III. Il caso delle Pro Loco venete: un focus nel veneziano
III.1 La legislazione veneta in termini di turismo: il ruolo delle Pro Loco
In termini di legislazione turistica, ritroviamo i primi cenni di tutela giuridica delle Pro Loco venete, nella Legge Regionale n.70 del 9 giugno 1975, in parte abrogata e sostituita dalla successiva Legge Regionale n.49 del 8 settembre 1978, le quali disciplinavano l’attività e l’iscrizione agli albi regionali delle Pro Loco venete.
Successivamente con la legge regionale n.45 del 31 agosto 1983 viene emanata una nuova disciplina relativa all’albo regionale e all’attività delle Pro Loco: questa disposizione riconosce alle associazioni Pro Loco
..il ruolo di strumenti di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali delle località ove sorgono e di promozione dell’attività turistica e culturale, che si estrinseca essenzialmente in:
iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica e culturale nonché di salvaguardia del patrimonio storico culturale, folkloristico e ambientale della località;
iniziative rivolte a richiamare il movimento turistico verso la località e a migliorarne le condizioni generali di soggiorno;
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iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
assistenza e informazione turistica; attività ricreative.64
La stessa legge regionale istituisce un albo delle associazioni Pro Loco presso la Giunta. L’art.3 afferma che:
Per l’iscrizione all’albo debbono concorrere le seguenti condizioni:
che la località dove è istituita l’associazione “Pro Loco”, o si intende costituirla, possegga caratteristiche storiche, artistiche, climatiche, paesaggistiche o tradizioni nel settore dell’artigianato, della gastronomia o del folklore tipiche del Veneto, atte a promuovere la sua valorizzazione turistica e culturale;
che l’associazione sia costituita con atto pubblico e il relativo statuto sia conforme a quanto previsto dall’art. 4;
che nella stessa località non esista altra “Pro Loco” già riconosciuta ai sensi della presente legge.65
In seguito, una scossa importante in materia legislativa viene data dalla legge regionale n.33 del 4 novembre 2002: “Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo”.
Il titolo primo della suddetta legge stabilisce l’organizzazione turistica della regione Veneto, delineando le competenze tra Regioni, Province e Comuni; qui troviamo riferimento alle Pro Loco all’articolo 3, tra le funzioni di competenza provinciale, e all’articolo 4 tra le funzioni di competenza comunale, dove le province hanno il compito di incentivazione dell’attività delle Pro Loco e i comuni, invece devono rilasciare il parere sull’iscrizione all’albo provinciale delle associazioni. All’articolo 7 le Pro Loco vengono nominate tra le strutture associate di promozione turistica e all’articolo 20 vengono riconosciute come principali collaboratrici delle province nella gestione dell’accoglienza attraverso gli uffici IAT provinciali.
Il 17 aprile 2012 con la Legge Regionale n. 1 il Veneto recepisce molti dei principi contenuti nella legge Costituzionale del 18 aprile 2001. La Regione consapevole dell'inestimabile patrimonio culturale che le appartiene si impegna ad assicurarne la tutela e la valorizzazione e a diffonderne la conoscenza nel mondo, salvaguardando inoltre l'identità storica del popolo e della civiltà veneta e
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Art. 1 Legge regionale 31 agosto 1983, n. 45 (BUR n. 42/1983) - Testo storico , “Nuova disciplina relativa all'albo regionale e all'attività delle Pro Loco”
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Art. 3 Legge regionale 31 agosto 1983, n. 45 (BUR n. 42/1983) - Testo storico , “Nuova disciplina relativa all'albo regionale e all'attività delle Pro Loco”
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riconoscendone le minoranze. Si decide anche per il mantenimento dei rapporti con i veneti del mondo, valorizzando scambi e legami tra comunità che risultano elemento fondante per la tutela del
Intangible Heritage.
Si arriva infine alla legge regionale n.11 del 14 giugno 2013: “Sviluppo e Sostenibilità del turismo veneto”. Questa legge è stata proposta nell’ottica di promuovere lo sviluppo economico sostenibile del turismo veneto, riconoscendolo come elemento essenziale del nuovo sistema produttivo proiettato oltre la crisi.
La proposta di legge, del maggio 2013, era stata presentata con la consapevolezza del potenziale turistico della Regione e poneva il turista al centro delle politiche decisionali, permettendo agli operatori di sviluppare un’offerta adeguata a mantenere il Veneto tra le posizioni più elevate in termini di sviluppo turistico qualitativo a livello mondiale. L’intento è quello di promuovere la regione come marchio turistico66 a livello globale, migliorare la qualità dell’accoglienza turistica, valorizzando le risorse del territorio, sostenendo le imprese del settore e sviluppando strumenti finanziari a supporto delle iniziative, innalzando così gli standard qualitativi dei servizi.
La legge viene approvata il 14 giugno 2013 con decorrenza immediata e apporta delle specifiche e delle modifiche di importante spessore per il settore turistico, con una nota di merito ed attenzione anche alle Pro Loco. Riconosce otto sistemi turistici tematici all’articolo 1167, gestiti da consorzi locali ai quali fanno capo le Province di riferimento. Tali Sistemi Turistici Tematici (STT) prendono il posto dei sempre più deboli Sistemi Turistici Locali (STL).
L’articolo 10 dal titolo “Comitato regionale per le politiche turistiche” prevede l’istituzione presso la giunta regionale di un Comitato per le politiche turistiche, al fine di coordinare le scelte strategiche di maggior valore per il turismo. Tra i membri di questo comitato spicca, seppur in ultima posizione, la presenza del Presidente di UNPLI Veneto o di un suo delegato.
Questo è il primo riconoscimento che la nuova legge sul turismo del Veneto dà alle Pro Loco, sottolineandone la centralità in termini di accoglienza turistica e promozione del territorio.
Dobbiamo poi arrivare all’articolo 22 per ritrovare un approfondimento sul ruolo e l’importanza delle associazioni di volontariato locale nella legislazione turistica del Veneto; questo articolo, dal titolo “Le Associazioni Pro Loco”, cita:
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Art. 5 Legge Regionale n. 11 del 14 giugno 2013: “Veneto marchio turistico”
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Art. 11 Legge Regionale n.11 del 14 giugno 2013, comma 2
La Regione riconosce i seguenti sistemi turistici tematici e territoriali: Venezia e laguna, Dolomiti, Montagna veneta, Lago di Garda, Mare e spiagge, Pedemontana e colli, Terme Euganee e termalismo veneto, Po e suo delta,Città d'arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete.
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La Regione riconosce le attività delle associazioni Pro Loco finalizzate alla valorizzazione delle risorse naturali, culturali e delle tradizioni locali, in particolare quelle relative:
- alle tipicità turistiche e al patrimonio culturale locale ed enogastronomico, folcloristico e delle tradizioni locali;
- all’animazione delle località turistiche e all’attrazione dei turisti; - all’intrattenimento e alla crescita della partecipazione popolare.
Le province gestiscono gli albi provinciali delle associazioni Pro Loco già istituiti ai sensi della normativa regionale vigente e provvedono, con proprio regolamento, a definire le modalità per la loro tenuta. L’albo provinciale delle associazioni Pro Loco è pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, nonché nel portale internet della Regione e delle province.68
Con questo, la Legge Regionale sottolinea le competenze attribuite alle Pro Loco, principalmente collegate all’azione di accoglienza, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. Rimane così, come da legge regionale n.33 del 2002, di competenza delle Province la tenuta degli albi delle Pro Loco oltre alla definizione del loro regolamento e statuto.