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ORIGINE E LEGAME TERRITORIALE 92

Nel documento Il Pane tra Tradizione e Innovazione (pagine 93-99)

3   IL PANE TRA TRADIZIONE, ORIGINE E SALUTE 69

3.4   ORIGINE E LEGAME TERRITORIALE 92

Parlando di origine e legame territoriale è opportuno chiarire alcuni aspetti connessi alla relazione tra: prodotti tipici, prodotti che sono denominati ricorrendo a un nome geografico e prodotti il cui nome geografico è protetto mediante tutela giuridica. La figura 8 riporta i tre insiemi sopra citati.

Figura 8 - Prodotti tipici, prodotti con nome geografico e prodotti a indicazione e denominazione geografica

Fonte: Arfini F., Belletti G., Marescotti A., Prodotti Tipici e Denominazioni Geografiche: Strumenti di tutela e valorizzazione, Edizioni Tellus, 2010, p. 30.

Osservando la figura è possibile vedere che non c’è perfetta coincidenza tra l’insieme che rappresenta i prodotti tipici e quello dei prodotti denominati ricorrendo a un nome geografico. Ci sono dei prodotti che possiedono le caratteristiche costituitive dei prodotti

tipici, ma non sono identificati da un nome geografico poiché gli attori del sistema di produzione non hanno ancora preso coscienza della specificità del proprio prodotto. Con l’allargamento della scala geografica degli scambi è stata maggiormente sentita la necessità di identificare il prodotto in base alle caratteristiche che lo legano al territorio. Parlare di indicazione di provenienza significa specificare che il prodotto è stato realizzato in una determinata regione geografica (rappresenta il concetto del “Made in”). I prodotti con indicazione geografica “sono invece, prodotti che oltre a essere tipici portano un nome geografico. Soltanto alcuni dei prodotti con indicazione geografica sono ‘regolati e protetti’ sulla base di uno schema giuridico

sui generis che richiede un legame particolarmente intenso tra

processo produttivo, qualità e origine del prodotto, come la Denominazione di origine protetta (Dop) o la Indicazione geografica protetta (Igp) nell’Unione europea”88. Questi ultimi sono i prodotti con

denominazione geografica.

Esistono diversi strumenti che consentono la regolazione e la tutela dell’impiego dei nomi geografici. Dal punto di vista giuridico facciamo riferimento all’impiego del marchio privato collettivo, individuale o di certificazione oppure esistono strumenti più specifici quali, appunto, le Dop o le Igp nell’Unione Europea. A livello internazionale la protezione delle indicazioni geografiche avviene attraverso l’adesione ad accordi multilaterali (in ordine temporale abbiamo: la Convenzione di Parigi del 1883, l’Accordo di Madrid del

1891, l’Accordo di Lisbona del 1958 e gli Accordi Trips89del 1994). In Europa nella seconda metà degli anni Sessanta emerse la necessità di creare un libero mercato europeo, proprio quando la Commissione europea si stava impegnando ad attuare un programma di riavvicinamento delle legislazioni nazionali (Trattato di Roma). Successivamente la Commissione individuò la necessità di ottenere “un quadro di riferimento comunitario per fissare le procedure d’omologazione e di mutuo riconoscimento delle etichette di qualità e delle indicazioni che permettono il riconoscimento di prodotti di qualità, d’origine o di fabbricazione particolari o tradizionali”90. Vi era

la volontà di promuovere una politica europea per la protezione di determinati prodotti. Nel Giugno del 1991 fu approvato il Regolamento dell’agricoltura biologica (Regolamento Cee 2092/91). Nel 1992 è stata approvata la nuova disciplina in merito alle indicazioni geografiche e le specialità tradizionali garantite (promulgazione dei Regolamenti Cee 2081/92 e 2082/92). Nel 2006 la Commissione Europa ha provveduto a aggiornare la normativa del 1992 emanando due nuovi Regolamenti nei quali vengono definite le specialità tradizionali garantite e le indicazioni di origine (Regolamento 509/06 e il Regolamento 510/06). Il Regolamento (Ce) 510/06 contiene le norme relative alla definizione e alla protezione

89 Tutela dei diritti di proprietà intellettuale collegati agli scambi commerciali.

90 Arfini F., Belletti G., Marescotti A., Prodotti Tipici e Denominazioni Geografiche: Strumenti di

delle Denominazioni di origine protetta (Dop) e delle Indicazioni geografiche protette (Igp) dei prodotti agricoli e alimentari.

Quando parliamo di un prodotto che gode di una Denominazione di Origine Protetta, ovvero DOP91 definiamo un prodotto originario di

una certa regione o paese, le cui caratteristiche sono essenzialmente o esclusivamente dipendenti dall’origine geografica, intesa come un’insieme di fattori naturali e umani. Tutte le fasi della produzione devono avvenire nella zona individuata. Parlare di Indicazione Geografica Protetta ovvero IGP92 significa far riferimento ad un

prodotto originario della regione o del paese, le cui caratteristiche possono essere ricondotte all’origine geografica; almeno una fase

della produzione deve avvenire nella zona individuata.

Apparentemente le due definizioni possono sembrare simili, ma in realtà ci sono importanti differenze che meritano una spiegazione. La prima riguarda l’area geografica di origine mentre la seconda riguarda

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“Denominazione d’origine e indicazione geografica. 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: “«denominazione d’origine», il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:

– originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese,

– la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, e

– la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata”. Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (pubbl. in Gazz. Uff. dell’Unione europea n. L 93 del 31 marzo 2006), art. 2 lettera a).

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“«indicazione geografica», il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:

– come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e

– del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica e

– la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata”.

la maggiore “libertà” concessa nella fase di produzione del bene. Nel caso della denominazione Igp è sufficiente che il nome del prodotto associato al territorio, abbia una reputazione riconosciuta dai consumatori e che una sola delle fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione del bene avvenga nel territorio di origine. Il concetto di Igp, oltre a prevedere un legame più tenue con il territorio di origine, consente quindi una maggiore flessibilità al sistema produttivo (l’area di produzione della materia prima può non coincidere con l’area di trasformazione e/o elaborazione).

Le denominazioni geografiche Dop e Igp condividono lo stesso sistema di protezione e sono nate con la volontà di fornire strumenti di valorizzazione diversi a seconda dell’intensità del legame dei prodotti con il territorio. I Disciplinari definiscono le caratteristiche che i prodotti di vario genere devono avere per ottenere il riconoscimento Dop o Igp. La rispondenza del prodotto al Disciplinare è garantita da appositi organismi di controllo che assicurano, ai soggetti che vogliono consumare il prodotto, le materie prime utilizzate, la loro provenienza e lavorazione. Il consumatore è quindi garantito sulla rispondenza del prodotto a “una qualità superiore, di eccellenza”93. La forma più diffusa di comunicazione della qualità nei mercati agroalimentari è quella dei marchi. Il nome e il logo che caratterizza il marchio lo rendono riconoscibile immediatamente dal consumatore, il quale è disposto a pagare un premium price per il prodotto stesso.

93 Carbone A., I mercati dei Prodotti Agroalimentari di Qualità, Università della Tuscia, p.24. http://host.uniroma3.it/facolta/economia/db/materiali/insegnamenti/252_1282.pdf

Per quanto riguarda il pane in particolare, nella sezione 2.4 dei Disciplinari vengono trattati i “Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria”. Tra i prodotti di panetteria troviamo il Disciplinare del Pane Casereccio di Genzano Igp, Pane di Altamura Dop, Pane di Matera Igp e Pane Toscano Dop.

La Comunità Europea ha espresso la volontà di promuovere una politica europea per la concessione di etichette o di menzioni, in modo da consentire il riconoscimento e la protezione di determinati prodotti. A tal fine sono state individuate procedure per l’omologazione e il mutuo riconoscimento delle etichette di qualità e delle indicazioni da

riportare sui prodotti stessi. Tali indicazioni consentono

l’identificazione di prodotti di qualità, d’origine o di fabbricazione particolari o tradizionali.Per ogni categoria di prodotto (Dop e Igp), la confezione deve riportare la dicitura della relativa categoria di denominazione, associata al logo comunitario che lo identifica. Al logo dell’impresa o dell’eventuale Consorzio di tutela si affianca il logo comunitario, “che garantisce il rispetto delle regole fornendo ai consumatori, che non conoscono l’azienda di produzione o il Consorzio di tutela, un’informazione preziosa per indirizzarli nella fase di acquisto”94. Alla luce di quanto sopra esposto, possiamo

considerare i loghi comunitari come “segni di qualità” poiché esprimono e garantiscono ai consumatori la qualità distintiva dei prodotti in vendita.

94 Arfini F., Belletti G., Marescotti A., Prodotti Tipici e Denominazioni Geografiche: Strumenti di

Nel documento Il Pane tra Tradizione e Innovazione (pagine 93-99)