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I tentativi di conclusione di un Accordo Multilaterale sugli Investimenti.

Nel documento Investimenti ed accordi internazionali (pagine 137-140)

La risoluzione delle controversie sugli investiment

5.4 L‟evoluzione dei mercati negli anni ‟80 e l‟esigenza di uno sviluppo normativo in tema di Investimenti Diretti Esteri.

5.4.1 I tentativi di conclusione di un Accordo Multilaterale sugli Investimenti.

La grande diffusione degli accordi bilaterali, l‘adozione di convenzioni multilaterali di carattere regionale o settoriale, di strumenti internazionali non vincolanti, di nuove leggi sugli investimenti stranieri ed in particolare la grande affinità contenutistiche che si riscontrano in tanti atti formalmente distinti gli uni dagli altri per origine, natura ed efficacia hanno portato a ritenere che ormai vi fosse un‘omogeneità di posizioni tra gli Stati tale da rendere possibile la conclusione di una convenzione multilaterale che si occupasse della materia degli Investimenti stranieri a trecentosessanta gradi superando

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le difficoltà precedentemente incontrate, la maggior parte delle quali derivavano dalla convinzione di alcuni Stati sul fatto che gli investimenti stranieri rappresentassero uno strumento di sfruttamento economico e come un segno di colonizzazione politica che non come un fattore di crescita delle varie economie nazionali.

Sulla base di tali considerazioni, i governi dei 29 paesi facenti parte dell‘ OCSE decisero nel 1995 di dare l‘avvio ai negoziati per la conclusione dell‘Accordo Multilaterale sugli Investimenti (AMI) ciò in quanto tale organismo si è sempre interessato a questioni inerenti gli investimenti, tanto più che i paesi membri rappresentano i principali investitori e ricettori di investimenti. Inoltre, la presenza di numerose regolamentazioni antecedenti dell‘Organizzazione stessa garantiva, in un certo qual senso, dall‘approvazione di misure discriminatorie o dall‘introduzione di restrizioni o barriere al commercio.

I negoziati per l'Accordo multilaterale sugli investimenti sono stati formalmente avviati dal Consiglio ministeriale dell'OCSE a maggio 1995, sono iniziati in via definitiva a settembre dello stesso anno e sono stati condotti da un gruppo di alto livello negoziale composto da funzionari dei paesi membri dell'OCSE, l‘ obiettivo prefissato era di concludere i negoziati in due anni. Vennero invitati a partecipare, in qualità di osservatori , alcuni paesi non membri dell‘OCSE318

.

Nelle previsioni dei negoziatori, l‘Accordo sarebbe stato aperto all‘adesione di Stati non membri dell‘OCSE e di altri soggetti internazionali desiderosi e capaci di tener fede agli obblighi da esso previsti319.

318

Tali paesi erano Argentina, Brasile, Cile, Hong Kong (Cina), Repubblica Slovacca (attualmente membro) e, in una fase successiva, Lettonia, Lituania e Singapore.

319

Cfr. OECD, Negotiating Group on the Multilateral Agreement on Investment (MAI), Accession, in The Multilateral Agreement on Investment Draft Consolidated

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L‘idea di base era quella di risolvere il problema della difficoltà di applicazione di un codice di condotta in tema di investimenti dovuta all‘assenza di una regolamentazione ed un‘autorità sovranazionale a cui riferirsi, introducendo una procedura vincolante per la risoluzione delle controversie320 .

Nello specifico, tre erano gli obiettivi principali che attraverso MAI si intendevano perseguire: l‘elaborazione di regole vincolanti in modo tale da assicurare condizioni eque di concorrenza per gli investitori nazionali ed internazionali da parte delle autorità, nonché un trattamento coerente degli Investimenti Diretti Esteri come valido strumento di internazionalizzazione produttiva; un meccanismo efficace per garantire l‘applicazione delle obbligazioni tra le parti che stipulino un accordo ed eventualmente tra l‘investitore stesso e le autorità del paese ospitante ed infine norme di liberalizzazione e protezione degli investimenti applicabili in tutti i paesi membri dell‘OCSE e in grado di influenzare e incoraggiare le riforme in materia nei paesi non membri.

In particolare, per garantire più alti livelli di liberalizzazione, il progetto prevedeva l‘applicazione dei principi standstill e rollback. In virtù del primo veniva vietato alle Parti contraenti di introdurre nuove e più restrittive eccezioni che limitassero l‘applicazione degli

Text, 22 Aprile 1998, doc. DAFFE/MAI(98)7/REV1, pag. 102, art. 1: ―This Agreement shall be open for accession by any State, regional economic integration organisation, and any separate customs territory which possesses full autonomy in the conduct of matters covered by this agreement, which is willing and able to undertake its obligations on terms agreed between it and the Contracting Parties acting through the Parties Group‖.

320 Come si legge nel Preambolo del Draft Multilateral Agreement on Investment,

l‘intento è quello di ―to establish a broad multilateral framework for international investment with high standards for the liberalisation of investment regimes and investment protection and with effective dispute settlement procedures.‖

V. OECD, Negotiating Group on the Multilateral Agreement on Investment (MAI), Preamble, in The Multilateral Agreement on Investment Draft Consolidated Text, 22 Aprile 1998, doc. DAFFE/MAI(98)7/REV1, pag. 7.

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standard di trattamento previsti dal MAI; con il meccanismo rollback, invece, si faceva riferimento al processo di liberalizzazione tramite cui conseguire la riduzione e l‘eliminazione progressiva di eventuali misure non conformi all‘Accordo.

Il progetto del MAI, formulato sulla base delle norme contenute in altri strumenti adottati in ambito OCSE, nei BITs, nel NAFTA e nello European Energy Charter Treaty321, prevedeva infatti disposizioni

relative all‘ingresso, allo stabilimento ed al trattamento degli investimenti stranieri, in particolare i principi del trattamento nazionale e la clausola della nazione più favorita, gli standards in tema di protezione degli investimenti e la liberalizzazione delle misure relative al diritto d‘ingresso e dei performance requirements322

, nonché un sistema di risoluzione delle relative controversie, destinati ad assumere carattere legalmente vincolante per gli Stati firmatari dell‘accordo. L‘Accordo avrebbe dovuto regolamentare probabilmente anche aspetti relativi agli investimenti la cui disciplina è generalmente trascurata a livello internazionale , quali ad esempio la partecipazione di investitori stranieri ai programmi di privatizzazione promossi dallo Stato ospite, l‘esistenza di monopoli e imprese pubbliche, la concessione di incentivi agli investimenti.

Nel documento Investimenti ed accordi internazionali (pagine 137-140)