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Dal pericolo di invasione” e la legge Bossi-Fini al “pacchetto sicurezza”.

147 Soziologie sugli spazi sociali, lo straniero è inteso principalmente sotto due accezioni:

3. Italia Il “fenomeno migratorio” e i primi interventi in materia.

3.1 Dal pericolo di invasione” e la legge Bossi-Fini al “pacchetto sicurezza”.

Le elezioni del maggio 2001 in Italia, vedono vincente la coalizione di centro destra, con Berlusconi primo Ministro. Nel 2002, su proposta della Lega Nord e di Alleanza Nazionale, venne approvata la legge 189, detta Bossi-Fini, dal nome dei rispettivi due leader466. Tale provvedimento non modificava il quadro legislativo della “Turco- Napolitano” ma intendeva proporre misure più restrittive “per migliorare la disciplina dei flussi miratori e per contrastare l’immigrazione clandestina”. Nella presentazione del disegno di legge veniva sottolineato con enfasi il “pericolo di una vera invasione dell’Europa da parte di popoli che sono alla fame, in preda ad una inarrestabile disoccupazione”467

.

A questi toni allarmistici che insistono sempre sull’emergenza, il Dossier Caritas 2002 risponde che i numeri non restituiscono questa realtà:

“I dati raccolti attestano che tutto sommato, rispetto alla situazione drammatica dei paesi di origine, continuano a sussistere le condizioni per promuovere una seria politica migratoria e assicurare un’accoglienza dignitosa: se invece continuiamo a ritenere di dover far fronte a un’emergenza continua, non riusciremo mai ad avere un’adeguata

465

E. Gargiulo, op. cit., p. 221.

466 LEGGE 30 luglio 2002, n. 189. Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo. 467

Disegno di legge, n. 795 14 legislatura,

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&leg=14&id=00009027&part=doc_dc -relpres_r&parse=no&stampa=si&toc=no, (ultima consultazione 26/04/2015).

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programmazione”468.

La fotografia del paese registra nel complesso un sostanziale raddoppio dei titolari di permesso di soggiorno, passati da 648.935 alla fine del 1992 a 1.362.630 alla fine del 2001, (in entrambi i casi esclusi i minori non registrati individualmente). Oltre a ciò si attesta una presenza per motivi di lavoro che dimostra capacità di inserimento lavorativo, nonché un consistente aumento della popolazione immigrata a seguito dei ricongiungimenti familiari e l’incidenza dei minori, ovvero tutti fattori che congiuntamente denotano la tendenza a un insediamento stabile. Inoltre uno dei caratteri del caso italiano rispetto agli altri paesi europei è la ripartizione policentrica della presenza immigrata, ovvero la presenza consistente di diversi gruppi nazionali469.

La graduatoria delle nazionalità vede il Marocco con 158.000 presenze, l’Albania con 144,000, Romania 75.000, Filippine 64.000, Cina 57.000. Poi seguono gruppi con valori tra le 46.000 e le 20.000 unità: Tunisia, Usa, Jugoslavia, Germania, Senegal, Sri Lanka, Polonia, Perù, India, Egitto, Francia, Macedonia, Regno Unito Bangladesh. Infine con valori tra le 18.000 e 15.000 unità Brasile, Spagna Pakistan, Ghana, Nigeria, Svizzera.

Di fronte allo stabilizzarsi quindi di molte delle comunità straniere, la nuova legge non si occupa dell’integrazione di chi già vive nel nostro paese, ma si concentra sulle misure volte ad ostacolare l’entrata e a scoraggiare la permanenza.

La legge Bossi-Fini non modifica nei termini generali il quadro legislativo precedente, ma intende rendere molto più rigida e selettiva la possibilità di ingresso regolare (eliminando norme della legge 40 riguardanti l’ingresso per la ricerca di lavoro) e la prassi per il rinnovo del permesso di soggiorno, rafforzando per altro le forme di repressione nei confronti dei clandestini e degli irregolari.

Il provvedimento prevede un inasprimento delle norme contro i traffici clandestini, ma non facendo le opportune distinzioni per tutelare i richiedenti asilo, cui vengono abbassate le garanzie. Le misure di fatto rendono precario il soggiorno e indeboliscono l’efficienza nella programmazione dei flussi.

Per quanto riguarda l’integrazione, come detto, non compare tra gli ambiti di intervento e di interesse del governo470, tanto che la Commissione per le politiche di

468

Caritas, Migrantes, Immigrazione. Dossier statitistico 2002. XII Rapoprto sull’immigrazione, cit., p. 8.

469

Ivi, p. 77. Dei 1.362.630 soggiornanti le provenienze sono così ripartite: 563.885 Europa, 366.598 Africa, 259.783 Asia, 158.206 America e 2.461 Oceania: ad essi si aggiungono 824 apolidi e 10.873 a cui non è stata registrata la nazionalità. Sono aumentati in maniera più consistente i paesi dell’Europa Centro Orientale, arrivando a circa 400.000 unità (il 30% del totale), ben più numerosi dei nordafricani e degli asiatici del subcontinente indiano e dell’estremo Oriente (ciascuna area con 240.000 unità pari al 18% del totale). Ivi, p. 87.

470

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integrazione, istituita dal governo precedente, non viene riconfermata471.

Di fatto si lega a doppio filo il permesso di soggiorno e il contratto di lavoro; senza quest’ultimo, ogni permanenza nel paese è illegale e probabilmente anche sgradita. Secondo Basso e Perroco472 con l’introduzione di tale normativa si è di fronte a una riedizione del “principio del Gastarbeiter” tedesco, ma con l’aggravante della precarietà, che caratterizza il contesto italiano.

Una delle novità è l’introduzione di rilievi fotodattiloscopici ovvero rilevamento e registrazione delle impronte digitali al momento del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno473.

Inoltre, è prevista la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanarsene, impartitogli dal questore474. Viene previsto, anche l'arresto obbligatorio dello straniero che si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanarsene, impartitogli dal questore475.

Tra il 2004-2006 viene redatto un nuovo Documento programmatico (Dp)476. Nel testo, oltre alla sempre più crescente attenzione alla sicurezza, si assiste ad uno scarto tra ciò che viene definito integrazione e la realtà.

Infatti, nonostante nel definire il processo di “integrazione” vengano sempre usati gli aggettivi “bidirezionale” e “interculturale” come nei precedenti Dp, in realtà, questa corrispondenza dichiarata sembra tuttavia non esserci, in quanto il peso e lo sforzo di “integrarsi” ricade sempre più sui non-cittadini italiani che devono adeguarsi alla regole e ai valori della società italiana477.

Questa direzione si fa sempre più marcata, come vedremo in seguito, nel “Piano di

471

E. Pugliese, op. cit., p. 110.

472

P. Basso, Perocco (a cura di), Gli immigrati in Europa. Diseguaglianze, razzismo, lotte, Milano, FrancoAngeli, 2003, p. 18.

473

Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, op. cit., pp. 35–36. Tra le misure sono previste: una rigida subordinazione dell’ingresso e della permanenza degli immigrati all’esercizio di un’attività lavorativa tramite il “contratto di soggiorno” e il rilascio di un permesso di soggiorno della durata fino a due anni per i rapporti a tempo indeterminato e fino a un anno negli altri casi; viene data la priorità per gli immigrati provenienti da Stati convenzionati con l’Italia in materia di riammissione o che hanno seguito corsi di formazione professionale organizzati dall’Italia all’estero; per chi perde il lavoro la durata del permesso di soggiorno viene ridotto da 12 a 6 mesi; vengono aumentati da 5 a 6 gli anni per ottenere la garanzia di restare in Italia a tempo indeterminato con l’acquisizione della carta di soggiorno (il requisito verrà riportato a 5 anni a seguito del reperimento di una Direttiva europea); viene reintrodotto l’accertamento dell’indisponibilità di manodopera locale e viene abolito lo sponsor. Inoltre vengono ristrette le possibilità di tutela in caso di respingimento e viene aumentato il trattenimento nei centri di permanenza temporanea da 30 a 60 giorni dei cittadini stranieri senza titolo di soggiorno.

474

art. 14, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004 n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 settembre 2004 n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione)

.

475

art. 14, comma 5-quinquies del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004 n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 settembre 2004 n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione).

476 In seguito Dp. 477

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integrazione identità, incontro ed educazione”.

A togliere ogni dubbio di bidirezionalità e reciprocità ci pensa il “pacchetto sicurezza”, legge Maroni 94/2009478

, il quale oltre a non aver accolto i giudizi e le critiche mosse alla legge Bossi-Fini, accentua ancor di più i tratti discriminatori. Le questioni inerenti all’immigrazione vengono trattate esclusivamente come problema di ordine pubblico e la sicurezza diventa il Leitmotiv del dibattito pubblico e politico in materia479.

Negli intenti del ministro Maroni questo “pacchetto sicurezza” serve a contrastare innanzitutto l’immigrazione clandestina attraverso alcune modifiche al testo precedente e apportando restrizioni e aggiunte non di poco conto.

Sussiste quindi un’“aggravante di clandestinità”480 - applicabile ad ogni reato- fondata sulla mera condizione di irregolarità del soggiorno481.

Secondo la Corte Costituzionale, con tale normativa, “la qualità di immigrato “irregolare” diventa uno “stigma”, che funge da premessa ad un trattamento penalistico differenziato del soggetto, (…) in base ad una presunzione assoluta, che identifica un “tipo di autore” assoggettato, sempre e comunque, ad un più severo trattamento”482

.

Inoltre, si introduce il reato di ingresso e/o soggiorno illegale, punibile con il carcere e che prevede l’obbligo di pagare un’ammenda da 5.000 a 10.000 euro, senza però che il relativo pagamento estingua il reato483 (In merito a questa misura la Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata negativamente)484.

478

LEGGE 15 luglio 2009, n. 94. Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

479

L. Manconi, S. Anastasia, op. cit., p. 228.

480

l'art. 61, numero 11-bis, c.p., come introdotto dall'art. 1 comma 1, lett. f). del D.L. n. 92 del 2008, (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n.125 del 2008 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 maggio 2008 n. 92 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica). Vedi anche l’art. 1 comma 1 della legge 15 luglio 2009 n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica).

481

L. Manconi, S. Anastasia, op. cit., p. 229. Tale norma è stata poi dichiarata incostituzionale in quanto “l’aggravio di pena correlato alla mera condizione di irregolarità è privo di alcun fondamento in quanto basato su una presunzione assoluta di pericolosità sociale” che la Consulta aveva già ritenuto non desumibile da tale status.

482

Corte Cost. 8 luglio 2010 n. 249 dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 61, numero 11-bis, del codice penale; dell'art. 1 comma 1 della legge 15 luglio 2009 n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica).

483

art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art.1 comma 16 lett a) della legge 15 luglio 2009 n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica).

484

Corte di giustizia dell'Unione europea ha pronunciato la sentenza 28 aprile 2011, causa C-61/11 PPU - avente ad oggetto la domanda di rinvio pregiudiziale per l'interpretazione delle norme contenute nella Direttiva n. 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, recante "Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", il cui termine di attuazione è inutilmente scaduto in data 24 dicembre 2010 -, affermando che gli artt. 15 e 16 della citata direttiva ostano all'applicazione negli Stati membri di disposizioni che prevedano "l'irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo" ed, ancora, che è compito del giudice nazionale "disapplicare ogni disposizione del decreto legislativo n. 286 del 1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115/CE, segnatamente l'art. 14, comma 5-ter, di tale decreto

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In generale viene punito gravemente il favoreggiamento all’immigrazione clandestina, anche nella forma associata e pertanto tutti i pubblici ufficiali (esclusione degli operatori sanitari e dei docenti) avranno l’obbligo di denunciare gli irregolari485. Viene prolungato il periodo massimo di trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione (CIE, sostitutivi dei CPT-centri di permanenza temporanea) fino a 180 giorni, mentre viene ampliato il tempo previo necessario per impedire l’espulsione dello straniero irregolare.

Il Pacchetto sicurezza ha suscitato reazioni controverse non solo in ambito sociale, ma anche in quello giuridico486. Infatti, molte delle norme introdotte, come l’aggravante di clandestinità, sono state dichiarate illegittime dalla Consulta e per quanto riguarda la Corte di giustizia, giudicate incompatibili con il diritto dell’Unione europea. In materia di integrazione degli stranieri le uniche disposizioni previste riguardano l’introduzione di un “Accordo di integrazione” o permesso a punti, la cui perdita integrale comporta la revoca del permesso di soggiorno. Dal raggiungimento dei “crediti”, attraverso il soddisfacimento di alcuni requisiti, in primis la conoscenza della lingua italiana, si determina la possibilità di accedere a determinate prestazioni sociali487.

Un primo tentativo di subordinare la concessione della cittadinanza attraverso soprattutto la condivisione di valori era già stato avanzato nel 2006 dal Ministro Giuliano Amato con La Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione488 che

verrà in seguito ripresa nell’accordo.

Alcuni giuristi giudicano tale norma incompatibile con le direttive della CEDU e con la Dichiarazione Universale dei diritti umani, in quanto, un organo amministrativo non può valutare il grado di integrazione di un soggetto, subordinando alla sua valutazione (discrezionale) il rilascio del permesso di soggiorno. L’integrazione è un processo troppo complesso per essere giudicato in sede amministrativa, se non

legislativo", tenendo altresì in debito conto il principio "dell'applicazione retroattiva della pena più mite, il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri".

485

Questa misura provocò un’indignazione anche tra i medici alcuni dei quali misero cartelli in cui dichiaravano la loro contrarietà alla denuncia, con la paura che i pazienti stranieri non si curassero e questo a discapito non solo dei singoli ma anche di tutta la salute pubblica.

Tra le altre misure vi sono poi: I gestori di money transfer sono obbligati a fotocopiare (e conservare per dieci anni) il permesso di soggiorno dei loro clienti e di segnalare alla polizia (entro 12 ore) i clienti sprovvisti di permesso. L’affitto di un immobile a uno straniero privo di permesso di soggiorno può comportare la reclusione da 6 mesi a 3 anni, fino alla confisca dell’immobile stesso. Per ogni rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno il richiedente dovrà pagare un contributo tra gli 80 e i 200 euro. Viene abolito il regime di silenzio-assenso dopo 180 giorni ai fini del rilascio del nulla osta da parte delle Prefetture, pur in un contesto di ritardi della pubblica amministrazione; Per lo straniero che altera i polpastrelli per impedire la sua identificazione viene introdotto un reato specifico.

486

Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, op. cit., p. 38.

487 Ivi, p. 36. 488

Cfr. Ministero dell’Interno, La Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione, http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/13/Carta_dei_Valorix_della_Citta dinanza_e_dellxIntegrazione.pdf (ultima consultazione 19/10/2014).

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attraverso pareri discrezionali e quindi discriminatori489.

L’”accordo”, assume la forma di un contratto tra “l’interessato” e lo Stato e impegna il primo a soddisfare alcuni requisiti, necessari per ottenere il permesso di soggiorno. Tale richiesta ricalca secondo Zorzella490 il “contratto per adesione”, in cui in le condizioni contrattuali sono fissate da una parte soltanto, quella più forte e alla controparte è lasciato come un’unica alternativa quella di aderire. Se nel termine accordo è sottesa l’idea di una comunanza, di un vibrare comune di “corde” o di disposizioni d’animo, questo in realtà non accade per “l’Accordo di integrazione”, in cui vengono imposti delle prerogative che il migrante deve avere.

Insieme ad esso il governo propone un Piano per l’integrazione nella sicurezza.

Identità e Incontro491.

L’identità è quella italiana, che viene rappresentata come qualcosa di omogeneo, coeso al proprio interno, con valori condivisi e rispettati da tutti i cittadini, in cui quindi quell’idea di inserimento in qualcosa di integro e unitario, che abbiamo denunciato all’inizio del capitolo, ritorna a dare significato pieno alla nozione. Nelle considerazioni del Piano, un altro cambiamento riguarda proprio nel modo generale di vedere il fenomeno, che viene visto come “temporaneo, rotatorio, ovvero come il modello tedesco dei Gastarbeiter, e tale visione poggia sulla fiducia della ripresa dei paesi di origine.

I dati statistici però restituiscono un’altra realtà.

Nel Dossier Caritas 2009, - il cui slogan è “conoscenza e solidarietà” - offre un invito a soffermarsi sui grandi numeri che caratterizzano l’immigrazione nella penisola, attesta che l’Italia di allora consta di circa 4,5 milioni di presenze, con la Germania che ne registra nello stesso anno circa 7 milioni492.

Anche il Dossier afferma che si sta riproponendo il modello tedesco non tanto per quanto riguarda il fenomeno in sé, ma per come vengono trattati i migranti, soprattutto a fronte dell’ “assenza di scambi, intrecci, fusioni, secondo

489

L. Manconi, S. Anastasia, op. cit., p. 229.

490

Nazarena Zorzella, Diritto, immigrazione e cittadinanza, vol. XIII, fasc. 1, 2001.

491

Con il Regolamento emanato con il d.p.r. 179/2011, in vigore dal 10 marzo 2012 vengono fissati i requisiti.

L’Accordo può essere sottoscritto dal non-cittadino che ha compiuto il 16 anni di età che, entrando per la prima volta nel territorio nazionale, presenta un’istanza di rilascio del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Ci sono poi dei casi particolari di giustificata esenzione dalla sottoscrizione. Oltre al Regolamento, altre circolari disciplineranno altri aspetti:la circolare congiunta del Ministro dell’interno e del Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione n. 1.542 del 2 marzo 2012 e quattro circolari del Ministero dell’interno – la n. 1.583 del 5 marzo 2012, la n. 0176 del 7 marzo 2012, la n. 6.831 6 novembre 2012 e la n. 824 del 10 febbraio 2014.

492

Caritas, Migrantes, Immigrazione. Dossier statistico 2009. XIX Rapporto sull’immigrazione, Roma, Idos edizioni, 2009, p. 11. Inoltre in Italia, un abitante su 14 (7,2 %) è di origine straniera) ma l’incidenza è maggiore tra i minori e i giovani adulti (18-44 anni) con conseguente maggiore visibilità a scuola e nel mercato del lavoro. I nuovi nati da entrambi genitori stranieri incidono per il 12,6 % sulle nascite totali registrate nel paese.

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un’impostazione di separatezza ed esclusione”493

. La legge sembra dimostrare poca lungimiranza, incentrando tutto sulla sicurezza e la sua salvaguardia, non accorgendosi che l’Italia necessita di coesione e “maggiori investimenti simbolici e materiali”, per avviare o consolidare i processi di integrazione.

Rispetto al recente passato le presenze sono aumentate e non diminuite. Infatti, se nel 2006 la popolazione residente era 59,131,287, di cui 2.938,922 stranieri, con una presenza regolare complessiva pari a 3. 690. 000; nel 2008 gli abitanti complessivi incrementano a 60.045.068, di cui stranieri 3.891.295, con una presenza regolare complessiva pari a 4.329.000494. Le prime collettività presenti nel 2008 provengono dalla Romania circa 796.477; Albania 441.396, Marocco 403.592, Cina 170, 265; Ucraina 153.998.

Oltre ai dati un altro elemento interessante testimonia la stabilità e la permanenza di migranti nel nostro paese e si tratta di un ambito interessante per quello che riguarda il lavoro qui presentato che fa riferimento alle biblioteche e ai libri: ovvero la letteratura della migrazione.

Questa letteratura rappresenta, secondo Armando Gnisci, la versione italiana dell’emergere delle letterature postcoloniali nelle lingue europee della grande colonizzazione495.

Gli scrittori stranieri sono testimoni di tre sradicamenti: la perdita delle proprie radici, della lingua e della valenza sociale496.

In Italia le prime opere di questo filone appaiono nel 1990 con Chiamatemi Alì di Mohamed Bouchane, Immigrato di Salah Methnani e Io venditore di elefanti di Pap Khouma. Importante è la connotazione al femminile che avrà in seguito tale scrittura, con autrici come Nassera Chohra497, Ribka Sibhatu498 Maria De Lourdes499. Ancora, però non si tratta di “letteratura della migrazione”, in quanto i temi sono principalmente autobiografici.

In una dimensione in cui gli spazi non hanno più confini e si mescolano tra loro, con la volontà di mettere insieme memoria e futuro, l’esperienza della scrittura mette a nudo la situazione del migrante, dello spaesamento che testimonia in realtà una condizione comune del cittadino moderno, su cui e di cui lo scrittore migrante è

493

Ivi, p. 12. Il Dossier sottolinea che gli stranieri non sono persone dal tasso di delinquenza più alto, non stanno dando luogo ad una invasione di carattere religioso, non consumano risorse pubbliche più di quanto non versino con tasse e contributi, non sono disaffezionati al paese che li ha accolti.

494

Ivi, p. 13.

495

Cfr. Armando Gnisci, La letteratura italiana della migrazione, Roma, Lilith, 1998.

496

Caritas, Migrantes, Immigrazione. Dossier statistico 2009. XIX Rapporto sull’immigrazione, cit, p. 191.

497

Nassera Chohra, Volevo diventare bianca, Alessandra Atti Di Sarro (a cura di), Roma, E/O, 1993.

498 Ribka Sibhatu, Aulò: canto-poesia dall’Eritrea, Roma, Sinnos, 1993. 499

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espressione500.

Il governo tuttavia non riesce a cogliere questi nuovi tratti e tendenze all’interno della società italiana.

Nel Piano per l’integrazione nella sicurezza del 2010501, invece l’esecutivo presenterà il “modello italiano” di integrazione.

Nell’immagine di copertina del Piano ci si può fare già un’idea del contenuto. Qui si vedono ritratti due genitori in un supermercato, una giovane donna bianca e un giovane nero che portano i propri figli nei rispettivi porte-enfant di schiena, come se