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Delineati sinteticamente i sistemi di soluzione alternativa delle controversie adottati nei principali Stati europei, si procede ad un’analisi della mediazione fiscale in Olanda, concentrandosi, in particolar modo, sugli studi giuridici svolti dalla dottrina, le cui riflessioni appaiono di notevole utilità, al fine di individuare una possibile evoluzione della disciplina di diritto interno.

Nei Paesi Bassi, la mediazione fiscale è stata trapiantata dal diritto civile al diritto tributario: i due rami dell’ordinamento, tuttavia, sono retti da principi diversi e non risultano tra loro assimilabili, assumendo i concetti una diversa accezione giuridica nelle due branche (ad esempio, come si vedrà in prosieguo323, diversa è la valenza giuridica della riservatezza concordata in un accordo di mediazione).

      

321 V. C. PALAO TABOADA, Il processo tributario in Spagna, in Rivista di diritto

tributario internazionale, 2005, p. 22 ss.

322 Ciò è avvenuto con la LGT del 17 dicembre 2003, n. 58.

La prima applicazione della mediazione olandese nelle controversie fiscali in fase pre-processuale è stata effettuata, per iniziativa dell’Amministrazione fiscale, nel 2002, in applicazione del progetto pilota “Mediazione”324, avviato da parte della camera fiscale del Tribunale di Arnhem325.

Ai fini di tale progetto, l’Amministrazione fiscale aveva formato un certo numero di funzionari del Fisco perché la procedura di mediazione si svolgesse in modo efficace. L’esperimento diede esiti positivi e l’8 maggio del 2002 il Consiglio esecutivo dell’Amministrazione fiscale venne incaricato di indagare le possibilità e gli effetti della mediazione nei conflitti tra le autorità fiscali e i contribuenti: lo studio si concentrò su conflitti specifici in materia di accertamento e riscossione326.

Sulla base di tale ricerca, l’11 giugno del 2003 si decise di avviare un ulteriore progetto pilota sulla mediazione e, contemporaneamente, venne avviato un progetto pilota sulle tecniche di risoluzione dei conflitti in fase di appello, al fine di comporre i conflitti, valendosi di un mediatore per facilitare la comunicazione tra le parti327.

La relazione finale del progetto sulla mediazione nelle controversie fiscali328, evidenziò che:

 la mediazione nell’ 80% dei casi si era conclusa con un accordo;

      

324 M. PEL, De functie van mediation naast rechtspraak, Uitvoering van het landelijk project Mediation Rechterlijke macht,, Justitiële Verkenningen, jaargang 26, nr. 9, 2000, p. 25-40.

325 L. COMBRINK-KUITERS, E. NIEMEIJER e M. TER VOERT, Ruimte voor

mediation, Justitiële Verkenningen, jaargang 29, nr. 8, 2003.

326 Belastingdienst, Opdracht vooronderzoek mediation, maggio 2002.

327 V.M.M. CRIJNS, De rol van mediation in conflicten tussen de Belastingdienst en

belastingplichtigen. Een verkenning, in: N.H.A. Gorissen (red.), Conflicten met de overheid, Verslag van het symposium gehouden te Maastricht op 12 novembre 2004,

Kluwer 2005, p. 58.

328 Belastingdienst/centrum voor proces- en productontwikkeling, Eindrapport Project mediation in fiscale conflicten, terza edizione, gennaio 2005.

 in due terzi dei casi era stata sufficiente una sola sessione;

 il numero di ore di contraddittorio tra le parti era pari, in media, a 4,6 ore;

 la soddisfazione delle parti circa la procedura di mediazione era mediamente buona.

In considerazione di tali risultati, le autorità fiscali il 3 febbraio del 2005 decisero di implementare definitivamente la mediazione quale metodo di gestione dei conflitti con i contribuenti, ritenendo tale procedura idonea alla risoluzione dei conflitti originati da difficoltà relazionali e comunicative tra le parti.

Al riguardo, il Segretario di Stato evidenziò che la mediazione doveva considerarsi come un ulteriore risorsa aggiuntiva ai metodi esistenti di soluzione dei conflitti329 e suggerì il rispetto delle seguenti condizioni: la procedura di mediazione non avrebbe dovuto comportare aggravi burocratici; il numero di mediatori avrebbe dovuto restare immutato (ossia pari a 25); avrebbero potuto essere trattati in mediazione un massimo di 125 casi all’anno.

Ulteriormente, il Ministro delle Finanze decise di investire nel miglioramento della comunicazione e nelle cd. soft skill dei dipendenti dell’Amministrazione fiscale, redigendo proposte concrete per migliorare il procedimento di ricorso330. Inoltre, con provvedimento del ministro delle Finanze del 27 febbraio del 2008331, venne ampliata la possibilità di ricorso alla mediazione, prevedendo l’utilizzo generalizzato di tale procedura nei reclami avverso l’Amministrazione.

Sinteticamente, la procedura di mediazione volontaria olandese è la seguente. Il contribuente e le autorità fiscali possono assumere

      

329 Brief van de Staatssecretaris van Financiën dell’8 aprile 2005, nr. DGB

2005/1109, V-N 2005/21.3.

330 Brief van de Staatssecretaris cit.

l’iniziativa di valersi della mediazione al fine di risolvere un conflitto: ove la controversia risulti mediabile, il coordinatore della procedura informa le relative parti e, se esse optano per tale metodo deflativo, il coordinatore organizza un primo incontro.

In tale fase, viene impiegato un unico mediatore, essendo data ai contribuenti la possibilità di scegliere anche un mediatore esterno332.

Ove invece il mediatore sia interno, si tratterà di un impiegato del Dipartimento fiscale, che opera sotto le regole del NMI. In tal caso, il mediatore interno non potrà essere di fatto o personalmente coinvolto nel conflitto e, a garanzia di imparzialità, dovrà provenire da una regione diversa dalle parti.

Il mediatore riceve gli indirizzi del coordinatore della procedura di mediazione, unitamente ad una breve descrizione della controversia di cui è chiamato ad occuparsi. In tal modo, dunque, si provvede a rendere edotto il mediatore, per evitare che egli inizi la mediazione impreparato: ciò in quanto, già dalla prima sessione di mediazione, il mediatore può discutere la materia del contendere con le parti interessate e adoperarsi perché venga raggiunta una soluzione, attraverso un accordo di mediazione333.

Peraltro, ove le parti non raggiungano tale accordo, la controversia tornerà nella fase in cui si trovava prima del tentativo di mediazione. Durante quest’ultima procedura, la riscossione è di norma sospesa ed egualmente la procedura di opposizione (sospensione temporanea), venendo il ricorso “congelato”.

      

332 Brief Staatssecretaris van Financiën 31 maggio 2005, nr. DGB 2005/2841, V-N 2005/29.2 commentato in J. KASTELEIN e K. VAN KALSBEEK, Wettelijke verankering van mediation?, NTFR 2012/1735.

333<www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/standaard_functies/prive /contact/niet_met_ons_eens/mediation/>.