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La previsione di un accrescimento degli obblighi informativi

Capitolo 3 Focus sulle novità di Basilea IV

3.8 La previsione di un accrescimento degli obblighi informativi

Nell'ambito del possibile pacchetto Basilea IV, si parla di nuovi e più esaurienti obblighi informativi a cui le banche dovranno ottemperare. La nuova disclosure mira a fornire una più profonda comprensione dei coefficienti patrimoniali e non solo, informando così più efficacemente il mercato circa il profilo di rischio della banca.

Come si è già visto nel Capitolo 1, il terzo pilastro degli accordi di Basilea si pone come obiettivo quello di promuovere la disciplina di mercato attraverso l’imposizione di specifici obblighi di informativa in capo a banche e altri intermediari finanziari.

Al fine di migliorarne l’efficacia, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha pubblicato nel Marzo 2016 il documento “Pillar 3 disclosure requirements - consolidated and enhanced

framework”, che racchiude alcune evoluzioni del quadro normativo, tra le quali l’introduzione

di un "pacchetto" di parametri chiave, la previsione di un obbligo di divulgazione degli ipotetici RWA calcolati col metodo standardizzato e una maggiore minuziosità nella divulgazione delle rettifiche di valore. La proposta include anche ulteriori novità che riflettono le modifiche del quadro normativo. Queste comprendono, ad esempio, gli obblighi di comunicazione relativi alla capacità di assorbimento delle perdite totali (TLAC) per le banche globali a rilevanza sistemica, un nuovo framework per i rischi operativi e uno standard definitivo per i rischi di mercato. Questi requisiti hanno sostituito i requisiti di pubblicazione del terzo pilastro rilasciati nel 2004 (poi modificati nel Luglio 2009).

Il periodo di consultazione si è concluso nel Giugno 2016. Il documento finale stabilisce le novità riguardanti gli obblighi informativi derivanti dalla revisione, in generale il regime verte su tre punti chiave:

1. consolidamento di tutti i requisiti di divulgazione del terzo pilastro. Questi requisiti di disclosure riguardano la composizione del capitale, il rapporto di leva finanziaria, il rapporto di copertura di liquidità (LCR), il rapporto di finanziamento netto stabile

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(NSFR), le banche a rilevanza sistemica (G-SIBs), il buffer di capitale anticiclico, il rischio di tasso di interesse nel libro bancario e la remunerazione;

2. l’inserimento di due nuovi parametri nel terzo pilastro, che forniscono informazioni circa la posizione prudenziale della banca e definiscono un nuovo obbligo di

informativa per quelle banche che registrano adeguamenti prudenziali di valutazione

(PVA);

3. devono essere definite accuratamente, a seguito delle possibili riforme nel settore, le revisioni e gli aggiustamenti alla norma che regola i contenuti del terzo pilastro.

La modifica ai requisiti del terzo pilastro si è resa necessaria allo scopo di:

a) rendere i requisiti proporzionati alla dimensione e alla complessità delle istituzioni, con le istituzioni più piccole che diventano soggette a divulgazioni meno diffuse e frequenti; b) adattare i requisiti di informazione con gli standard internazionali e, se necessario,

aggiungere nuovi requisiti o modificare quelli esistenti;

c) autorizzare l'EBA a sviluppare modelli uniformi di divulgazione e la Commissione a modificare i requisiti di informativa contenuti nel CRR.

Quello che vuole ottenere il Comitato di Basilea è fornire un quadro di informazione più coerente con gli standard internazionali per facilitare la comparabilità in tutte le giurisdizioni, ma anche e soprattutto rendere l’informazione al pubblico chiara, tempestiva e completa. Riassumendo, sono previste informazioni più dettagliate nel terzo pilastro riguardo ai:

 requisiti di divulgazione per le misure di vigilanza macroprudenziale;  requisiti di divulgazione per il rapporto di leverage;

 requisiti di divulgazione per LCR e NSFR;

 rischio di tasso di interesse nel banking book (IRRBB);  requisiti di informazione per la remunerazione;

 requisiti di divulgazione per TLAC di G-SIBs;

 requisiti di divulgazione degli RWA con l'approccio standardizzato e i requisiti patrimoniali con i modelli interni;

 requisiti di divulgazione relativi all'obbligazione sui beni;  requisiti di divulgazione per il rischio operativo; e

 requisiti di divulgazione derivanti da riforme politiche in corso che non sono ancora state ultimate.

«Un obiettivo fondamentale dei requisiti previsti dal terzo pilastro è migliorare la comparabilità e la coerenza delle informazioni. A tal fine, è stabilito che bisogna trovare un equilibrio tra l’uso

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di modelli obbligatori, che promuovono la coerenza della segnalazione e la comparabilità tra le banche, e la necessità di consentire una sufficiente flessibilità per fornire nuove informazioni sul profilo di rischio specifico di una banca. Per questo motivo, il nuovo regime di disclosure introduce una "gerarchia" delle informazioni.

Vi sono i modelli obbligatori che vengono applicati per informazioni ritenute essenziali per l'analisi dei requisiti patrimoniali di una banca e i modelli con un formato più flessibile che vengono proposti per informazioni ritenute significative per il mercato, ma non centrali per l'analisi dell'adeguatezza patrimoniale di una banca»117.

Il Comitato ha concordato cinque principi guida per la disclosure delle banche:  Principio 1: le informazioni devono essere chiare.

Esse dovrebbero essere evidenziate e rese facilmente individuabili, dovrebbero essere esposte in una forma comprensibile ai principali soggetti interessati e comunicati attraverso un mezzi facilmente accessibili.

 Principio 2: le informazioni devono essere complete.

Esse dovrebbero descrivere le attività principali di una banca e tutti i rischi significativi, con in allegato i relativi dati dettagliati. Le comunicazioni dovrebbero inglobare informazioni sufficienti sia in termini qualitativi che quantitativi sui processi e sulle procedure della banca per identificare, misurare e gestire i rischi. Il livello di dettaglio di tali informazioni dovrebbe essere proporzionale alla complessità di una banca.  Principio 3: le informazioni dovrebbero essere significative per gli utenti.

Dovrebbero essere segnalate le informazioni inerenti i rischi più importanti ed emergenti di una banca e come questi rischi sono stati gestiti. Laddove significativi, devono essere corredati i dati di bilancio o di conto economico. Inoltre, le informazioni che non sono più significative o pertinenti per gli utenti dovrebbero essere rimosse.  Principio 4: le informazioni dovrebbero essere coerenti nel tempo.

Esse dovrebbero essere coerenti nel tempo per consentire ai principali stakeholders di individuare le tendenze del rischio di una banca e gli aspetti significativi della sua attività. Le novità, le cancellazioni o altri importanti cambiamenti di informazione devono essere evidenziati e spiegati.

 Principio 5: le informazioni dovrebbero essere comparabili tra le banche.

Il livello di dettaglio e il formato di presentazione di tali informazioni devono consentire agli utenti interessati di effettuare confronti rilevanti inerenti l’organizzazione e la gestione interna tra le banche e tra le diverse giurisdizioni.

117 Basel Committee on Banking Supervision, «Revised Pillar 3 - disclosure requirements», Bank for

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Quello che si è evince è che dalla revisione della disclosure viene a conformarsi una migliore e più dettagliata informativa sulle caratteristiche delle componenti del patrimonio di vigilanza e sul loro raccordo con le poste del bilancio di esercizio, compresa una spiegazione esauriente delle modalità di calcolo dei coefficienti patrimoniali regolamentari.

La trasparenza informativa è tra i requisiti fondamentali del terzo pilastro: le banche devono rendere noti i loro orientamenti strategici e le procedure utilizzate per assicurare il rispetto dei requisiti di informativa, valutandone l’adeguatezza anche in termini di modalità e frequenza della diffusione delle informazioni per consentire agli operatori di disporre delle informazioni necessarie.

L’obiettivo, come si è detto, è che le regole di divulgazione cerchino di fornire informazioni più dettagliate su, in particolare, i livelli di patrimonializzazione, la capacità di assorbimento delle perdite e la gestione dei rischi operativi, di credito e di mercato sia a livello aggregato che individuale, le caratteristiche dei relativi sistemi di controllo e di gestione.

«Gli obblighi di disclosure coinvolgono pertanto gli aspetti ritenuti rilevanti per consentire al marcato di valutare correttamente il grado di esposizione al rischio degli intermediari, incentivando questi ultimi ad adottare comportamenti più virtuosi in materia di gestione dei rischi»118.

Si tratta di una disclosure più pervasiva rispetto agli anni precedenti. Si vuole rendere il sistema finanziario più stabile, al fine di tutelare l’interesse e la fiducia di tutti coloro che partecipano al mercato, in primis i risparmiatori che affidano le loro risorse a soggetti ritenuti affidabili. La trasparenza diviene il punto focale degli obblighi informativi, essi vanno oltre la mera completezza formale dell’informazione e pongono l’accento sulla semplicità e sulla comparabilità, in modo da consentire al consumatore di reperire le informazioni per lui più importanti, di comprenderle e di utilizzarle in modo efficace.

«Diviene, pertanto un vero e proprio dovere adottare procedure che ottemperino all’osservanza della trasparenza e della correttezza delle transazioni e delle informazioni, la ragione di fondo risiede nell’esigenza di preservare e migliorare il rapporto di fiducia dei risparmiatori e favorire relazioni stabili con la clientela che a loro volta assicurino la robustezza del sistema finanziario. L’evoluzione della regolamentazione finanziaria e gli interventi normativi realizzati a seguito della crisi finanziaria mirano a considerare la protezione del consumatore, attraverso la trasparenza informativa e la correttezza dei comportamenti degli intermediari, la tutela del

118 Basel Committee on Banking Supervision, «Revised Pillar 3 - disclosure requirements», Bank for

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cliente diventa pertanto una condizione necessaria per assicurare la sana e prudente gestione degli intermediari finanziari e l’efficienza del mercato»119

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Il ventaglio delle misure adottate e delle novità implementate scaturisce dalla volontà di generare un modello di vigilanza intrusivo accompagnato da una gestione dinamica dei fenomeni di crisi, un modello che prima della crisi qualcuno metteva in discussione per l’eccessiva robustezza ma che, a seguito della crisi, ha mostrato tutta la sua valenza e che va ora in parte a ispirare la modalità di esercizio della Vigilanza europea.

119 Dell'Atti A., Sylos Labini S., «La trasparenza informativa: l'impatto delle nuove regole su banche,

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