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3.1 Strumenti deflativi previsti in altri Paesi: l’Australia

3.2.1 La mediazione fiscale

Sino al 1992 vigevano in Australia, in materia di contenzioso, le disposizioni contenute nella Parte V del Taxation Administration Act del 1953 (TAA), poi abrogate e sostituite dalle disposizioni contenute nella parte IVC della suddetta legge. Successivamente vi sono stati taluni emendamenti introdotti dalle cd. Tax Laws Amendaments

(Improvements to Self Assessment) Act (No 2) del 2005.

Invero, la disciplina delle attuali procedure di opposizione agli atti fiscali dell’Amministrazione australiana va individuata oltre che nelle norme di legge, altresì nei documenti di prassi adottati dall’ATO231.

Un contribuente che non si reputi soddisfatto da una “tax

decision” – intendendosi per essa sia la determinazione iniziale

      

230 National Alternative Disputes Resolution Advisory Council, 2009, Alternative Dispute Resolution in the Civil Justice System: Issues Paper, National Alternative Disputes Resolution Advisory Council, Commonwealth of Australia, par. 2.12. <http://www.nadrac.gov.au/www/nadrac/rwpattach.nsf/VAP/(9A5D88DBA63D32A 661E6369859739356)~Link++Issues+Paper++ADR+in+the+Civil+Justice+Syste m.PDF/$file/Link+-+Issues+Paper+-+ADR+in+the+Civil+Justice+System.PDF >.

231 Rilevante in materia è, tra gli altri, l’Australian Tax Office, Draft Taxation Ruling

TR 2010/D10 Income tax: objections against income tax assessments and Australian Tax Office, Taxation Ruling TR 96/12 Income Tax: objections against income tax assessments with respect to income years up to and including 2003-04.

emessa dalla ATO, che la determinazione modificata dall’Amministrazione successivamente al contraddittorio – può formalmente fare opposizione (cd. “obiezione fiscale”) contro di essa, secondo le modalità di cui alla parte IVC del TAA.

L’opposizione deve essere effettuata, a seconda dell’atto impugnato, e in alcune situazioni, in ragione della natura del contribuente, entro un termine variabile di due anni232, quattro anni233

o 60 giorni234 dall’adozione dell’atto dell’ATO .

Peraltro, è prevista la possibilità, anche qualora siano scaduti i termini per opporsi, di poter proporre egualmente opposizione all’atto, purché corredata da una richiesta scritta di trattare l’obiezione come fosse stata presentata tempestivamente.

In tal caso è rimesso al commissario fiscale, cui l’obiezione è devoluta, la facoltà di accogliere la richiesta, che ove non accolta, comporterà la possibilità per il contribuente di proporre appello avverso il rifiuto, secondo le norme contenute nell’AAT.

Per essere valida l’opposizione deve essere presentata nella forma prescritta235, entro il termine stabilito dalla legge e con descrizione dettagliata dei motivi dedotti dal contribuente236.

Il commissario fiscale chiamato a decidere dell’obiezione è un dipendente della ATO, essendo probabile, peraltro, che il decisore sia l’originale responsabile dell’atto che ha dato origine alla controversia - o un funzionario strettamente connesso a colui che lo ha adottato.

      

232 Questo termine si applica ai ricorsi aventi ad oggetto le imposte sul reddito dovute dalla maggior parte delle persone fisiche e delle piccole imprese.

233 Questo termine si applica agli individui che svolgono affari più complessi, aziende, fondi pensione e fondi deposito approvati (ADFS), così come ad altre ipotesi specifiche previste dalla legge, come ad esempio in ipotesi di fringe benefits.

234 Si tratta di un termine residuale, che trova applicazione in tutti gli altri casi.

235 Australian Tax Office, Objection form (tax professionals) (NAT13044), http://www.ato.gov.au/content/60669.htm and Australian Tax Office, Objection form

(for taxpayers) (NAT13471) http://www.ato.gov.au/content/downloads/IND_60644_NAT13471.pdf.

Il commissario è tenuto a pronunziarsi sull’opposizione, adottando un atto chiamato “objection decision” con cui il commissario accoglie (in tutto o in parte) ovvero respinge i motivi per i quali è stata proposta l’opposizione. Al riguardo, mentre la legge non fissa alcun limite di tempo per la decisione del commissario avverso l’opposizione, l’ATO ha stabilito un termine massimo di 56 giorni, prorogabile di ulteriori 14 giorni ove vi sia la necessità di richiedere ulteriori informazioni. Tuttavia, se il commissario non ha preso una decisione avverso l’opposizione del contribuente entro 60 giorni dalla data del deposito della contestazione, o dal giorno in cui il commissario riceve le informazioni richieste relative all’opposizione, il contribuente può intimare il commissario ad adottare una decisione.

Se il commissario non adotta tale decisione entro 60 giorni dalla diffida, essa si intende respinta. In tal caso, il contribuente può ricorrere alla Corte Federale, o avvalersi delle ulteriori procedure di soluzione delle controversie previste innanzi al Tribunale Amministrativo d’Appello (AAT).

Ove l’opposizione non venga accolta, dunque, i contribuenti hanno una duplice possibilità: presentare una domanda per la revisione della decisione innanzi all’AAT, ovvero proporre ricorso contro la decisione al Tribunale federale entro 60 giorni dalla comunicazione della decisione. In entrambe le ipotesi è possibile avvalersi delle procedure di ADR, tra cui la mediazione.

L’obiettivo della mediazione innanzi all’AAT è quello di assistere le parti per raggiungere una soluzione negoziata del caso. In particolare, la funzione del mediatore è volta a favorire le parti nel discutere le questioni controverse ed individuare le possibili opzioni per la risoluzione. Il parere del mediatore non ha efficacia vincolante ai fini dell’esito della controversia, potendo le parti decidere di non addivenire ad un accordo, o di pervenire ad un accordo dal contenuto

diverso. Peraltro, diversamente da quanto accade in Italia, la mediazione innanzi al Tribunale Amministrativo d’Appello è intrapresa volontariamente dalle parti.

Tuttavia, in applicazione di quanto previsto agli artt. 34A (1) e 34B dell’AATA237 il presidente può ordinare che una controversia, o parte di essa, venga risolta in base alle procedure di ADR (tra cui la mediazione).

Ove nel corso della mediazione, le parti raggiungano un accordo formalizzato per iscritto, l’AAT potrà adottare una decisione sulla base di tale accordo, ovvero un atto confermativo di esso. Diversamente, se la questione non viene risolta durante la procedura di mediazione, l’AAT procederà ad un’audizione delle parti.

Al pari di quanto accade in Italia con riferimento alla mediazione civile, le informazioni fornite durante la fase di mediazione non sono suscettibili di essere utilizzate nelle successive fasi processuali, salvo che le parti vi consentano. E’ previsto, inoltre, che colui che ha condotto la mediazione possa successivamente essere ascoltato in merito alla questione, salvo che a ciò si opponga una delle parti.

3.2.2 La mediazione innanzi alla Corte Federale