La risoluzione delle controversie sugli investiment
4.2 Le modalità di risoluzione delle controversie tra gli Stati contraenti La risoluzione in via amichevole.
Le controversie tra Stati contraenti possono riguardare solamente il contenuto dell‘accordo, in particolar modo la sua interpretazione ed applicazione.
Nell‘ambito di tali tipi di controversie non vi sono grosse differenze tra un accordo e l‘altro circa la procedura per la soluzione, essa è sostanzialmente la stessa in tutti gli accordi.
È stabilito, come già accennato, il dovere delle parti contraenti di porre in atto un tentativo di risoluzione attraverso consultazioni amichevoli per via diplomatica181 anche se ciò potrebbe sembrare superfluo alla
179 V. MIGLIORINO., Gli accordi, op.cit, pp.182 ss.
180 Ad esempio , l‘accordo Francia-Malta del 1976 non prevede clausole per le
controversie tra uno Stato contraente ed i cittadini dell‘altro Stato, ugualmente il trattato bilaterale d‘investimento tra Thailandia e Bangladesh del 1988 non stabilisce alcun meccanismo per dirimere le questioni tra una parte contraente ed un investitore, ma solamente nell‘art.10 colloca una clausola risolutiva per le controversie concernenti l‘applicazione ed l‘interpretazione del trattato.
181 In un numero esiguo di accordi la via diplomatica è l‘unica procedura per la
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lue del principio generale di diritto internazionale consuetudinario che impone agli Stati l‘obbligo di cercare di risolvere le controversie negoziando in buona fede182. In realtà, la risoluzione in via amichevole obbliga le parti a consultarsi su ogni aspetto riguardante l‘applicazione del trattato ancora prima che nascano delle controversie, impedendo il sorgere delle stesse183; addirittura in alcuni BITs, la maggior parte conclusi dalla Cina, viene previsto un sistema di consultazioni periodiche come strumento di verifica circa l‘applicazione dell‘accordo184
.
Qualora non si possa pervenire alla soluzione del conflitto in via diplomatica, si prevede, in alternativa, la sottoposizione della controversia alla Corte Internazionale di Giustizia, se entrambi gli Stati parti sono d‘accordo, o, se l‘accordo tra gli Stati in questione non c‘è, ad un tribunale arbitrale ad hoc su richiesta di uno dei due185 .
Italia e Costa d‘Avorio del 1969.
182 Cfr. sentenza della Corte Internazionale di giustizia relativa ai casi North Sea
Continental Shelf, cit, p.3ss.
183 Ad esempio il BIT tra Gran Bretagna-Mongolia del 1991 dove è stabilito
che :‖Disputes between the contracting Parties concerning the interpretation or application of this Agreement should, if possibile, be settled through diplomatic channels ‖.
184 Ad esempio art 11 del BIT tra Repubblica Popolare Cinese e Vietnam del 1992:
1.The representatives of the two Contracting States shall hold meetings from time to time for the purpose of: (a) reviawing the implementation of this Agreement; (b) exchahging legal information and investment opportunities; (c) resolving disputes arising out of investment; (d) forwarding proposals on promotion of investment; (e) studying other issues in connection whit investment.
2.Where either Contracting State request consultation on any matters of Paragraph 1 shall give prompt response and the consultation be held alternately in Beijng and Hanoi.
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Sull‘argomento v. MIGLIORINO, Gli accordi internazionali sugli investimenti. Milano, Giuffrè, 1989.
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4.2.1 L‟arbitrato “ad hoc”. La procedura per la costituzione del tribunale arbitrale e le regole procedurali.
Con l‘arbitrato ―ad hoc‖, le parti convengono nella relativa clausola la disciplina completa del meccanismo arbitrale, e cioè non solo l‘oggetto della competenza arbitrale ma anche la procedura per pervenire alla costituzione del collegio arbitrale che quel tanto di regole per lo svolgimento ad opera degli arbitri.
La clausola di arbitrato ―ad hoc‖ ha una sua diffusione soprattutto nel campo dei contratti di investimento dove la controparte è normalmente o lo Stato destinatario dell‘investimento o un‘entità pubblica o un Ministero: soggetti, questi, meno propensi di una parte privata ad accettare il ricorso ad arbitrati gestiti da istituzioni formatesi nell‘ambito di paesi industrializzati e, come tali, sospettate di una certa propensione a favorire gli interessi delle relative imprese186.
Alcuni accordi bilaterali d‘investimento indicano un tempo limite entro il quale pervenire ad una soluzione amichevole, esempi li ritroviamo nei BITs Svezia-Polonia(1989) e Inghilterra-India(1994) nei quali è previsto un termine semestrale, altri dichiarano più semplicemente che ―deve passare un ragionevole lasso di tempo‖187
.
La maggior parte dei BITs inserisce informazioni dettagliate sulla costituzione del tribunale arbitrale a cui deferire la controversia tra gli Stati.
Solitamente il tribunale è costituito da tre arbitri e viene previsto che ogni Stato designi un arbitro, entro un certo periodo di tempo, solitamente due mesi, dall‘instaurazione della controversia, e che il terzo arbitro, il Presidente del tribunale, sia scelto tramite un accordo
186 Sull‘argomento v. BERNARDINI, L‘Arbitrato Internazionale. Giuffrè ed., 1997. 187 Ad es. art 13 del BIT tra Olanda e Bolivia del 1992.
92 degli arbitri già nominati.
Alcuni trattati bilaterali stipulati da paesi europei includono una clausola che permette alle parti di nominare anticipatamente il Presidente del Tribunale per un termine rinnovabile di cinque anni. Per quanto riguarda la nomina del presidente da parte degli arbitri, se entro un mese dalla loro designazione, questi non abbiano raggiunto un‘intesa sul nome del presidente, il compito di effettuare la nomina è solitamente affidato ad una appointing authority neutrale come il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia188, il Presidente della Camera di Commercio Internazionale189 o il Segretario Generale delle Nazioni Unite190 su richiesta di una delle parti.
In alcuni casi viene designata anche una appointing authority alternativa per intervenire nel caso in cui la persona originariamente designata non è in grado di effettuare la scelta o è cittadina di una delle due Parti contraenti191.
Di norma, per assicurarne l‘imparzialità il presidente non potrà essere cittadino di nessuno dei due Stati contraenti e lo Stato di cui è cittadino non deve intrattenere relazioni diplomatiche con entrambe le parti contraenti192.
Questo stesso meccanismo interverrà nel caso in cui una delle due parti
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Ad es. i BITs: Cina-Giappone (1988), Art.13 ; Svizzera-Polonia (1989), Art.10 ; Germania-Barbados (1994), Art10 ; Italia-Brasile (1995), Art.9.
189
Ad es. i BITs: Israele-Estonia (1994), Art.9 ; Israele-Ukraina (1994), Art.9 .
190 Ad es. i BITs : Francia-Mongolia (1991), Art.11 ; Argentina -Egitto (1992), Art.9. 191 In alcuni accordi viene indicato il Vicepresidente della Corte Internazionale di
giustizia come sostituto del Presidente della Corte.
192 Sull‘argomento v. SACERDOTI, Bilateral Treaties and Multilateral Instruments
on Investment Protection, in Accademie de Droit International, La Haye, Recueil des Cours 1997, The Hague-Boston-London 1998.
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non abbia provveduto, nei tempi previsti, alla designazione del proprio arbitro ciò per evitare intenti ostruzionistici di una delle Parti contraenti che consistono nel ritardare o intralciare la costituzione del tribunale.
Le disposizioni contenute nei BITs sono abbastanza dettagliate, tanto che si occupano anche della ripartizione delle spese procedurali, obbligatorie per le parti contraenti; solitamente è previsto che ciascuna parte si addosserà le spese relative al suo arbitro, mentre le spese relative al presidente saranno divise in parti uguali tra i due Stati ma niente impedisce al tribunale arbitrale di fissare autonomamente una diversa ripartizione delle spese procedurali.
Questo approccio largamente adottato dai paesi europei può far sorgere dei dubbi riguardo l‘indipendenza degli arbitri in quanto esisterebbe un rapporto finanziario tra questi e gli Stati contraenti193, ecco perché i BITs stipulati dagli Stati Uniti cercano di superare tale possibilità stabilendo preventivamente che ogni spesa relativa al procedimento debba essere divisa in parti uguali tra gli Stati contraenti194.
Le disposizioni in merito alle regole procedurali che deve rispettare il tribunale sono abbastanza vaghe, molti accordi autorizzano espressamente il tribunale a decidere in merito alla propria procedura ed elaborare direttamente le regole applicabili195 oppure riferirsi a disposizioni già esistenti come le Regole UNCITRAL.
Alcuni accordi prevedono che il tribunale applicherà le norme dello
193 Sull‘argomento v. REDFERN A., HUNTER M., International Commercial
Arbitration, 1991 ; DOLZER R., STEVENS M., Bilateral Investment, M. Nijhoff, The Hague-Boston-London, 1995.
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Ad es. art 7 del BIT tra Stati Uniti ed Armenia del 1992.
195 Ad es. nei BITs :Cina-Giappone (1988), art.13 (4) (5) ; Olanda-Polonia (1992),
art.12 (7) (8) ; Canada-Trinidad e Tobago (1995), art.XV (5) ; Italia-Russia (1996), art.10 (5).
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stesso BIT o di altri accordi conclusi dalle parti e gli standard procedurali richiesti dal diritto internazionale196
Particolarmente dettagliati sono i BITs statunitensi che specificano anche le regole procedurali da applicare in assenza di accordo tra le parti e solitamente queste sono le regole UNCITRAL.