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Utilità sociale e art 3, secondo comma Cost.

4.1.2 (Sicurezza e) tutela del risparmio Rinvio.

4.5. Utilità sociale

4.5.2. Utilità sociale e art 3, secondo comma Cost.

Se dal punto di vista soggettivo, pertanto, non pare che l’utilità sociale possa coincidere con quella dei consumatori, questo tuttavia non esclude che alcuni interessi di essi siano comunque riconducibili ad alcune specificazioni dell’utilità sociale, ricavabili in via sistematica: il che ci porta ad approfondire l’esame della locuzione in oggetto anche dal punto di vista oggettivo.

Rispetto a questo profilo è stata sostenuto da Massimo Luciani il collegamento specifico178 (e dinamico) fra l’utilità sociale e il secondo comma dell’art. 3: «l’utilità sociale non può coincidere con l’interesse generale di una società omogenea per il semplice fatto che di una società di questo tipo manca (…) in Costituzione il disegno. La Costituzione, infatti, non ipostatizza gli interessi dominanti nella società attualmente esistente come valori in sé, ma li vede anzi con tipico disfavore: non è questa di oggi, ma è un’altra, la società voluta dal Costituente, come il principio di cui all’art. 3, 2° co., impone di ritenere»179, mentre «la società prefigurata dal Costituente non è omogenea,

perché semplicemente non c’è in Costituzione un disegno di società, ma semmai un progetto di trasformazione sociale»180.

Da ciò si trae la conseguenza per la quale «l’utilità sociale, quindi, non potrà mai coincidere con l’interesse di tutti, ma solo con quello di coloro che di volta in volta (…) saranno titolari di interessi coincidenti con quelli

176 LUCIANI, La produzione, cit., 125. 177 IDEM, Op. supra cit., 127. 178 Si sostiene infatti (L

UCIANI, La produzione, cit., 129) come «non tutti i Wertbegriffe presenti in

Costituzione godono di questo collegamento privilegiato con l’art. 3, 2° co., ma solo quelli, come l’utilità sociale, che esprimono valori assolutamente funzionali al compimento del progetto ivi previsto».

179 L

UCIANI, Op. ult. cit., 128-129.

180 I

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complessivi della trasformazione»181, mentre con riferimento a quest’ultima

sussisterebbe il «dato certo (…) secondo il quale la Costituzione progetta con relativa precisione un processo di trasformazione, i cui scopi sono fissati dall’art. 3, 2° co., ed i cui oggetti sono richiamati da quello stesso art. 3. E sono, questi, i diritti fondamentali – civili e sociali –, nel cui effettivo godimento si può compiere il “pieno sviluppo della persona umana”, e possono realizzarsi gli interessi “dei lavoratori”, che sono riassuntivamente indicati dall’art. 3 e analiticamente elencati nelle norme sui diritti sociali e sui rapporti economici. Socialmente utile dunque, è tutto ciò che consente il perseguimento di quei fini e la protezione di quegli interessi, anche a costo di sacrificarne altri confliggenti. Questi interessi, d’altro canto, sono di vario tipo: culturali, sociali, politici, e senz’altro anche economici. Non solo economici, però»182

La ricostruzione ora esposta, per quanto bene argomentata, da un lato non convince del tutto in ordine alla sua completa fondatezza, dall’altro lato finisce per risultare poco appagante rispetto alla finalità di efficace specificazione della clausola ‘utilità sociale’ ai fini che qui ci occupano.

Dal primo punto di vista, infatti, si può obiettare che se certamente la società pensata (e pensata, com’è ovvio, in senso prescrittivo) dal Costituente non si esauriva nella garanzia (anche giuridica) dell’esistente, ma imponeva anche una trasformazione della società del tempo, non pare però che la società concepita dal Costituente fosse solo una società ancora da divenire. In altre parole, nell’idea di ‘società’, cui allude la formula della ‘utilità sociale’, sembrano essere compresenti sia le esigenze della trasformazione – anche e soprattutto sulla base del modello prefigurato dall’art. 3, secondo comma Cost. –, sia quelle della conservazione dei risultati positivi già raggiunti e che non si desiderava mettere in discussione183.

181 I

DEM, Op. ult. cit., 130.

182 I

DEM, Op. ult. cit., 131.

183 Cfr. in questo senso anche VESPIGNANI, Op. ult. cit., 420: «non convince pienamente il collegamento esclusivo dell’utilità sociale con l’art. 3, comma 2, Cost., dove si delinea un progetto di trasformazione sociale che non sembra esaurire l’idea di società accolta dalla Costituzione, riscontrabile pure in altre realtà già esistenti, tra l’altro richiamate – sempre all’interno dei Principi fondamentali (artt. 1 ss. Cost.) – dallo stesso art. 2 Cost., quando menziona le formazioni sociali ove si svolge la personalità dell’uomo. Formazioni sociali alcune delle quali sono, tra l’altro, destinatarie di un’apposita garanzia: si pensi alla famiglia, tutelata dagli artt. 29 ss. Cost. nel Titolo II della Parte II, immediatamente precedente a quello sui rapporti economici ed intestato, appunto, ai rapporti etico- sociali» (corsivo mio).

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Dal secondo punto di vista, il secondo comma dell’art. 3 purtroppo non pare in grado, da solo – attesa, se non la sua programmaticità, la sua indiscutibile mancanza di diretta precettività184 –, di specificare adeguatamente la portata semantica della prima parte dell’art. 41, primo comma Cost., col rischio di lasciare comunque ampi margini di indeterminatezza, tali – quand’anche non si voglia evocare la formula dell’obscurum per obscurius185 – da rendere qualsiasi collegamento più specifico, individuato dal singolo interprete su questa base, privo dei requisiti di stringenza di cui siamo qui in cerca.

Detto questo, ciò non esclude che ulteriori disposizioni costituzionali, che con maggior precisione concretizzano il contenuto dell’art. 3, secondo comma Cost. – come peraltro prefigura lo stesso Luciani – possano essere anche una valida specificazione del secondo comma dell’art. 41 Cost.. Solo che, in questo caso – attesa la non completa riconducibilità del concetto di utilità sociale al progetto di trasformazione sociale ivi racchiuso, di cui già si è fatto cenno – il riferimento all’art. 3, secondo comma Cost. apparirebbe superfluo in virtù del criterio di specialità.

4.5.3. Utilità sociale (o sicurezza?) e tutela del risparmio

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