto di salute (cfr. DE

CUPIS, Integrità fisica (diritto alla), in Enc. giur., Roma 1989, 1 s.) ecco che l’obiezione perde

mordente.

Per una proposta – parzialmente esente dal rilievo appena effettuato, ma la cui specifica utilità giuridica rimane da verificare – di distinzione concettuale fra ‘salute’ e ‘integrità fisica’ cfr. D’ARRIGO, Salute, cit., 1016 s., secondo cui «la salute (…) è un valore costituzionale che esprime

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dell’integrità fisica in termini di diritto della persona è suggerita dalla vocazione spiccatamente personalista della Costituzione repubblicana. Invero, nella Carta fondamentale l’integrità fisica non viene mai menzionata, ma l’art. 32 proclama la salute “diritto fondamentale dell’individuo”. E la dottrina, equiparando tout court integrità fisica e salute, afferma che l’integrità fisica è diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione »137.

Il concetto di integrità fisica, tuttavia, soprattutto se inteso in senso restrittivo – in un’accezione cioè che risolva il concetto di ‘fisico’ in quel che risulti materialmente percepibile, contrapponendolo così agli elementi di natura psicologica – è parso però insoddisfacente: «la dottrina è pressoché concorde nel ritenere che il concetto di salute contenuto nell’art. 32 Cost. non coincida con quello di integrità fisica, mentre restano senz’altro minoritarî i tentativi volti ad affermare una loro completa identificazione. La salute, infatti, non può esaurirsi nell’integrità fisica: basti considerare, per limitarsi all’esempio più macroscopico, che quest’ultima, non comprendendo l’aspetto psichico, è inidonea ad esprimere fenomeni e condizioni concernenti il complessivo equilibrio psicofisico della persona, che non trovino diretta causa od effetto nella sfera corporea del soggetto. Ed ancora, che il concetto di integrità, esprimendo ciò che è semplicemente “intatto” – nel senso di “non toccato” (dal latino in-tangere) –, a prescindere dalla sua interezza o completezza, è una

l’interesse individuale a proteggere, accrescere o recuperare le migliori condizioni psicofisiche che siano possibili in relazione al decorso del tempo, all’incidenza delle malattie ed a tutti gli altri fenomeni endogeni ed esogeni che – nel corso della vita di un uomo – incidono sul suo organismo. L’integrità fisica attiene, invece, ad un’area della realtà diversa da quella dei valori costituzionali. Secondo una considerazione eminentemente pratica, si identifica con la sfera biologica dell’uomo, col suo organismo e con quel continuum di processi biologici che ne costituiscono la dimensione dinamica. L’integrità fisica è un fenomeno sui generis che affonda le radici nella realtà materiale ma si colora della eccezionalità di essere elemento indefettibilmente costitutivo dell’uomo. In tal modo la sfera vitale si manifesta quale presupposto di ogni altro fenomeno umano, ivi incluse quelle esigenze individuali che possono divenire interessi giuridicamente rilevanti».

137 D’ARRIGO, Integrità fisica, cit., 714; e cfr. anche DE CUPIS, Integrità fisica cit., 1: «il diritto all’integrità fisica, come diritto della personalità, appartiene alla categoria dei “diritti inviolabili dell’uomo”, contemplata nella Costituzione (art. 2). Inoltre, la stessa Costituzione ha accolto un’ampia nozione dell’integrità fisica, latamente intesa come interezza degli elementi componenti l’organismo naturale dell’uomo, solennemente affermando (art. 32, 1° co.) che “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”, senza distinguere tra gli aspetti e le dimensioni della medesima salute. Il diritto all’integrità fisica, colla denominazione di diritto alla salute, è così recepito a livello costituzionale in tutta l’estensione del suo oggetto».

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nozione intrinsecamente statica, e perciò inidonea ad esprimere quei “processi” che si sono ricondotti al profilo dinamico della salute»138.

In questo modo si è presto arrivati a definire il bene oggetto del diritto soggettivo alla salute come l’integrità psico-fisica dell’individuo: «il diritto alla salute come diritto di libertà consiste in una pretesa (di contenuto negativo) a che i pubblici poteri e tutti i consociati non vengano a turbare la “sfera di interessi” riservata al godimento del titolare del diritto, e quindi – in prima approssimazione – l’integrità e le condizioni di equilibrio psicofisico della persona»139. Un diritto, come si vedeva, assoluto e difensivo: «l’interesse al mantenimento di questa integrità va ricostruito senz’altro come un diritto negativo che si risolve nella pretesa a che i terzi, soggetti sia di rapporti di diritto privato (…) che di diritto pubblico, si astengano da qualunque comportamento che possa pregiudicarla. In quanto tale, il diritto all’integrità psicofisica ha la capacità di manifestarsi come autentico diritto soggettivo anche in mancanza di qualunque intervento di sostegno del legislatore o della pubblica amministrazione»140.

All’integrità psicofisica pare si arresti la protezione offerta dal diritto alla salute, atteso che non paiono convincenti – per quanto bene argomentate – le considerazioni che vorrebbero radicare nell’art. 32 un vero e proprio diritto soggettivo all’ambiente salubre. Cerchiamo brevemente di spiegare il perché.

In proposito si osserva come «controverso (e discusso soprattutto a partire dalla fine degli anni Settanta) è invece se dal diritto alla salute inteso come diritto all’integrità psico-fisica possa farsi derivare anche un parallelo diritto fondamentale (e, in via di principio, soggettivo) all’ “ambiente”». A questo punto, sulla base di un «interesse obiettivo, costituzionalmente rilevante, alla protezione dell’ambiente» ricavato a sua volta da un’interpretazione estensiva dell’art. 9 Cost., che impone alla Repubblica la «tutela del paesaggio», si considera come ciò non sarebbe da solo «sufficiente a consentirci di concludere nel senso che su quel bene si appunterebbe anche un corrispondente diritto fondamentale dei singoli». L’ostacolo, però, non

138 M

ORANA, Op. ult. cit., 112 s..

139 IDEM, Op. ult. cit., 37; cfr. anche COCCONI, Op. supra cit., 67 s., secondo cui la «Costituzione (…) secondo la concezione più diffusa, comprende, nella garanzia costituzionale riconosciuta al bene salute, anche quella dell’integrità psico-fisica dell’individuo».

140 L

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sembra insuperabile: «nondimeno, è proprio questa la conclusione che sembra più convincente. In effetti, continuare ad identificare l’oggetto del diritto alla salute con la (sola) integrità fisica sembra davvero eccessivamente riduttivo. Fa ormai parte della cultura del nostro tempo individuare l’esistenza o meno della salute facendo riferimento non più soltanto alla situazione momentanea (e perciò incerta) dell’essere fisico o psico-fisico dell’individuo, a alla sfera esterna in cui questi si muove, vive e lavora (…) e che costituisce il principale fattore condizionante del mantenimento o della perdita, nel futuro talora anche immediato, dello stato di salute. Nella coscienza della società civile, cioè, la salute del singolo ed il suo ambiente vitale sono oggi considerati tanto strettamente legati, da essere vissuti quasi come due facce della stessa medaglia»141.

La ricostruzione teorica in parola si basa su due passaggi esteticamente anche accattivanti, e tuttavia metodologicamente discutibili. Il primo è l’interpretazione estensiva del termine ‘paesaggio’, letto come ‘ambiente’ nonostante non vi sia chi non veda come la prima parola abbia evidentemente ed inequivocabilmente un significato più ristretto (e più specifico) della seconda, e a nulla vale in proposito parlare di interpretazione «adeguata al tempo», giacché – a parte il fatto che si potrebbe molto discutere su una metodologia che preveda, per i documenti normativi, l’ascrizione del significato attuale a significanti prodotti nel passato – adeguata al tempo potrebbe forse essere l’esito pragmatico dell’attività interpretativa, non certo l’operazione epistemologica, atteso che – a tutt’oggi – ‘ambiente’ e ‘paesaggio’ continuano a significare concetti fra loro distinti. Siccome tuttavia, come riconosce lo stesso Luciani, anche a ritenere costituzionalmente rilevante il bene ‘ambiente’ ex art. 9 Cost., questo non comporterebbe in automatico la presenza di un “diritto soggettivo all’ambiente”, ecco che alla prima interpretazione estensiva dell’art. 9, ne segue un’altra – e siamo al secondo passaggio metodologicamente discutibile – evolutiva dello stesso art. 32142,

141 LUCIANI, Op. supra. cit., 6. 142 Cfr. sempre L

UCIANI, Op. et loc. supra cit.: «come già per il termine “paesaggio” anche per la

“salute” deve essere applicato il fondamentale principio ermeneutico che vuole che il significato delle espressioni normative venga costantemente adeguato (in mancanza di indicazioni contrarie) a quello che è ad esse proprio nel momento in cui l’interprete svolge le sue operazioni. In questo senso, lo spostamento degli usi linguistici e della coscienza sociale è palese: oggi come oggi “salute” e vita in un ambiente insalubre sono considerate incompatibili l’una con l’altra».

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rispetto alla quale non resta che rinviare a quanto in precedenza osservato circa il rapporto fra evoluzione del parametro costituzionale e procedure ad essa (evoluzione) preposte.

Senza considerare – se si volesse aggiungere, in via del tutto sussidiaria, un argomento orientato alle conseguenze –, che tutto questo, come spesso accade alle forzature teoriche, genera strani parti nel mondo delle situazioni giuridiche soggettive: infatti, ci si ritroverebbe per le mani un diritto di libertà che non si capisce bene da quali azioni altrui dovrebbe proteggere, in quanto distinte dalle stesse azioni che sarebbero vietate dal diritto alla salute come integrità psico-fisica, della quale sostanzierebbe semplicemente una anticipazione di tutela, dai confini e dall’azionabilità eufemisticamente incerti143.

In conclusione di questo incursus sulla dimensione individuale del diritto fondamentale dell’individuo alla salute ex art. 32 Cost., quale diretta specificazione del concetto di ‘sicurezza’ ex art. 41, secondo comma Cost., possiamo dire che esso (diritto) consiste nella libertà negativa, già perfetta nella sua fattispecie a livello costituzionale, da qualsiasi intervento lesivo del bene integrità psico-fisica.

Questo aspetto del diritto alla salute, come già si diceva in precedenza, non esaurisce le virtualità dell’art. 32 Cost., che – come unanimemente riconosciuto, peraltro sulla base del chiaro indizio nella disposizione, che impone alla Repubblica di garantire cure gratuite agli indigenti – contiene anche un diritto sociale. Non pare, tuttavia, che la dimensione sociale del diritto alla salute possa in qualche modo interessare la problematica del consumo: infatti, il soggetto passivo dell’obbligo (corrispondente al diritto sociale relativo) non pare poter essere altri che lo Stato, con esclusione del mondo della produzione.

143 In senso analogo, v. DE CUPIS, Integrità fisica, cit., 2, il quale sostiene come «non può, invece, essere considerato come diritto della personalità un generico diritto individuale all’ambiente, al quale si vorrebbe conferire carattere di autonomia, sì da renderlo difendibile anche contro attività dannose diverse da quelle lesive della salute, ad esempio contro pure e semplici violazioni del paesaggio»; cfr. anche COCCONI, Op. ult. cit., 73 e 74, secondo la quale «il diritto all’ambiente salubre non sembra

tuttavia configurabile come un autonomo diritto costituzionale, inquadrabile nella categoria dei diritti della personalità, ma piuttosto come un’etensione e un prolungamento del concetto di salute», anche considerando che «rispetto ai tradizionali diritti della personalità, sono riconoscibili più differenze che affinità».

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Considerazione, questa, che ci consente di non prendere in considerazione il diritto costituzionale sociale alla salute e di ritenere così concluso l’approfondimento relativo all’art. 32 Cost., col quale comunque si è trovata una prima dimensione costituzionale del consumo.

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