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Ruolo di Stato, Regioni ed enti locali nella tutela giuridica del ICH

I.3 Strumenti per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

I.3.3 Ruolo di Stato, Regioni ed enti locali nella tutela giuridica del ICH

La Costituzione italiana, all’art. 9, afferma che la Repubblica “tutela il patrimonio storico e artistico della nazione”30. Questo basterebbe per affermare che spetta all’ordinamento italiano la tutela della cultura in generale, ma, come è stato più volte ribadito, quella del patrimonio culturale non è tanto una materia, ma un valore, che necessita dell’azione congiunta di Stato, Regioni ed enti locali; ogni livello di governo si occuperà del proprio ambito, secondo le funzioni attribuitegli costituzionalmente, la materia culturale, la salvaguardia, la valorizzazione e la promozione richiesta. Lo Stato, come tale, deve attuare una disciplina che garantisca operazioni di tutela univoche, ma allo stesso tempo coinvolga i livelli più bassi di governo (enti locali) nella tutela e valorizzazione del patrimonio cultuale. Di competenza statale rimane il conferimento agli enti territoriali di diverse funzioni in termini di tutela e valorizzazione, mantenendo propri i poteri di controllo ed indirizzo, nonché la facoltà di sostituirsi agli enti locali in caso di inadempienza di questi ultimi. A tale proposito, l’art. 431 del Codice dei beni culturali prevede che il Ministero possa decidere se operare

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Art. 9 Costituzione italiana: La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

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Art. 4 Codice dei Beni Culturali:"Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio Culturale".

1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già conferite alle regioni ai sensi dei commi 2 e 6 del medesimo articolo 5.

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direttamente con azioni di tutela e valorizzazione, oppure demandarne l’esercizio alle Regioni. A seguire, l’art. 532 affronta il tema fornendo diverse soluzioni. Al comma 1 sottolinea, infatti, il principio di cooperazione alla tutela, chiedendo agli enti territoriali la collaborazione con il Ministero, attribuendo loro la facoltà di esprimere esigenze e pareri istaurando un vero e proprio dialogo istituzionale. Il comma 3 sottolinea specifiche funzioni di tutela attuabili dalle Regioni in riferimento a “raccolte librarie private, nonché su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato”. Questa situazione normativa è un’importante opportunità per quelle Regioni che intendono prestare particolare attenzione al patrimonio culturale immateriale DEA ed alla sua tutela, in quanto gli elementi immateriali trovano conservazione proprio in spartiti musicali, fotografie e materiale audiovisivo che possono essere tutelate dalle Regioni.

Tuttavia, il Codice dei beni Culturali, in tutta la sua complessità è difficilmente applicabile al patrimonio intangibile che necessita di essere valorizzato e tutelato in modalità dinamica, ovvero salvaguardandone le conoscenze e la memoria attraverso la loro diffusione. Effettivamente i beni DEA vengono tutelati dal codice nel loro aspetto materiale, ma completamente messi in secondo piano nel loro aspetto immateriale. Potremo affermare, di conseguenza, che chi si occupa della tutela diretta di un bene culturale debba occuparsi anche della sua tutela indiretta, quindi la tutela dello

2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.

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Art. 5 Codice dei Beni Culturali: "Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale".

1.Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati «altri enti pubblici territoriali», cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.

2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni. Qualora l'interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potestà previste dall'articolo 128 compete al Ministero. (comma così sostituito dall'articolo 1 del d.lgs. n. 156 del 2006).

3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», le regioni possono esercitare le funzioni di tutela su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato. (comma così modificato dall'articolo 1 del d.lgs. n. 156 del 2006).

4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta.

5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali. 6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice , in modo che sia sempre assicurato un livello di governo unitario ed adeguato alle diverse finalità perseguite. (comma così modificato dall'articolo 1 del d.lgs. n. 157 del 2006 poi dall'articolo 1 del d.lgs. n. 63 del 2008 e dall'articolo 1 del d.lgs. n. 63 del 2008).

7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza.

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Stato per i beni DEA materiali dovrebbe proiettarsi anche sui beni immateriali. Questa supposizione rimane però infondata e non disciplinata da nessun atto normativo.

Facendo riferimento all’articolo 117 comma 333 della Costituzione italiana che si riferisce all’autonomia statutaria, si attribuisce alle Regioni la facoltà di determinare nei propri statuti specifiche finalità, tra le quali sono presenti quelle di salvaguardia delle peculiarità locali. Rimane di fondamentale importanza il principio di cooperazione che permette una gestione e un controllo nelle azioni di governo ed enti territoriali.

La legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 che riforma l'art. della Costituzione, distingue la tutela e la valorizzazione dei “beni” e promozione ed organizzazione delle “attività”, riferendosi ai beni come memorie ereditate dal passato (cultural heritage) e alle attività come proiezioni verso il futuro (living culture) da promuovere in libertà ed eguaglianza quali espressioni della cratività umana.

Il legislatore statale, assieme a quello regionale sono tenuti, pertanto, a salvaguardare componenti tangibili ed intangibili del patrimonio, oltre a promuovere lo sviluppo della cultura ed incoraggiare il dialogo interculturale. Nello specifico, il Veneto, sul quale ci si concentrerà in seguito, sembra aver recepito questi principi con la nuova legge del 2012, con la quale la regione prende consapevolezza dell'inestimabile valore patrimoniale dei suoi territori e si impegna per assicurarne la salvaguardia e la promozione.