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La tutela comunitaria della qualità agroalimentare

S OSTENIBILITÀ E TURISMO NELLE POLITICHE DELL ’U NIONE E UROPEA

4.1 La tutela comunitaria della qualità agroalimentare

Nel Regolamento (Ce) 510/06 vengono stabilite le norme che definiscono le Denominazioni di Origine Protetta (DOP) e le Indicazioni Geografiche Protette (IGP) dei prodotti agroalimentari. Nell’articolo 2 viene esplicitata la differenza tra le due categorie di prodotti; con Denominazione di Origine Protetta si intende “il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un Paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:

 originario di tale regione, di tale luogo determinato, di tale Paese,

 la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani,

 la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata” (ARSIA, 2006).

La peculiarità dei prodotti DOP è l’imprescindibile e vincolante rapporto con il loro territorio di origine, il quale diventa variabile discriminante per l’ottenimento della certificazione, come risulta evidente anche dal fatto che tutte le fasi, da quella produttiva a quella finale di elaborazione, devono avvenire all’interno del luogo di origine.

Con Indicazione Geografica, invece, si intende “il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un Paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:

 come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale Paese,

 del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale regione geografica e

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 la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata” (ARSIA, 2006).

È importante sottolineare le notevoli differenze che vi sono tra le due definizioni: la prima diversità riguarda la possibilità di ricorrere al concetto di “reputazione” connesso all’area geografica di origine, ovvero per ottenere la denominazione IGP basta che il nome del prodotto associato al territorio abbia una fama nota e riconosciuta dai consumatori (Arfini F. et al., 2010). La seconda differenza invece riguarda la maggiore libertà a proposito della fase produttiva del prodotto, visto che per le denominazioni IGP è sufficiente che solo una delle fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione si svolga nel territorio di origine. Risulta pertanto evidente come nel caso dei prodotti IGP, il legame con il territorio di origine sia meno forte rispetto ai prodotti DOP. La scelta di utilizzare due tipi di denominazioni è giustificata dal fatto di voler predisporre due strumenti di valorizzazione differenti per dei prodotti che, nonostante siano legati da tradizioni, storia e reputazione, sono caratterizzati da una diversa intensità nel loro legame con il territorio.

Le premesse da cui l’Unione è partita per elaborare i regolamenti relativi alle denominazione di origine, comprese le indicazioni geografiche, sono (Pilati L., 2004):

 i prodotti agroalimentari di qualità possono costituire un fattore di successo per incentivare l’equilibrio tra domanda e offerta;

 i consumatori devono avere a disposizione informazioni chiare e immediatamente comprensibili in merito all’origine del prodotto agroalimentare, al fine di compiere una scelta ottimale;

 esiste un imprescindibile legame tra il territorio e le caratteristiche del prodotto agroalimentare.

Quest’ultimo punto costituisce sia una premessa che una condizione operativa fondamentale per ottenere il riconoscimento come DOP o IGP.

Ogni prodotto riconosciuto come DOP o IGP deve riportare sulla confezione la dicitura della categoria che lo identifica accompagnata dal logo comunitario, che affianca il logo dell’azienda produttrice e rappresenta un’importante informazione aggiuntiva per i consumatori.

Al fine di ottenere la certificazione DOP o IGP è necessario seguire un iter burocratico, molto spesso lungo, il quale prevede che (Consorzio Mediterraneo, 2008):

 siano le associazioni (intese come Organizzazioni di produttori e/o trasformatori) a presentare la domanda di registrazione allo Stato membro dove si trova l’area geografica interessata (dal particolare prodotto agroalimentare);

 la domanda deve essere accompagnata da un disciplinare di produzione;

 lo Stato a cui viene inviata la richiesta deve verificare che la documentazione fornita dal consorzio di produttori e/o trasformatori soddisfi i requisiti previsti dalla

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regolamentazione comunitaria e, nel caso l’esito sia positivo, deve inoltrare la domanda alla Commissione europea;

 nel momento in cui i requisiti comunitari vengono soddisfatti, la denominazione deve venire iscritta al “Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni protette” con i nomi delle associazioni e degli organismi di controllo coinvolti.

Nello specifico, il disciplinare di produzione deve riportare (Pilati L., 2004):

 il nome del prodotto agricolo o alimentare che comprende la denominazione di origine o l’indicazione geografica,

 la descrizione del prodotto, ovvero l’elenco delle materie prime ed, eventualmente, delle principali caratteristiche (del prodotto),

 la zona geografica precisamente delimitata,

 i fattori discriminanti che attestano il forte legame tra prodotto e ambiente geografico od origine geografica,

 i riferimenti riguardanti le strutture di controllo previste,

 gli elementi specifici dell’etichettatura relativi alla dicitura “DOP” o “IGP”,

 le eventuali e aggiuntive condizioni da rispettare previste dall’Unione.

Nel momento in cui il la Commissione risponde favorevolmente all’istanza di riconoscimento, il prodotto agricolo o alimentare viene iscritto nel Registro comunitario delle DOP e IGP e la comunicazione viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Accanto ai prodotti DOP e IGP il Regolamento 510/06 riconosce la Specificità Tradizionale Garantita (STG), la quale non costituisce propriamente una menzione di origine; si tratta piuttosto del riconoscimento di una particolare tradizione associata ad una specifica area, seppure in modo non esclusivo, che non comporta vincoli circa l’origine delle materie prime impiegate e non implica neanche la dimostrazione dell’influenza che i fattori umani e naturali hanno sulla qualità del prodotto. La premessa per il riconoscimento di STG è che vi sia una tradizione consolidata a livello di processo produttivo; la specificità, infatti, non deriva dal preciso contesto territoriale, ma da una composizione, come ad esempio una ricetta, o da una qualsiasi altra caratteristica produttiva (Pilati L., 2004).