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negoziata e ambito applicativo

2.7. I limiti al patteggiamento della pena per i reati tributar

argomentazioni cfr. MARCHESELLI L’efficacia probatoria nel processo tributario del

patteggiamento penale, cit., p. 135.

156 Cfr. P. TONINI, Manuale di procedura penale, Milano, Giuffrè Editore, 2014, pp.

795-796.

157 Cfr. M. GIALUZ, voce Applicazione della pena su richiesta delle parti, in Enc. Dir.,

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È inevitabile che procedimenti amministrativi e giurisdizionali vertenti sui medesimi fatti storici, ancorché il relativo accertamento faccia leva su differenti precetti ed apparati

istruttori, conoscano momenti di interrelazione158.

Occorre prendere le mosse dalla più recente modifica apportata

dalla disciplina del D.Lgs. n. 158/2015 di revisione delle

sanzioni penali e tributarie in attuazione della legge delega n. 23/2014, che introduce un sistema articolato di circostanze attenuanti e cause di non punibilità, subordinato all'estinzione del debito tributario, nonché una serie di altre recenti novità normative. Il nuovo art. 13 del d. lgs n.74 del 2000, prevede che per i delitti disciplinati nel suddetto decreto, l’applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. può essere chiesta solo quando ricorra la circostanza attenuante di cui al comma 1, ovvero l’estinzione dei debiti tributari mediante pagamento integrale degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle

norme tributarie159. Se il contribuente provvede al pagamento

del debito tributario, questo comportamento – purché tenuto nei tempi richiesti dal legislatore (“prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado”) – non solo chiude il versante tributario della vicenda, ma ha benefici effetti sul versante penale, sia mitigando la pena da irrogare sia

158 V. MASTROIACOVO, Riflessi penali delle definizioni consensuali tributarie e riflessi fiscali delle definizioni bonarie delle vertenze penali, in Riv. it dir. e proc. pen., 2, 2015

p. 142.

159 L'articolo 13 del d.lgs. 74/2000, prima delle modifiche introdotte dalla legge

148/2011, disponeva che le pene previste per i delitti tributari fossero diminuite fino alla metà. Con le modifiche introdotte dalla legge 148/2011 è stato previsto che la diminuzione delle pene, una volta estinto il debito tributario, fosse di un terzo e non più della metà. L. AMBROSI Solo l’estinzione del debito garantisce le

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consentendo l’accesso a istituti deflativi penali. Prima di sondare la legittimità costituzionale di una tale scelta, pare interessante capire le ragioni per cui l’estinzione del debito nei confronti dell’Erario, debba incidere in ambito penale, non ai fini della colpevolezza, quanto della determinazione della pena o della punibilità, in quanto è stata estinta l'obbligazione tributaria o in quanto si è, mediante tale estinzione, riparato ad un danno che attenua la punibilità in relazione al reato contestato. Utile è a tal fine segnalare la relazione di accompagnamento al decreto, secondo la quale l’introduzione di una causa di non punibilità per i reati di omesso versamento e indebita compensazione «trova la sua giustificazione politico criminale nella scelta di concedere al contribuente la possibilità di eliminare la rilevanza penale della propria condotta attraverso una piena soddisfazione dell'erario prima del processo penale». Con riferimento alle differenti ipotesi di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, la causa di non punibilità trova – si legge nella relazione illustrativa - la sua giustificazione nel fatto che si tratta di «situazioni nelle quali la spontaneità della resipiscenza del contribuente, in uno con l'estinzione tempestiva dei debiti, giustifica senza bisogno di ulteriori sanzioni amministrative la rinuncia alla pena da parte dello Stato»160.

Obiettivo prioritario del legislatore, dunque, è ottenere “il pagamento del debito tributario”, mentre la deflazione dei

160Corte di Cassazione, Uff. Mass. Settore penale, Relazione n. III/05/2015, pp.43-44,

reperibile su

http://www.cortedicassazione.it/cassazione- resources/resources/cms/documents/RelIII515.pdf.

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procedimenti speciali rimane un importante obiettivo, ma

subvalente rispetto al ristoro della pretesa erariale161. L’aver

composto il versante conflittuale con lo Stato-erario, semplifica il procedimento penale e mitiga la pena irroganda.

L’interrogativo che potrebbe sorgere in questo scenario è se non

sia contestualmente ipotizzabile una preclusione al

patteggiamento in sede penale, avente ad oggetto il risarcimento del danno della vittima.

I limiti al patteggiamento per i reati tributari, sono stati

recentemente oggetto di giudizio di legittimità costituzionale162.

La questione di illegittimità costituzionale è stata sollevata con ordinanza del 3 dicembre 2013, dal GUP presso il Tribunale ordinario di La Spezia, in relazione al comma 2 bis art. 13 D.Lgs. n. 74/2000 rispetto agli artt. 3 e 24 Cost., nonché in riferimento all'art. 12, comma 2 bis, D.Lgs. n. 74/2000, per contrasto con gli artt. 3, 25, comma 2, e 27 commi 1 e 3 Cost. In particolare, a parere del giudice rimettente la prima disposizione violerebbe sia l'art 3 Cost., poiché determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra soggetti imputati del medesimo reato, a seconda delle rispettive condizioni economiche ed altresì l'art. 24 Cost., limitando il diritto di difesa dell'imputato non abbiente, al quale verrebbe precluso l'accesso al rito speciale limitatamente alla condizione di impossidenza. La Corte non ha accolto alcuna delle

questioni proposte163 e, pur confermando che «l'art. 444 c.p.p.,

161 Così P. CORSO, Gli effetti penali degli istituti deflativi, in Rass. Trib., 2, 2015, p. 466. 162 Corte Cost. n. 95 del 2015, in www.cortecostituzionale.it.

163 Sul punto la Corte ha operato un rinvio a quanto già rilevato rispetto

all'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., rilevando che qualunque norma che imponga oneri patrimoniali per il raggiungimento di determinati fini risulta diversamente utilizzabile a seconda delle condizioni economiche dei soggetti interessati a

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rappresenta la modalità tra le più qualificanti ed incisive, di esercizio del diritto di difesa, afferma che limitare tale facoltà ad una determinata categoria di reati non vulnera il nucleo del predetto diritto». La Corte pertanto, fa salvi i limiti imposti al patteggiamento dal Legislatore del 2011. Certo, subordinare l’accesso al rito al previo pagamento del debito limita fortemente l’accessibilità dell’istituto. Tuttavia potrebbero esservi delle circostanze non sempre individuabili in astratto da rendere conveniente per l’imputato patteggiare la pena anche al fine ad esempio di evitare l’applicazione delle pene accessorie, tra le quali l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ai tre anni, interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque, interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno né superiore a tre, oltre che la mancata

pubblicazione della sentenza164. Di talché sembra davvero

riduttivo considerare il patteggiamento una forma di assunzione implicita di responsabilità.

conseguirli, senza che ciò costituisca necessariamente violazione della Carta Costituzionale.

164 Cfr. MONTEMITRO, Gli effetti del giudicato penale sul processo tributario. Peculiarità dell’istituto di cui all’art. 444 c.p.p., cit., p. 81.

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CAPITOLO III: FORME DI PLEA BARGAINING IN