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La legittimazione attiva

Nel documento L'abuso di dipendenza economica (pagine 168-172)

SEZIONE II. LA SANZIONE

2.3 La legittimazione attiva

Per quanto attiene alla legittimazione, assoluta o relativa, a proporre l’azione di nullità, a differenza di quanto accade nella disciplina delle clausole vessatorie, in cui l’opzione per la legittimazione relativa è chiaramente espressa, nulla dice l’art. 9.

Sul punto le considerazioni possono divergere, a seconda che si ritenga, sotto il profilo interpretativo, di poter attribuire il potere di

Così M.R. MAUGERI, L’abuso, cit., pag. 196.

sollecitare l’accertamento dell’esistenza di un abuso di dipendenza economica al giudice o a terzi, oppure lasciare esclusivamente al soggetto leso la valutazione sul mantenimento o meno della relazione contrattuale.

A favore della legittimazione assoluta sembrano pesare, oltre che l’assenza di un’espressa deroga, richiesta dall’art. 1421 c.c. per superare la regola di default fissata, anche la considerazione della posizione di eventuali terzi titolari di un interesse giuridicamente rilevante.

Come è stato correttamente rilevato, poi, l’allargamento della legittimazione potrebbe avere la conseguenza pratica di aumentare le probabilità di enforcement della normativa, altrimenti piuttosto basse ove demandata unicamente alla parte. Coinvolgendo altri soggetti interessati, in altre parole, potrebbe sperarsi nella creazione di un effetto deterrente sul potenziale soggetto abusante.

La dottrina, peraltro, ha ritenuto che, anche a costo di introdurre un forzatura nel testo, l’attribuzione ad agire al solo imprenditore leso sarebbe apparsa più sensibile alla delicata posizione di quest’ultimo, il quale, del resto, è presumibile che sopporti le violazioni nei suoi confronti proprio in quanto per definizione dipendente da quel rapporto. Quindi, solamente al contraente in situazione di dipendenza economica dovrebbe essere riconosciuta la legittimazione a far valere la nullità del patto168. A tale rilievo si aggiunge, poi, l’ulteriore considerazione di fatto secondo la quale “attesa l’inevitabile incidenza

Si veda A. BARBA, op. cit., pag. 352. Si veda, nella medesima ottica, sebbene con

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diversa argomentazione T. LONGU, op. cit., pag. 375, secondo la quale: “Seguendo la logica della tutela del contraente debole, appare coerente escludere la legittimazione assoluta, attribuendo la legittimazione a far valere la nullità al solo contraente in situazione di dipendenza economica: «il carattere protettivo della norma fa poi propendere per la relatività del rimedio, quando anche la norma parli di nullità per meglio garantire l’opponibilità dell’invalidità al terzo, e l’imprescrittibilità dell’azione»” .

dell’accertamento giudiziale dell’abuso di dipendenza economica sui successivi processi di contrattazione, apparirebbe più opportuno lasciare alla parte più direttamente interessata di verificare l’efficacia dello stesso che, alla luce di una valutazione complessiva, tenga conto anche dell’aumento dei costi di negoziazione che ne discenderanno” . 169

Altra parte della dottrina, poi, giunge al medesimo risultato facendo leva sull’analogia rispetto alla disciplina delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori170.

Tali posizioni ci sembrano, per la verità, prendere in considerazione solo ed esclusivamente il profilo di protezione dell’impresa dipendente senza tenere in debito conto il fatto che la protezione offerta a quest’ultima costituisce anche un rimedio per perseguire il più ampio fine della tutela della concorrenza e del mercato171.

Alla luce di tale considerazione sembra che si debba ammettere, in considerazione della natura pubblicistica dell’interesse protetto, il potere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità.

Parimenti non ci sembra da accogliere la posizione secondo la quale dovrebbero considerarsi in ogni caso privi di legittimazione i

Così G. CERIDONO, op. cit., pag. 452.

169

In questo senso F. PROSPERI, op. cit., pag. 320.

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Osserva con acutezza S. POLIDORI, op. cit., pag. 115, dopo aver rilevato che non

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si possa costruire la nullità di protezione come categoria unitaria, come se alla molteplicità degli interventi nei quali la nullità è finalizzata a regolare ed equilibrare il mercato dei beni e dei servizi sia costantemente sottesa la tutela del contraente debole da perseguirsi tramite uno statuto rimediale sempre uguale a se stesso: “Non

pare...che la restrizione della legittimazione attiva ad una delle parti rappresenti una disciplina adeguata alle nullità che, seppur comminate anche in vista della tutela del contraente debole, fanno emergere una pluralità di interessi facenti capo ora a terzi qualificati, ora alla collettività latamente intesa”.

concorrenti lesi sotto il profilo economico dell’eventuale abuso contrattuale. In virtù di tale ricostruzione, infatti, tale esclusione sarebbe direttamente dipendente dal fatto che la disposizione in esame non avrebbe ad oggetto la tutela del mercato in cui il singolo rapporto opera, non potendosi, di conseguenza, rinvenire un interesse autonomo dei concorrenti tale da giustificare la legittimazione a presentare azione di nullità.

Tale opinione, tuttavia, non tiene conto del fatto che qualunque stato di dipendenza economica costituisce una distorsione del mercato. In astratto, dunque, potrebbe dirsi sempre sussistente la legittimazione attiva da parte dei concorrenti. È evidente, peraltro, che in assenza di un’incidenza, quantomeno indiretta, del comportamento abusivo nei loro confronti, difficilmente potrà essere riconosciuto agli stessi un interesse ad agire. Un tale interesse si dovrebbe, però, ritenere sussistente quando l’abuso di dipendenza economica sia tale da avere rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, quando cioè sussistano gli estremi perché possa attivarsi – come espressamente prevede l’art. 9, comma 3 bis – anche su segnalazione di terzi, l’AGCM. Il criterio della rilevanza deve essere inteso solo quale criterio per giustificare l’intervento dell’Antitrust, evitando che tale autorità si attivi, impiegando le proprie risorse per situazioni minimali (il riferimento è alle intese de minimis o Bagatellkartelle). Laddove, dunque, tale abuso possa avere una tale rilevanza, poiché la legittimazione a conoscere della fattispecie è concorrente tra giudice ordinario e Antitrust, nulla ci sembra ostare a che il terzo esterno al rapporto agisca per tutelare il proprio interesse ad operare in un mercato privo di distorsioni172.

È concorde con tale posizione M.R. MAUGERI, op. cit., pag. 203, sebbene fondi

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tale possibilità principalmente sul fatto che, anche ammettendo una tale legittimazione, il soggetto dipendente comunque sarebbe adeguatamente tutelato dalla possibilità di agire per ottenere il risarcimento del danno.

Infine non può ritenersi sussistente la legittimazione attiva dell’impresa dominante in quanto detta legittimazione non ci sembra possa trovare fondamento né nella finalità di tutela della concorrenza e del mercato, né nella mediata finalità di tutela del soggetto debole173, e, laddove gli fosse anche solo astrattamente riconosciuta, potrebbe tradursi in un ulteriore strumento di pressione e di abuso nei confronti del soggetto dipendente, che si potrebbe veder minacciare l’azione di nullità di un contratto che per quanto vessatorio egli ritiene ancora utile. In considerazione, infatti, della tipologia di contratti all’interno dei quali può verificarsi un abuso di dipendenza economica, crediamo che l’azione di nullità che libererà il soggetto dipendente dal “giogo” del soggetto dominante sarà esercitata dal primo solo quale estrema

ratio.

Nel documento L'abuso di dipendenza economica (pagine 168-172)