3.3 e la sua applicazione pratica.
3.4. Le profonde differenze tra plea bargaining e l’applicazione della pena su richiesta delle part
È fin troppo evidente che plea bargaining e guilty plea rappresentano le espressioni più compiute di un modo di fare giustizia basato su veri e propri contratti, un “mercheggiamento” sulla scelta di ciò di cui dichiararsi colpevole e a cui fa pendant l’oggetto dell’accordo stesso che potrà essere costituito sia dalla
pena che dalle contestazioni199. Volendo azzardare un rapido
confronto tra il modello statunitense e il patteggiamento italiano, balzano immediatamente agli occhi delle enormi differenze: innanzitutto, è un dato incontestabile che la dichiarazione resa dall’imputato americano costituisce un vero e proprio esempio di autoincriminazione, cioè una piena confessione della sua responsabilità penale idonea, in quanto tale, a paralizzare l’iter
procedimentale200. Invece, il rito alternativo nostrano non è basato
sulla confessione dell’imputato il quale, invero, si limita ad avanzare una richiesta ovvero presta il suo consenso, quando l’iniziativa proviene direttamente dal pubblico ministero. Si riconosce poi al prosecutor un ampio potere discrezionale che spazia dalla possibilità di decidere il quantum di pena alla possibilità di confezionare una contestazione ad hoc per l’accusato. Tale prerogativa è preclusa dal nostro patteggiamento che, viceversa, non si può concretizzare in un accordo sui reati e sulle imputazioni, ma solo sulla misura e specie della pena: tra l’altro, in virtù dei poteri di controllo contemplati nell’art. 444, co. 2, c.p.p., il giudice è
199 Cfr. TULKENS, Una giustizia negoziata?, in Procedure penali d’Europa , a cura di M.
Chiavario, Padova, 1998, p.579.
200 Infatti, secondo FANCHIOTTI, Il processo penale statunitense: un modello complesso da rivisitare, in Giust. it., 1989, 409, il controllo del giudice si riduce, nella pratica, ad
una pura e semplice formalità dato che la sua indagine si sostanzia nel chiedere all’imputato se abbia commesso o meno il reato.
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obbligato a verificare la corretta qualificazione giuridica dei fatti. La contestazione, invero, delle circostanze fa parte, anche in Italia, della “contrattazione” tra accusa e difesa in vista della conclusione di un patteggiamento, tuttavia essa rimane del tutto sottratta ad ogni regolamentazione normativa e, comunque, non interessa gli elementi principali del fatto.
Ulteriore aspetto della comparazione è, senza ombra di dubbio, quello connesso agli effetti premiali conseguenti alla giustizia negoziata. Infatti, un ricco e sostanzioso corredo di effetti premiali è previsto per il patteggiamento nella forma tradizionale. Viceversa, nel sistema di common law, l’aspetto premiale risulta essere alquanto scarno spaziando da una semplice riduzione di pena alla contestazione di un reato meno grave di quello, effettivamente, posto in essere, mentre emerge un netto favore verso le esigenze di deflazione e risparmio di tempo e risorse a scapito dell’enorme sacrificio delle garanzie difensive che l’imputato è costretto ad accettare.
Una delle voci più critiche di questo modello, quella del professor Albert W. Alschuler, nella sua opera Implementing the Criminal Defendant’s Right to Trial, con aspri toni si scaglia contro la pratica del plea bargaining affermando come questa degradi il valore della libertà personale e gli obiettivi della sanzione penale, trattando queste cose come merce da scambiare al fine di ottenere compensi
economici201. Il plea bargaining, secondo Alschuler, porta gli
201 The negotiation process encourages defendants to believe that they have "'sold a commodity and that [they have], in a sense, gotten away with something.' "It sometimes promotes perceptions of corruption. The practice of plea bargaining is inconsistent with the principle that a decent society should want to hear what an accused person might say in his defense-and with constitutional guarantees that embody this principle and other professed ideals for the resolution of criminal disputes. Albert W. Alschuler Implementing the Criminal Defendant's Right to Trial: Alternatives to the Plea Bargaining System, 50 University of Chicago Law Review 931 (1983) pp. 933-934.
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avvocati a considerarsi dei giudici, svuota di significato il principio per cui una società dovrebbe voler ascoltare ciò che una persona ha da dire in sua difesa, mina gli obiettivi di dottrine giuridiche diverse come l’exclusionary rule, il diritto a confrontarsi, di partecipare al procedimento penale, frustrando alcuni dei più importanti obiettivi del due process revolution. Si tratta di obiezioni di carattere giuridico e forse, ancor prima, anche etico.
3.5. Le derive del modello negoziale: nolo contendere e Alford plea
Nell’ordinamento statunitense la Rule 11 delle Federal Rules of Criminal Procedure conserva la distinzione tra guilty plea e nolo contendere per l’esigenza che un “giudice non può accettare una dichiarazione di colpevolezza a meno che non sia soddisfatto della factual basis”202. Invero, nel caso del nolo contendere o nolo contendere plea (affine al nostro patteggiamento), l’imputato, senza confessare espressamente la propria colpevolezza, rinuncia a contestare l’impianto probatorio, manifestando la disponibilità a
subire una sanzione ridotta203. Si evita, così, l’istruzione probatoria
e si passa direttamente alla determinazione della pena da parte del giudice, la cui pronuncia assume il significato di una condanna ed impedisce un bis in idem, ma non riveste – e qui è la differenza
202 «Throughout its history, that is, the plea of nolo contendere has been viewed not as
an express admission of guilt but as a consent by the defendant that he may be punished as if he were guilty and a prayer for leniency. Fed.Rule Crim.Proc. 11 preserves this distinction in its requirement that a court cannot accept a guilty plea 'unless it is satisfied that there is a factual basis for the plea'; there is no similar requirement for pleas of nolo contendere, since it was thought desirable to permit defendants to plead nolo without making any inquiry into their actual guilt», (North Carolina v. Henry C. Alford, 400 U.S. 25, 91 S. Ct. 160, 27 L.Ed 2d 162, 1970), in
https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/400/25.
203 R. ORLANDI, Riti speciali e trattamento sanzionatorio, in AA. VV., Sistema sanzionatorio: effettività e certezza della pena, Atti del Convegno di studio. Casarano- Gallipoli, 27-29 ottobre 2000, Milano, 2002, 257.
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funzionale tra guilty plea e nolo contendere – alcuna efficacia probatoria nei giudizi di danno.
Il consenso “informato” dell’imputato delle conseguenze del suo atto, esonera la parte pubblica dall’onere della prova aggirando qualsiasi questione concernente l’accertamento della sua
colpevolezza o innocenza204.
Costituisce, invece, un prodotto giuridico squisitamente
nordamericano il c.d. Alford plea chiamato anche (paradossalmente) “best interest” plea, che è invece assimilabile al nostro “patteggiamento allargato”. Tale denominazione deriva dalla sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti per il caso North Carolina v. Alford, in cui è stato applicato per la prima volta. Essa ricorre in alcune specifiche tipologie delittuose nonché quando si proceda per un reato punito con pena capitale: a differenza del nolo contendere, non solo l’accusato non ammette la propria colpevolezza, ma espressamente protesta la sua innocenza. Una simile divaricazione di contenuto nelle dichiarazioni dell’accusato è da noi, invero, meno frequente. Per certi versi esso viene visto come una evoluzione del nolo contendere attraverso il quale vengono
ulteriormente enfatizzati l’aspetto contrattualistico del
patteggiamento finalizzato al perseguimento del massimo vantaggio per le parti che può anche consistere nell’evitare la sottoposizione allo stress di una battaglia processuale, oltreché l’inflizione di una pena più severa. Alcune indagini a campione portano a concludere che ricorrono al nolo contendere e all’Alford plea gli autori di ben determinate tipologie criminose:
204 S. VITTORINI GIULIANO, “La richiesta di patteggiamento come espressione di un nolo
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– Reati connessi alla guida di motoveicoli: il fatto che la sentenza emessa con nolo contendere non faccia stato nei procedimenti civili, ad esempio rende preferibile questa opzione per il reato di guida in stato di ebbrezza;
– Criminalità dei colletti bianchi (frodi evasioni fiscali, contrattazioni, reati ambientali), qui si consente di evitare sanzioni interdittive e in secondo luogo si evita all’autore del reato di dover ammettere, attraverso il guilty plea “di aver mentito al popolo americano”;
– Reati sessuali: l’accusato può evitare di dichiararsi colpevole di reati considerati particolarmente odiosi;
Infine l’Alford plea, può essere utilizzato per evitare la pena di morte.
La dottrina italiana ha evidenziato la “disnomia” di questo istituto insieme al nolo contendere rispetto alle regole che governano il processo. In altre parole, queste procedure si mostrano in totale separazione del diritto sostanziale, fissano obiettivi autonomi di effettività e prontezza, che sovrastano l’accuratezza del processo, senza contare la incontenibile deriva cui è destinata la funzione rieducativa della pena applicata nei confronti di chi si protesta innocente solo per evitare una più severa pena anche se di incerta
applicazione205.
205 In questi termini, G. MANNOZZI, Commisurazione e negoziato sulla pena nell’esperienza statunitense: spunti di riflessione con riferimento alla legge n. 123 del 2003, in Patteggiamento “allargato” e giustizia penale, in Peroni (a cura di), Torino,
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