• Non ci sono risultati.

Il ruolo delle istituzioni europee per il raggiungimento di una “politica globale europea sugli investimenti”

Nel documento Investimenti ed accordi internazionali (pagine 33-38)

41In argomento v. in generale BENEDEK, MARRELLA, DE FEYTER, Economic

Globalisation and Human Rights, Cambridge, 2011.

34

A seguito del riconoscimento in capo all'Ue delle competenze in materia di investimenti diretti esteri, la Commissione ha presentato il 7 luglio 2010 un documento riguardante lo sviluppo di una politica europea sugli investimenti43 il cui scopo principale è di ―esaminare il modo in cui l'Unione potrebbe elaborare una politica d'investimenti internazionali suscettibili di migliorare la competitività dell'Ue‖44. La Comunicazione indica come la realtà economica europea sia nel tempo stesso ―la prima destinazione e la prima fonte per gli Investimenti diretti esteri‖.45

Questo particolare pone l'Ue in una posizione delicata sul piano internazionale, attribuendole un maggior potere di contrattazione di accordi sulla promozione e protezione degli investimenti rispetto ai singoli Stati membri.

Per quanto riguarda questi ultimi, ogni Stato mantiene il controllo sulle decisioni riguardanti gli strumenti di promozione, protezione, garanzia e assistenza sempre in conformità con la politica commerciale comune ed, in generale, la legislazione europea.

La Commissione dichiara che intende focalizzare la sua attenzione alla conclusione di accordi con Paesi in cui gli investimenti diretti esteri sono più sviluppati, in modo da facilitare questi tipi di negoziati. Tali Paesi devono rispondere a determinati requisiti in termini economici e dal punto di vista politico-istituzionale il clima deve essere sicuro e affidabile. È un tipo di valutazione che deve essere fatta caso per caso, considerando le singole peculiarità di ogni Stato controparte e ciò va ad escludere l'ipotesi di un modello unico per i BITs tra Ue e Paesi Terzi.

43Commissione Europea, ―Verso una politica globale europea sugli investimenti:le

linee di principio della Commissione europea‖, COM(2010) 343, 7 luglio 2010.

44

Ibidem, par.1

35

L'obiettivo principale rimane quello di garantire ai soggetti europei che intendono investire all'estero, un grado di protezione particolare che assicuri un trattamento giusto ed equo rispettando le politiche europee in materia di tutela ambientale, di sviluppo, di concorrenza e salute, nonché la promozione dello stato di diritto, dei diritti dell'uomo e dello sviluppo sostenibile così come specificato agli artt 205 TFUE e 21 TUE.

Per quanto riguarda il problema controverso della risoluzione delle controversie, in particolare tra l'investitore e lo Stato ospitante l'investimento, la Commissione sancisce che la linea guida deve essere il principio di non discriminazione ed individua nell'arbitraggio internazionale uno strumento atto a garantire tale principio nonché già sistema condiviso e ampiamente utilizzato in tutti i BITs europei. In risposta alla comunicazione della Commissione, il Consiglio pubblica un documento intitolato ―Conclusioni su una politica globale europea degli investimenti internazionali.‖46

Il Consiglio fa leva sulla protezione degli investitori europei, indicando come sia necessaria una maggiore attenzione su questo aspetto ed in particolare sui meccanismi per la risoluzione delle controversie.

Dal canto suo il Parlamento con la Risoluzione n°220347 dichiara che è consapevole delle difficoltà che l'UE deve affrontare davanti all'attribuzione di una nuova competenza in materia di investimenti diretti esteri, prima di tutto la gestione dei BITs esistenti e soprattutto una chiara definizione della politica europea in merito. Esso chiede di non essere escluso dalla definizione dei principi da introdurre nei futuri

46Consiglio, ―Conclusion in a comprehensive international investment policy‖ 3041°

Incontro del Foreign Affairs Council, 25 ottobre 2010.

47Parlamento Europeo, ―Risoluzione sulla futura politica europea in materia di

36

accordi e di partecipare attivamente nelle fasi di negoziazione con gli Stati terzi.

Il Parlamento critica alla Commissione di essersi focalizzata, nella Comunicazione, esclusivamente sulla protezione dell'investitore, mentre sarebbe stato auspicabile indirizzare gli sforzi anche sulla definizione e regolamentazione di una politica coerente con lo sviluppo . Lo sviluppo è legato anche all'eliminazione delle disparità tra i diversi BITs europei, per l'eliminazione delle differenze e la creazione di un modello europeo per gli accordi bilaterali per la promozione e protezione degli investimenti negoziati dall'Ue o dagli Stati membri con l'inserimento anche di disposizioni che rientrino nel campo della protezione ambientale e sociale .

Altro aspetto fondamentale su cui la Commissione cerca di fare chiarezza è quello relativo ai BITs degli Stati membri attraverso la c.d. ―Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi da Stati membri con Paesi Terzi in materia di investimenti.‖48

La Proposta introduce un regime legale entro il quale gli Stati membri sono autorizzati a mantenere in vigore o concludere BITs con Paesi terzi: gli Stati membri devono notificare gli accordi già in vigore e quelli che intendono far entrare in vigore entro un mese dall'attuazione del regolamento. La lista degli accordi così notificati e autorizzati deve essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Commissione che, dopo una consultazione con gli Stati membri considerati, deve revisionare la stessa lista in base a tre diversi criteri:

― a) sono incompatibili con il diritto dell'Unione per ragioni diverse da quelle derivanti dalla ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri;

37

b) coincidono in parte o del tutto con un accordo vigente tra l'Unione e il Paese terzo in questione e quest'ultimo accordo nom affronta specificamente la questione della sovrapposizione;

c) costituiscono un ostacolo allo sviluppo e all'attuazione delle politiche dell'Unionee in materia di investimenti, in particolare della politica commerciale comune.‖49

In sostanza la revoca dell'autorizzazione al mantenimento o all'entrata in vigore di un BIT concluso da uno Stato membro con un Paese terzo deriva da un'incompatibilità con il diritto europeo.

La proposta prevede ancora un dovere di informazione in capo agli Stati membri i quali devono costantemente aggiornare la Commissione su qualsiasi incontro avvenuto per la stipulazione di un accordo bilaterale di promozione e protezione degli investimenti ed anche su qualsiasi richiesta di risoluzione di controversie presentata nel quadro dell'accordo, in modo da garantire una difesa efficace e la partecipazione della Commissione al procedimento.50

Il meccanismo prospettato risulta compatibile anche con il diritto internazionale in quanto va a tutelare i diritti degli Stati terzi stabiliti da tali accordi e la ratio è simile a quella che sottende l‘art 351 TFUE: gli obblighi discendenti dal diritto dell‘Unione dopo la conclusione degli Accordi, non incidono – temporaneamente – sui rapporti

49

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi da Stati membri con Paesi Terzi in materia di investimenti,art 5.

50

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi da Stati membri con Paesi Terzi in materia di investimenti, art 13.

38 internazionali da essi disciplinati51.

La Proposta della Commissione è stato oggetto di analisi e commento da parte di Parlamento Europeo e Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria52 ed è stato attuata attraverso l'adozione di un regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio.53

2.8 Contrasti tra Commissione e Parlamento sulla creazione di

Nel documento Investimenti ed accordi internazionali (pagine 33-38)