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Le (altre) caratteristiche del diritto alla salute

4. Tutela del consumatore e limiti all’iniziativa economica Considerando gli esiti non particolarmente proficui dei tentativi d

4.1.1.2 Le (altre) caratteristiche del diritto alla salute

Chiarito l’aspetto relativo alla titolarità del diritto alla salute e ad alcune sue conseguenze specifiche rispetto al fenomeno del consumo, bisogna dedicare qualche passaggio alle (altre) caratteristiche della situazione soggettiva de qua. Per quanto la Costituzione non espliciti quali specifiche conseguenze normative riconnettere alla qualifica di un certo diritto come

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‘fondamentale’131, argomentando dal concetto stesso e dalla struttura del diritto

è stato affermato che «il riconoscimento al diritto alla salute della qualifica della fondamentalità comporta anche precise conseguenze giuridiche. Come tutti i diritti fondamentali-inviolabili, infatti, lo si deve ritenere inalienabile, intrasmissibile, indisponibile (…) e irrinunciabile (…). È dalla sua natura di diritto fondamentale, infine, che probabilmente deriva quella necessità di assicurarne una tutela ispirata alla “massima uniformità possibile su tutto il territorio nazionale”, cui la Corte costituzionale ha spesso fatto riferimento nelle decisioni relative ai rapporti Stato-Regioni in materia di assistenza sanitaria»132.

Non è questa la sede idonea per valutare la correttezza dell’equiparazione – che comunque non pare poter essere automatica – fra la categoria dei ‘diritti inviolabili’ e quella dei ‘diritti fondamentali’, né se sia possibile desumere dalla qualifica di ‘fondamentale’ assegnata ad un diritto – cosa che, peraltro, avviene per la nostra Costituzione solo nel caso dell’art. 32 – tutte le conseguenze (giuridiche) sopra riportate. A ben vedere, infatti, per la ricostruzione della fattispecie del consumo si può prescindere da questo specifico approfondimento dogmatico, considerando che almeno alcune delle conseguenze ora menzionate paiono discendere – più che dalle ulteriori qualifiche, in termini di inviolabilità o di fondamentalità, assegnate agli specifici diritti – dal semplice fatto che una situazione giuridica soggettiva di vantaggio rispondente (almeno in parte) allo schema degli Abwehrrechte (o diritti di libertà) sia stata prevista a livello costituzionale.

Tanto vale sicuramente per la irrinunciabilità, l’imprescittibilità, l’intrasmissibilità; ed altrettanto sembra valere anche per l’assolutezza133,

131 Del resto, non lo fa neppure rispetto alla categoria dei ‘diritti inviolabili’ ex art. 2, se non nella (ristretta) misura in cui ne imponga alla Repubblica il riconoscimento e la garanzia, sempre che non si ritenga questa prescrizione pleonastica, atteso che il riconoscimento e la garanzia giuridica per le situazioni soggettive in parola sarebbe comunque disceso dalla loro specifica previsione costituzionale (e che rispetto alla non sostenibilità di una lettura dell’art. 2 come “norma a fattispecie aperta ci si è già espressi retro).

132 LUCIANI, Salute, cit., 4. Riflessioni assai perspicue sul contenuto di questi attributi (indisponibilità, intrasmissibilità, imprescrittibilità, irrinunciabilità) anche il PEZZINI, Il diritto alla salute, cit., 32 ss..

133 Correttamente distingue, all’interno delle caratteristiche dell’assolutezza, fra efficacia ed efficacia generalizzata nei rapporti interprivati COCCONI, Op. supra cit., 63: «viene in considerazione il carattere di assolutezza del diritto alla salute che, in quanto indicativo della sua primarietà assiologia nell’ordinamento costituzionale, caratterizza tutti gli aspetti della figura. È dal carattere dell’assolutezza intesa sotto questo profilo che consegue peraltro l’immediata efficacia verso i terzi del

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intesa qui nella sua accezione di diretta efficacia nei confronti (non soltanto dei pubblici poteri, ma) di tutti i consociati: «l’elemento però più interessante ed importante, che inerisce al diritto alla salute in quanto diritto fondamentale, è la sua assolutezza, che fa sì che esso sia garantito dalla Costituzione non solamente nei confronti dei pubblici poteri, ma anche nei rapporti interprivati; ciò corrisponde alla natura stessa del diritto, poiché la Costituzione, che lo riconosce all’individuo come fondamentale non intende poi far dipendere la sua tutela dal fatto che la salute sia posta in pericolo in rapporti intercorrenti tra i singoli e lo Stato, oppure tra i privati»134. E su analoghe posizioni sembra essere anche la Corte costituzionale, quando afferma che non è ammissibile che la Costituzione «lasci al pieno arbitrio del legislatore ordinario la disciplina dei conflitti fra questi diritti e gli interessi privati, fino al punto di consentire la totale subordinazione dei primi ai secondi (…), né può trarre in inganno la circostanza per cui il più delle volte, in tema di rapporti civili, le disposizioni costituzionali appaiono rivolte a delimitare le competenze, i casi ed i modi di intervento dei pubblici poteri. È vero che in tal modo vengono disciplinati rapporti di indubbio carattere pubblicistico, ma ciò nulla ha a che vedere col

diritto alla salute (la c.d. Drittwirkung) che non è che una conseguenza dell’acquisizione della salute quale supremo valore costituzionale. Viceversa, tale carattere, in quanto riferito al contenuto e ai destinatari del diritto, cioè alla sua suscettibilità di dirigersi non già verso una determinata parte (P.A. e privato) ma verso l’astratta generalità dei consociati (cioè nell’accezione contrapposta a “diritto relativo”), è una conseguenza della sua particolare struttura giuridica e quindi è propria soltanto di quell’aspetto del diritto alla salute che consta di una pretesa di astensione dinnanzi a possibili lesioni». 134 P

EZZINI, Ult. op. cit., 76 (corsivi in testo), dove poi l’argomentazione prosegue sostenendo che «in

caso contrario, paradossalmente avverrebbe che quelle situazioni in cui il bene costituzionalmente protetto viene leso da comportamenti di soggetti privati verrebbero disciplinate in modo contrario a costituzione, operando una distinzione tra “potere pubblico” e “potere privato” che, dal punto di vista del soggetto che subisce una lesione del suo diritto, è priva di pratico rilievo, e che anzi pericolosamente sottovaluta l’importanza quantitativa e l’incidenza del fenomeno del manifestarsi di un potere privato – cioè della posizione dominante in cui vengono a trovarsi taluni soggetti, formalmente privati, che si trovano per ciò in grado di comprimere di fatto il diritto di altri soggetti astrattamente uguali». Cfr. anche D’ARRIGO, voce Salute (diritto alla), in Enc. dir., Milano 2001,

1037, quando afferma che «nel rapporto coi terzi consociati la tutela della salute risulta caratterizzata prevalentemente da un obbligo o dovere di astensione (…). Il diritto alla salute è insuscettibile di affievolimento, non cede di fronte alle esigenze collettive e non degrada ad interesse legittimo»; MORANA, La salute, cit., 20: «sempre negli anni Settanta (…) la giurisprudenza iniziava ad affermare

l’immediata opponibilità erga omnes del diritto alla salute, inquadrandolo non più nella categoria dei diritti pubblici soggettivi, ma in quella dei diritti assoluti tout court (con efficacia non solo nei confronti dello Stato ma anche dei terzi)»; in tal senso – con specifico riferimento all’integrità fisica come contenuto del diritto alla salute – anche D’ARRIGO, voce Integrità fisica, in Enc. dir., Milano 2001, 716: «si può (…) affermare che nell’opinione della dottrina e della giurisprudenza contemporanea l’integrità fisica è intesa come un valore ben definito, costituzionalmente garantito, opponibile erga omnes».

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diverso problema attinente alla natura degli interessi, pubblici e privati, rispetto ai quali i diritti costituzionali protetti devono prevalere»135.

Il problema della c.d. Drittwirkung dei diritti fondamentali porta con sé numerose implicazioni sistemiche – basti pensare ai suoi presupposti strutturali in termini di fattispecie o al ruolo del giudice comune sia come interprete della Costituzione per l’individuazione dell’esatto contenuto dei diritti in parola, sia come tramite per l’applicazione dei rimedi, in larga parte privatistici, in caso venga ravvisata una violazione – che qui non si prenderanno in esame. Essenziale ai nostri fini, infatti, è (soltanto) una, la più ovvia, delle precondizioni per la Drittwirkung di un diritto costituzionale: la sua natura di diritto (costituzionale) già perfetto, che non abbisogna cioè di ulteriori precisazioni da parte del legislatore. E rileva ai nostri fini segnatamente perché ci consente di affermare che una disciplina della direttrice iniziativa economica-sicurezza-salute è ravvisabile con caratteristiche di completezza già in Costituzione.

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