La risoluzione delle controversie sugli investiment
4.4 Le modalità di risoluzione delle controversie tra Stato ospite ed investitore straniero.
4.4.6 Le Regole UNCITRAL.
In alcuni accordi257 si prevede la costituzione di un tribunale ad hoc o il deferimento della controversia ad una arbitro unico. In questi casi le Parti indicano anche quali regole governeranno l‘arbitrato.
Nella maggior parte dei casi vengono indicate all‘uopo le Regole UNCITRAL approvate approvato dall‘Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre del 1976 con lo scopo di costituire un sistema completo di regolamento-tipo che le parti o i centri di arbitrato potranno richiamare o adottare atto ad evitare gli inconvenienti che possono causare previsioni contrattuali e regolamentari incomplete e contraddittorie258.
Con il richiamo a tale Regolamento le parti di un contratto internazionale sono esonerate dal prevedere minuziosamente il contenuto della clausola arbitrale, poichè i suoi 41 articoli offrono una soluzione precisa ma flessibile259 ai vari problemi che si pongono sia in
256 V. BERNARDINI, op.cit., pp. 164.
257 Il ricorso all‘arbitrato internazionale secondo il Regolamento di arbitrato
dell‘Uncitral è previsto in pochi accordi bilaterali, in gran parte conclusi da Gran Bretagna e Panama. Ad esempio Gran Bretagna – Sierra Leone del 1981, Gran Bretagna – Belize del 1982, Francia – Panama del 1982, Svizzera – Panama del 1983.
258 V. SACERDOTI, Il diritto dell‘arbitrato commerciale internazionale nei nuovi
regolamenti della Camera di Commercio Internazionale e dell‘Uncitral, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 1976, pp.224 ss.
259 L‘art 1.2 del Regolamento ammette la possibilità per le Parti di modificare, tramite
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sede di avvio che di svolgimento del procedimento arbitrale. L‘art 1.1 260
del Regolamento UNCITRAL subordina la sua applicazione ad un richiamo scritto da parte delle Parti e nell‘Annex al Regolamento stesso riproduce anche una clausola-tipo a cui le parti potranno rifarsi261.
Per quanto riguarda la nomina degli arbitri, ove le parti non abbiano previsto nel loro contratto quale sia l‘autorità incaricata, nella loro inerzia (appointing authority), questa è designata dal Segretario Generale della Corte Permanente di Arbitrato dell‘Aia. Tale autorità sarà anche competente a pronunciarsi sulla ricusazione e sulla sostituzione di un arbitro per qualsiasi motivo.
Un secondo momento di intervento dell‘ appointing authority concerne il tema delle spese e degli onorari della procedura; gli artt.38-41 stabiliscono un sistema di consultazione e verifica a questo riguardo per la miglior tutela delle parti contro possibili abusi262.
Il Regolamento UNCITRAL contiene poi due richiami che danno rilievo alla legge di procedura del luogo dell‘arbitrato, il primo
260 Art 1.1 del Regolamento è così formulato: ‖Where the parties to a contract have
agreed in writing that disputes in relation to that contract shall be referred to arbitration under the UNCITRAL Arbitration Rules, then such disputes shall be settled in accordance with these Rules subject to such modification as the parties may agree in writing.‖
261
V. Annex Regolamento UNCITRAL : Model arbitration clause for contracts ―Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this contract, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules.
Note. Parties should consider adding: (a) The appointing authority shall be ... [name of institution or person]; (b) The number of arbitrators shall be ... [one or three]; (c) The place of arbitration shall be ... [town and country]; (d) The language to be used in the arbitral proceedings shall be ... .‖
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all‘art.1.2, il quale fa salve le norme imperative di tale legge263 e il secondo all‘art.32.7264
il quale stabilisce che se la lex loci arbitratus prescrive che il lodo sia registrato dal tribunale arbitrale e questo adempimento va rispettato entro il termine di legge, il che sembra implicare che ogni lodo deve conformarsi alla legge del luogo dove esso è reso265.
In relazione alla legge applicabile l‘art 33.1266
sancisce che le parti sono libere nel selezionare la legge applicabile, ed in caso di mancata scelta il tribunale ha la possibilità di applicare le norme più appropriate alle circostanze del caso.
4.4.7 Il ricorso alle Regole della Camera di Commercio Internazionale.
La Camera di Commercio Internazionale è stata istituita nel 1919 a seguito della Seconda Guerra Mondiale sulla spinta dello spirito di ricostruzione che animava gli Stati che vi avevano partecipato.
La sua nascita deriva principalmente dall‘esigenza di certezza nei rapporti commerciali internazionali, avvertita da un ceto
263
Art 1.2 del Regolamento:‖These Rules shall govern the arbitration except that where any of these Rules is in conflict with a provision of the law applicable to the arbitration from which the parties cannot derogate, that provision shall prevail.‖
264 Art.32.7:‖If the arbitration law of the country where the award is made requires
that the award be filed or registered by the arbitral tribunal, the tribunal shall comply with this requirement within the period of time required by law.‖
265
V. BERNARDINI, L‘arbitrato, op.cit.
266 Art 33.1 : ―:‖The arbitral tribunal shall apply the law designated by the parties as
applicable to the substance of the dispute. Failing such designation by the parties, the arbitral tribunal shall apply the law determined by the conflict of laws rules which it considers applicable.‖
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imprenditoriale privato e pubblico di ogni parte del mondo267.
Il meccanismo arbitrale, predisposto dalla Camera di Commercio Internazionale ha trovato, nel corso degli anni, la più larga diffusione tra gli operatori del commercio internazionale e vede incluse tra le controversie che sono devolute anche quelli tra Stati e investitori privati 268.
In base alle regole della Camera di Commercio Internazionale269 sono quattro i caratteri che contraddistinguono questo tipo di arbitrato270: innanzitutto il tipo di controversia commerciale transnazionale che può essere risolta non è limitata dalla qualità delle parti ( pubblica o privata ), dalla loro nazionalità o dall‘oggetto della loro attività, poi avvocati e giuristi di tutto il mondo possono difendere i loro clienti e le parti possono scegliere arbitri di qualsiasi nazionalità, ancora le sentenze rese in base alla Camera di Commercio Internazionale sono definitive ed inappellabili ed infine la Corte di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale controlla il procedimento sin dalle prime fasi fino alla sua conclusione.
Si parla di arbitrato amministrato, cioè condotto sotto la continua tutela di un‘istituzione ossia la Corte Arbitrale, organo specializzato della Camera di Commercio Internazionale che pur non avendo funzione di arbitro271organizza ed esercita la debita attività di supervisione sul lavoro del tribunale arbitrale, il cui compito è quello di produrre il lodo,
267
V. : BERNINI , L‘Arbitrato Amministrato, Il modello della Camera di Commercio Internazionale, Cedam, Padova, 1996, p.5 ss.
268 Sull‘argomento v. : BOCKSTIEGEL, Arbitration in Disputes between States and
Private Enterprises in the I.C.C, in A.J.I.L., 1965.
269 ICC Regulations.
270 V. BERNARDINI, L‘Arbitrato Internazionale, Giuffrè, Roma, 1997, p.73 ss. 271
V. art 2.1 Rules of conciliation and arbitration of the ICC:‖The Court of Arbitration does not itself settle disputes…‖
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ed a cui spetta quindi il vero potere decisorio.
Permane però una spiccata libertà delle parti nella gestione di alcuni aspetti del procedimento, infatti queste sono libere di determinare la composizione del Collegio, sia nel numero, sia nella scelta dell‘arbitro/i.
Sono libere altresì di concordare il luogo dove si terrà l‘arbitrato indicando anche eventualmente la legge applicabile sia al merito che alla procedura.
Soltanto nel silenzio delle parti , l‘istituzione si sostituisce ad esse e predispone tutte le misure necessarie affinché il Collegio si costituisca e proceda con la massima regolarità ed efficienza e ciò vale anche per la nomina degli arbitri e per gli altri aspetti del procedimento, possiamo concludere quindi che la libertà delle parti sia una libertà vigilata272.
Per le parti che desiderano fare riferimento all‘arbitrato della Camera di Commercio Internazionale il Regolamento richiede l‘inserimento, nei loro contratti a carattere internazionale, della seguente clausola- tipo : ―Tutte le controversie eventualmente derivanti dal presente contratto saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, da parte di uno o più arbitri nominati in conformità di detto Regolamento‖273
.
Per quanto riguarda il riferimento all‘Arbitrato disciplinato dalle regole della Camera di Commercio Internazionale nei BITs alcuni vanno a
272
V. BOND, Relazione in Tavola Rotonda sull‘Arbitrato, presso Associazione Italiana sull‘Arbitrato, Roma 1991 :‖ I Regolamenti nascono dall‘esigenza di evitare che una flessibilità eccessiva possa nuocere alle parti stesse‖.
273
Clausola tipo di arbitrato CCI, raccomandata nel Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato.
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riprodurre fedelmente tale modello di clausola274 mentre altri si limitano a prevedere sic et simpliciter il ricorso all‘ Arbitrato oppure disciplinano in dettaglio le modalità di tale ricorso 275.
Quello della valutazione preliminare sull‘esistenza di una clausola che faccia riferimento alla CCI nell‘atto stipulato dalle Parti è uno dei poteri più rilevanti della Corte, alla quale spetta di informare il ricorrente che l‘arbitrato non può aver luogo se prima facie non esiste tale clausola, o questa non riguardi la CCI; è infatti possibile che la parte convenuta contesti l‘esistenza del compromesso o della clausola compromissoria come previste dagli artt.7276 e 8.3277 del Regolamento,
274
Ad es. nel BIT Francia-Guinea del 1982: ‖Tout differènd relatif aux
investissements entre l‘une des Parties contractantes et un national ou une sociètè de l‘autre Partie contractante sera tranchè dèfinitivemente suivant le Règlemente de conciliation et d‘arbitrage de la Chambre de Commerci Internazionale par un ou plusieurs arbitres nommès conformèment à cè règlement ‖.
275 V. BIT tra Stati Uniti-Haiti del 1983. 276
ICC Rules, Art 7 : Joinder of Additional Parties
1) A party wishing to join an additional party to the arbitration shall submit its request for arbitration against the additional party (the "Request for Joinder") to the Secretariat. The date on which the Request for Joinder is received by the Secretariat shall, for all purposes, be deemed to be the date of the commencement of arbitration against the additional party. Any such joinder shall be subject to the provisions of Articles 6(3)-6(7) and 9. No additional party may be joined after the confirmation or appointment of any arbitrator, unless all parties, including the additional party, otherwise agree. The Secretariat may fix a time limit for the submission of a Request for Joinder.
2) The Request for Joinder shall contain the following information: a) the case reference of the existing arbitration;
b) the name in full, description, address and other contact details of each of the parties, including the additional party; and
c) the information specified in Article 4(3) subparagraphs c), d), e) and f).
The party filing the Request for Joinder may submit therewith such other documents or information as it considers appropriate or as may contribute to the efficient resolution of the dispute.
3) The provisions of Articles 4(4) and 4(5) shall apply, mutatis mutandis, to the Request for Joinder.
4) The additional party shall submit an Answer in accordance, mutatis mutandis, with the provisions of Articles 5(1)-5(4). The additional party may make claims against any other party in accordance with the provisions of Article 8.‖
277 ICC Rules, Art 8.3 : ―Before the Secretariat transmits the file to the arbitral
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o ritenga di non aderire all‘istanza d‘arbitrato proposta dal ricorrente in assenza di convenzione arbitrale278.
Nella pratica, risultando assai infrequentemente che una parte operi una chiamata in arbitrato in totale assenza di clausola compromissoria o di compromesso, la Corte sembra quasi storicamente orientata verso un esito positivo del giudizio prima facie.
Per quanto riguarda la previsione regolamentare sul diritto applicabile al merito della controversia, questa è oggi contenuta nell‘art.17, il cui tenore è del tutto scontato quando dispone che le parti sono libere di scegliere il diritto applicabile279.
Lo stesso art.17 dispone che, in mancanza di concorde determinazione delle parti, gli arbitri applicano le regole del diritto sostanziale che ―ritengono più appropriate nel caso di specie‖, sottovalutando forse i sistemi di conflitto internazionalprivatistici sviluppatisi in tutti i paesi civilizzati e la cui conoscenza sarebbe lecito attendersi da arbitri internazionali280
Per quanto riguarda il lodo finale, viene inizialmente predisposto solo un progetto , da sottoporre alla approvazione della Corte di Arbitrato. Dopo l‘approvazione, il lodo può essere ufficialmente emanato, ed una volta sottoscritto è notificato alle parti a cura del Segretariato(art.28);
mutandis, to any claim made: Article 4(4) subparagraph a); Article 4(5); Article 5(1) except for subparagraphs a), b), e) and f); Article 5(2); Article 5(3) and Article 5(4). Thereafter, the arbitral tribunal shall determine the procedure for making a claim.‖
278 V. BERNINI, L‘arbitrato op.cit, pp.43 ss.
279 ICC Rules, Art.17.1 : ―The Parties shall be free to agree upon the rules of law to
be applied by the Arbitral Tribunal to the merits of the dispute. In the absence of any such agreement, the arbitral Tribunal shall applly the rules of law which it determines to be appropriate.‖
280 V. HABSHEID, La giurisdizione arbitrale della Camera di Commercio
Internazionale. Osservazioni sul nuovo Regolamento del 1998. in Rivista dell‘arbitato, 1999, pag.650 ss.
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la sua esecuzione coattiva segue naturalmente le modalità previste dal diritto nazionale applicato di volta in volta281 .