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2.4 Le caratteristiche della mediazione fiscale statunitense

2.4.3 La riservatezza

Sia il FTS, che la FTM, nonché la PAM sono procedure caratterizzate dalla riservatezza. In particolare, è stabilito che tutte le

      

167 Ad esempio, di grande efficacia potrebbe risultare la mediazione nei contenziosi fiscali azionati da parte di dipendenti ed azionisti di grandi gruppi, in cui controversa è la specifica consistenza economica del gruppo.

comunicazioni che vengono effettuate durante tali procedure siano riservate, salvo che: a) le parti concordino che le informazioni possano essere divulgate; b) le informazioni siano già di dominio pubblico; c) il tribunale ordini di divulgare le informazioni, ad esempio, per dimostrare che si è avuta una violazione della legge.

Peraltro, ai sensi dell’art. 7214 dell’Internal Revenue Code (IRC), gli enti pubblici, a determinate condizioni, hanno facoltà di scambiare reciprocamente le informazioni di cui sono in possesso, sebbene non sussista un obbligo di legge per i funzionari di segnalare ogni reato di cui vengano a conoscenza.

E’ evidente che sebbene garantire la riservatezza durante la mediazione della controversia sia di primaria importanza, non vi è una garanzia assoluta.

Secondo parte della dottrina169questo incide negativamente sulla disponibilità dei contribuenti a consentire la piena divulgazione delle informazioni in loro possesso. Al riguardo, non rileva se vi sia o meno un reale pericolo di violazione della riservatezza, essendo di per se sufficiente anche un mero timore in tal senso.

Del resto, la segretezza assoluta non è mai garantita negli Stati Uniti, neppure nelle procedure di mediazione previste dalle altre giurisdizioni. In generale, la legge impone sempre al mediatore di non garantire la riservatezza quando venga a conoscenza di taluni reati gravi.

Negli Stati Uniti, quindi, indipendentemente dalla riservatezza concordata nell’accordo di mediazione mediante apposite clausole, il contribuente americano corre il rischio che le informazioni rivelate durante tale procedura siano utilizzate a suo danno, ai sensi di legge.

      

169 D. PARSLY, The Internal Revenue Service and Alternative Dispute Resolution:

moving from infancy to legitimacy, Cardozo Journal of Conflict Resolution (677) 2007.

Ciò è chiaramente sancito nell’Information ACT (FOIA). Questa legge stabilisce che gli enti pubblici abbiano l’obbligo di procedere alla comunicazione delle informazioni di cui vengano in possesso in tutta una serie di casi tassativamente stabiliti.

Ciò significa che tutti i documenti forniti all’IRS o ad un mediatore interno possono essere richiesti ai sensi del FOIA, a condizione che ineriscano allo scopo dell’IRS, vale a dire, l’attuazione e la riscossione delle imposte170.

In particolare, il FOIA prevede varie esenzioni alla non divulgazione delle informazioni fiscali fornite dai contribuenti essendo il contrapporsi tra l’interesse alla pubblicità e quello alla riservatezza delle informazioni assunte durante la mediazione fiscale strettamente connesso alla tematica del segreto fiscale.

Negli Stati Uniti, l’impegno tra gli organi di governo di scambiare informazioni in determinate ipotesi previste dalla legge, evidenzia la differenza di posizione sussistente tra i mediatori interni ed esterni. Un mediatore interno ha obblighi di divulgazione che, di contro, non sussistono per un mediatore esterno, non essendo a lui applicabili le disposizioni che impongono la divulgazione tra gli enti pubblici171.

Peraltro, negli Stati Uniti, nel modulo di domanda di mediazione secondo la procedura PAM o FTS, è richiamata la disposizione indicante le ipotesi in cui la riservatezza è necessariamente limitata: il contribuente è, in tal modo, a conoscenza che il mediatore interno è obbligato a rivelare, se del caso, le dichiarazioni che evidenziano determinate violazioni di legge.

      

170In particolare, ai sensi della Section 8: «Unless subject to the [insert statutory

references to open meetings act and open records act], mediation communications are confidential to the extent agreed by the parties or provided by other laws or rules of this State».

171 A.P. MOSTOVOI, Tax Mediation: Is It Just a Test?, Tax Notes International, 2 dicembre 1996, p. 1871 e ss.

Infine, con riferimento al regime di riservatezza durante la mediazione e l’arbitrato in sede di impugnazione negli Stati Uniti, è stabilito per legge che la decisione della Tax Court sia, di norma, pubblica potendo tuttavia l’organo giurisdizionale ritenere opportuno in taluni casi, che la decisione non sia pubblicata nella sua interezza.172

Quanto all’ordinamento interno, una garanzia assoluta di riservatezza delle informazioni rivelate durate la procedura di mediazione è prevista soltanto nell’ambito della mediazione civile.

In tale ambito, in particolare, ex art. 9 del D.lgs n. 28 del 2010173, il mediatore è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento, mentre il successivo art. 10 impedisce l’utilizzo in giudizio delle dichiarazioni rese o delle informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

Nella mediazione fiscale, invece, essendo i mediatori interni, la confidenzialità delle informazioni deriva dalle disposizioni sulla riservatezza cui sono tenuti i pubblici funzionari (ad esempio, sanzionata dall’articolo 326 del codice penale), ma non vi è un espresso divieto di utilizzo nel successivo giudizio delle informazioni acquisite durante la mediazione.

      

172 E’ quanto avvenuto con riguardo al noto contenzioso con la Apple Computer Inc., il cui valore della controversia era pari ad un importo di 114.000.000 $. La Commissione, in tal caso, ha accolto la richiesta di non divulgazione della Apple, supportata da un interesse a non rivelare dettagliatamente le informazioni fiscali della controversia, non pubblicizzandole al di fuori della procedura di arbitrato scelta per la soluzione del contenzioso fiscale.