4.1.2 (Sicurezza e) tutela del risparmio Rinvio.
4.5. Utilità sociale
4.5.3. Utilità sociale (o sicurezza?) e tutela del risparmio e del credito
Nella ricerca di disposizioni specificative della clausola dell’utilità sociale che possano avere pertinenza rispetto al tema del consumo, rileva senza dubbio la disposizione di cui all’art. 47 Cost., secondo la quale «la Repubblica
184 Quale che sia l’espressione scelta per denotarlo, insomma, non pare che direttamente dall’art. 3 II Cost. si riescano a dedurre – che è cosa ben diversa dal crearne di nuove sulla base del principio ivi espresso – norme sufficientemente definite nei contenuti da essere immediatamente applicabili a concrete fattispecie.
185 Cfr. sul punto S
PAGNUOLO VIGORITA, L’iniziativa economica privata nel diritto pubblico, cit., 123:
«per effetto dell’integrazione sistematica l’oggetto dell’indagine appare spostarsi da formule indefinite quali “utilità sociale” o “fini sociali”, o perlomeno dubbie quali “programmi controlli, indirizzi” (…) ad altre, indicative di principi e di istituti la cui realizzazione dovrebbe dar contenuto alle prime e con ciò ragione del loro impiego, ma pur esse prive sostanzialmente di un contenuto definito e preciso, o comunque tale da potere sostanziare le espressioni di rinvio di cui all’art. 41, c. 2° e 3°».
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incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito»
Coordinando l’obbligo per lo Stato di cui all’art. 47 Cost. con il limite apposto alla libertà di iniziativa economica186, si ricaverebbe «una copertura costituzionale per il consumatore in quanto utente di servizi bancari ed acquirente di prodotti finanziari, a sua volta costruita a partire (dai limiti stabiliti) dall’art. 41 Cost. attraverso la tecnica del combinato disposto (con l’art. 47 Cost.), nonostante qui manchi, rispetto alla costruzione incentrata sul limite della sicurezza, una netta demarcazione del punto di incrocio tra le due norme poiché il concetto di utilità sociale risulta evidentemente assai più indeterminato, con un correlativo aumento del margine di valutazione discrezionale in capo all’interprete»187.
La conclusione pare esatta, nei limiti delle considerazioni che ora seguiranno. Nessun dubbio, intanto, che il compito, affidato alla Repubblica dall’art. 47 Cost., di incoraggiare e tutelare il risparmio sia una declinazione dell’utilità sociale, almeno se si ammette – come sembra doversi ammettere – che le prescrizioni rivolte allo Stato apparato siano (non possano essere altro che) sempre serventi rispetto al benessere della società.
Tanto basterebbe, a dire il vero, per ritenere soddisfatta quell’esigenza di specificazione a livello costituzionale della clausola dell’utilità sociale necessaria per renderla direttamente operativa ed onestamente non si vede motivo per lamentare in ciò – ovviamente se si condivide la premessa ora esposta circa la strutturale finalizzazione al benessere collettivo degli obblighi imposti allo Stato – una discrezionalità in capo all’interprete nella ricostruzione del collegamento.
Piuttosto, quel che va evidenziato è come, a differenza che per il diritto alla salute (in connessione con la clausola della ‘sicurezza umana’), manca nel caso della «tutela del risparmio» come compito della Repubblica una disciplina costituzionale completa e già, per così dire, perfetta: all’obbligo per lo Stato, infatti, non corrisponde in questo caso un corrispettivo diritto costituzionale del singolo, il che rende comunque necessario un intervento in positivo su un piano normativo subordinato (ed è ovvio come, anche se si volesse escludere la
186 In questo senso anche C
OSTI, L’ordinamento finanziario, Bologna 1994, 177.
187 V
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presenza di una riserva di legge rispetto al secondo comma dell’art. 41 Cost.188,
il pensiero corre primariamente al livello legislativo). La protezione dell’utente dei servizî finanziarî, pertanto, può dirsi voluta e imposta fin dal livello costituzionale, ma il contenuto della disciplina non potrà che essere collocato ad un livello normativo subordinato. Dato, questo, comunque non privo di pregnanti conseguenze: da un lato, infatti, sarà complicato – in assenza di precise indicazioni contenutistiche già in Costituzione – sindacare la legittimità del tipo di tutela elaborata poi a livello legislativo (o comunque sub-primario); dall’altro, la situazione normativa esposta sembra senz’altro offrire alla normazione legislativa successiva un ampio “scudo di protezione” quanto a legittimità ed il dato è di evidente interesse per lo sviluppo della disciplina del consumo finanziario.
Resta infine da affrontare un ultimo profilo, lasciato in sospeso qualche pagina addietro, relativo alla possibilità di associare la tutela del risparmio non alla clausola della ‘utilità sociale’, ma a quella della ‘sicurezza’. In proposito va preliminarmente evidenziato come, a situazione normativa attuale, l’interrogativo pare privo di evidenti risvolti prescrittivi, atteso che le conseguenze normative sono le medesime sia nell’uno che nell’altro caso. Nondimeno, pare opportuno (tentare di) sciogliere ugualmente il dubbio sia per ragioni di completezza sistematica, sia nell’eventualità (remota, forse, ma pur sempre possibile) che in futuro la disciplina costituzionale muti, differenziando (anche) il trattamento giuridico dei due limiti.
Detto questo, con specifico riferimento al risparmio, il quale non sembrerebbe poter essere riferito che al singolo utente, il collegamento con la clausola della sicurezza potrebbe forse risultare più stringente, per lasciare invece collegato all’utilità sociale la disciplina del credito, di cui alla seconda parte del 1° comma dell’art. 47 Cost.. Nel primo caso (e non nel secondo), infatti, pare ravvisabile quella posizione soggettiva – anche se, come si vedeva, non direttamente garantita in Costituzione nei suoi dettagli contenutistici – che potrebbe legittimare una connessione con l’espressione sicurezza umana.
188 Sostengono, anche in assenza del conforto letterale, la presenza di una riserva di legge per il secondo comma dell’art. 41, FOIS, Ancora sulla “riserva di legge” e la libertà economica, in Giur. cost., 1958, 1262 e CERRI, Problemi generali della riserva di legge e misure restrittive della libertà
economica, in Giur. cost., 1968, 2235-2236. Contra, invece, ESPOSITO, I tre commi dell’art. 41 della
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Locuzione che qui sarebbe non tanto interpretata evolutivamente, ma della quale si verrebbe ad evidenziare un elemento ab origine presente nel suo (ampio) ambito applicativo189, ma che solo in tempi recenti ha iniziato ad essere rilevante per i rilevanti cambiamenti – ricchi di interessanti possibilità, ma anche di inconvenienti e di pericoli – intervenuti nel settore finanziario nei tempi a noi più vicini.