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3.2 La causa del patto

3.2.3 Negozio multifunzionale?

L’impossibilità di ricondurre il patto di famiglia ad uno dei modelli contrattuali tipici non impedisce di dare una qualificazione più precisa al suo profilo funzionale attraverso un esame della legge nel suo complesso, prendendo in considerazione il modo in cui le varie disposizioni del Capo V-bis si intrecciano per dar vita ad un negozio giuridico in grado di attuare interessi giuridici diversi.

169 Aa. Vv., Il patto di famiglia, a cura di G. Palermo, G. Giappichelli Editore, 2009,

p. 100

170 G. Petrelli, La nuova disciplina del patto di famiglia, in Riv. notariato, fasc.2,

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Gli elementi da prendere in considerazione per tentare di tratteggiare il profilo causale di questo contratto sui generis sono la definitiva tacitazione delle ragioni dei non assegnatari e l’assenza di un corrispettivo rispetto all’attribuzione patrimoniale. Nell’individuazione di questi elementi imprescindibili che consentono di trasferire gratuitamente e definitivamente il complesso produttivo con la contestuale tacitazione dei legittimari si coglie l’essenza del patto di famiglia, capace di realizzare una pluralità di interessi diversi attraverso un unico negozio giuridico171.

Partendo dall’ultimo fra gli elementi meritevoli di essere considerati per l’inquadramento causale del patto, opinione ormai consolidata in dottrina è quella che considera il patto di famiglia contraddistinto da gratuità. La tesi assolutamente minoritaria172 che affermava la possibilità di applicare il patto anche ai negozi a titolo oneroso non può essere seguita per due ordini di motivi: da un lato, l’esonero da collazione e riduzione sancito all’art. 768-quater, quarto comma, c.c. è sufficiente a qualificare il trasferimento in termini di liberalità; dall’altro, il fatto che un trasferimento a titolo oneroso non avrebbe necessitato di una disciplina particolare in grado di assicurare stabilità al patto173. Maggiori incertezze si hanno nello stabilire se il

patto di famiglia rappresenti una liberalità ovvero un contratto a titolo gratuito. Se si segue quel principio per cui tutti gli atti di liberalità sono gratuiti ma non tutti gli atti gratuiti sono liberalità, si deve poi distinguere in questi termini: le liberalità sono contraddistinte dall’arricchimento del destinatario e dal contemporaneo

171 Tra gli altri si veda F. Volpe, Patto di famiglia, in Il Codice civile Commentario,

P. Schlesinger – D. Busnelli, Giuffrè Editore, 2012, p. 133 e ss.

172 Opinione isolata quella di Fietta, Patto di famiglia, in CNN Notizie, 14 febbraio

2006.

173 Queste le argomentazioni con cui G. Petrelli, La nuova disciplina del patto di

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depauperamento dell’autore dell’atto liberale senza la volontà di perseguire un interesse patrimoniale; viceversa, gli atti gratuiti sono sempre correlati a un sotteso interesse patrimoniale del disponente. Ciò che identifica liberalità e atto gratuito sarebbe, quindi, l’interesse sottostante l’operazione giuridica cui ci si riferisce. Così, il negozio gratuito è sempre funzionalmente caratterizzato da un interesse patrimoniale del soggetto che esegue la prestazione mentre nella liberalità tale interesse mancherebbe. Secondo la dottrina più convincente, l'attribuzione patrimoniale avente ad oggetto l'azienda (o le partecipazioni) denota una causa liberale (spirito di liberalità o

animus donandi). Essa però si inquadra nell'ambito di una funzione

complessa, che postula la compresenza di ulteriori attribuzioni patrimoniali a favore dei legittimari174. L'attribuzione patrimoniale effettuata dall'imprenditore ai discendenti tramite il patto di famiglia non può nemmeno essere qualificata come atto gratuito non liberale, poiché, anche in questo caso, non nascerebbe dall'attribuzione gratuita alcun bisogno di negare l’utilizzo dell’azione di riduzione e della collazione175.

Veniamo adesso all’aspetto della definitiva tacitazione delle ragioni dei legittimari non assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni sociali. Momento fondamentale della genesi del patto di famiglia è l’accordo intercorso fra le diverse parti in ordine all’ammontare dell’obbligo di liquidazione, accordo che permette di operare il passaggio generazionale dei beni produttivi auspicato dalla

174 In questo senso, B. Inzitari, Il patto di famiglia: negoziabilità del diritto

successorio con la legge 14 febbraio 2006, n.55, G. Giappichelli Editore, 2006, p. 60 e ss.

175 Per la tesi opposta, si veda Andrini, Il patto di famiglia: tipo contrattuale e forma

negoziale, in www. filodiritto.com, per il quale il disponente che stipula il patto di famiglia non sarebbe propriamente mosso da un mero intento di arricchimento dell’assegnatario, come nel caso della liberalità, ma piuttosto dall’interesse di garantire la continuità e la produttività dell’impresa. Così ragionando, il patto di famiglia verrebbe a configurarsi più come negozio gratuito non liberale che come una liberalità vista l’assenza dell’animus donandi.

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riforma con il consenso e l’approvazione dei non assegnatari. Ed assurge a momento fondamentale poiché, senza il rispetto delle istanze di tutela dei legittimari, la disciplina sarebbe irragionevolmente sbilanciata verso le ragioni dell’impresa, considerata la vistosa deroga alle ordinarie regole di successione operata dall’art. 768-quater, ultimo comma, c.c., con la conseguenza che, in caso di mancata liquidazione, tale trattamento di favore verrà meno e i legittimari “non liquidati” potranno tornare ad esperire i rimedi tipici della collazione e dell’azione di riduzione176.

Quanto detto non fa altro che ribadire il carattere gratuito e liberale del negozio in parola: il fatto poi che il patto di famiglia implichi una causa liberale non significa che si tratti di un atto di donazione in senso stretto, poiché il concetto di liberalità non comprende soltanto quello di liberalità donativa ex art. 768 c.c., ma anche una serie di altri atti che hanno in comune la caratteristica di realizzare gli stessi effetti della donazione (impoverimento di chi li compie e arricchimento di chi ne beneficia)177. Si tratta delle cd.

liberalità non donative di cui all’art. 809 c.c. (come ad esempio, la costituzione di fondo patrimoniale con beni di un terzo o di uno solo dei coniugi). Che non ci si trovi di fronte ad una donazione sarebbe, inoltre, dimostrato dall’avvertito bisogno del legislatore di inserire nella nuova disciplina una norma sulla forma del patto. Se, infatti, fosse stata presupposta la natura donativa del patto, di tale disposizione non vi sarebbe stata alcuna necessità dato che il requisito formale è già

176 F. Volpe, Patto di famiglia, in Il Codice civile Commentario, P. Schlesinger – D.

Busnelli, Giuffrè Editore, 2012, p. 142 e ss.

177 A. Angrisani, Salvatore Sica, Il patto di famiglia e gli altri strumenti di

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sancito per il contratto di donazione all’art. 782 c.c., una disposizione che in tal caso sarebbe stata applicabile anche al patto di famiglia178.

In definitiva, mi sembra preferibile l’opinione di chi179 ritiene

che pur trattandosi di causa liberale il patto di famiglia vada inquadrato nell’ambito degli atti a causa complessa e rappresenti, di fatto, un negozio multifunzionale, il cui profilo causale sarà determinato in concreto dalle parti coinvolte nell’operazione economica globalmente intesa. Sarà allora più corretto accettare la sua funzione ex ante parzialmente indeterminata e il fatto che la sua struttura sia modellata dall’iniziativa dei privati coinvolti nell’operazione. La struttura variabile del patto permette di realizzare interessi diversi a seconda dell’esistenza o meno di legittimari da liquidare: i beneficiari della liquidazione rappresentano autonomi centri di interesse con i quali imprenditore e assegnatario dovranno negoziare l’attribuzione patrimoniale loro dovuta, che dovrà risultare idonea a determinare un loro disinteressamento per l’oggetto del trasferimento.

In conclusione, coordinando quanto appena detto con la necessaria presenza di tutti i legittimari alla stipula, si desume che la presenza di questi ultimi è elemento caratterizzante il profilo causale del patto di famiglia. Se quindi la funzione della normativa è quella di assicurare il passaggio generazionale dell’impresa, nel delicato rapporto tra le esigenze di continuità e efficienza del bene produttivo, da un lato, e di tutela delle ragioni dei legittimari coinvolte nella vicenda traslativa, dall’altro, la partecipazione dei legittimari all’attività di negoziazione diventa elemento costitutivo essenziale della fattispecie e caratterizzante il profilo causale poiché viene concepito come un fattore di compensazione rispetto alla perdita da

178 L. Carota, Il contratto con causa successoria. Contributo allo studio del patto di

famiglia, CEDAM, 2008, p. 134-135

179 Tra gli altri, si veda G. Petrelli, La nuova disciplina del patto di famiglia, in Riv.

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parte di questi soggetti delle azioni in materia successoria, quale effetto legale del contratto.

3.3 Il formalismo negoziale