CAPITOLO III: FORME DI PLEA BARGAINING IN EUROPA E OLTREOCEANO
3.2. La legittimazione del plea bargaining…
Il modello del plea bargaining, a dispetto della sua lunga storia e prevalenza nella giustizia penale americana, resta controverso e, nonostante le numerose modifiche apportate dalle legislazioni statali, da quella federale e dai tribunali, fa ancora gridare a urgenti riforme se non addirittura ad una sua abolizione.
Nell’amministrazione della giustizia penale statunitense esso costituisce la modalità “naturale” e prevalente di definizione dei processi. Vissuto nella “clandestinità” per più di un secolo e mezzo, ricevette, infine, legittimazione ufficiale da parte della Corte
183Diritto contenuto nel quinto emendamento della Costituzione degli Stati Uniti,
secondo cui, “No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a Grand Jury […]”.
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Suprema federale solo nel 1970185. Tra la metà del XIX secolo e i
primi anni del XX secolo, gli Stati Uniti si trasformarono in una nazione dove il plea bargaining divenne il metodo tramite il quale iniziò ad essere risolta la maggioranza dei procedimenti penali. Prima di allora, i processi erano celebrati in forma breve, prestando solo minima attenzione alle formalità riguardanti le prove e le procedure, e spesso senza l’assistenza legale delle parti. La dottrina americana ha evidenziato come i cambiamenti che investirono la struttura del processo americano causarono un aumento del plea bargaining186. L’adozione di queste procedure da parte dei
prosecutors si affermò principalmente per far fronte all’ingente carico di lavoro che stava investendo le principali città americane quali New York, Chicago, e Boston. Fin dalla sua comparsa, quest’istituto fu oggetto di critiche e sollevò preoccupazioni in quanti vedevano nel plea un modo per coartare un potenziale innocente al fine di ottenere la confessione di un crimine, con la speranza di ricevere una ricompensa o attraverso una paventata, “estrema punizione”. Il percorso che ha portato al suo formale riconosciuto dalla legge, è il risultato di una scelta di valore compiuta solo nel 1970 con la sentenza Brady v. United States della
185«Naturalmente le confessioni dei prigionieri sono esistite sin dai tempi antichi, ma
fino al XIX secolo erano relativamente rare e trattate con sospetto dalle corti di Inghilterra e degli Stati Uniti», così Jenia l. TURNER, Plea Bargaining Across Borders:
Criminal Procedure (Law across borders), Wolters Kluwer, 2009, pp. 8-10.
186 As criminal justice systems increase in volume, they turn to negotiated guilty pleas as a primary method to dispose of cases. The prosecution offers reduced sentencing risk to defendants in exchange for more certain and inexpensive convictions. Although such negotiated outcomes are unpopular with the general public, the full-time practitioners who operate the system think of plea bargains as a necessary practice in busy courts. Negotiated guilty pleas have become by far the most common disposition of criminal charges in the United States, and similar practices are becoming more prevalent in other countries. Cfr. Ronald F. Wright, Plea Bargaining, in Encyclopedia of Criminology and
Criminal Justice, G. Bruinsma, D. Weisburd Editors, Vol I, Springer, (2014) pp. 3535-
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Corte Suprema federale, dove ottenne un esplicito riconoscimento e fu espressamente approvato.
In particolare, nella sentenza in esame, si legge che il «plea bargaining è atto grave e solenne da essere accolto con attenzione e discernimento […]. Le rinunce ai diritti costituzionali devono essere atti non solo volontari ma anche informati, compiuti con sufficiente consapevolezza delle circostanze rilevanti e delle probabili
conseguenze»187. L’impellenza di garantire un minimun di libertà
all’imputato, almeno formalmente, è stata ribadita in plurime sentenze della Corte suprema, tra cui la North Carolina v. Alford (da cui ha preso piede la pratica degli Alford Plea), nella quale la Corte ha precisato che per armonizzarsi con i precetti costituzionali il meccanismo deve reggersi su un’opzione resa «scientemente, volontariamente, e con l’assistenza del difensore». Una precisazione che risulta specialmente più opportuna non appena si considerino le possibili conseguenze dell’atto del plea of guilty, il cui effetto è tale da costituire il lascia passare ad una condanna sine iudicio.
Un anno dopo, con la sentenza Santobello v. New York, la stessa Corte manifestava addirittura un atteggiamento di favore verso il plea bargaining auspicandone un’ampia diffusione, poiché «if every criminal charge were subjected to a full-scale trial, the States and the Federal Government would need to multiply the number of judges and court facilities by many times»188. In sostanza, la Corte
Suprema ha da sempre assunto una posizione di favore verso il plea
187 «That a guilty plea is a grave and solemn act to be accepted only with care and discernment has long been recognized. (…) Waivers of constitutional rights not only must be voluntary but must be knowing, intelligent acts done with sufficient awareness of the relevant circumstances and likely consequences», in Brady v. United States, 397
U.S. 742 (1970).
77 bargaining, facendo leva sull’esigenza di preservare e garantire il
buon funzionamento del sistema processuale189.
Attualmente la Federal Rule of Criminal Procedure 11 contempla la disciplina del plea, ribattezzato «plea agreement» per depurarlo dalle connotazioni negative connesse al sapore troppo commerciale dell’espressione tradizionale, e del nolo contendere (non vult o no contest), consistente nel rifiuto di affrontare il dibattimento, senza
avere alcuna valenza probatoria190.