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4. Efficacia delle alternative alla pena detentiva attualmente presenti nel

1.4. Il progetto Nordio

Con un decreto ministeriale del 23 novembre 2001 è istituita, presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, una Commissione di studio per la riforma del codice penale. Tale Commissione, presieduta dal Dott. Nordio, ha il compito di presentare un progetto di legge-delega per un nuovo codice penale. Il decreto ministeriale indica la necessità di procedere ad una riforma del codice penale che, tenendo conto del lavoro svolto dalle precedenti commissioni ministeriali, sia in grado di modificare la parte generale e di ristrutturare la parte speciale del codice secondo una prospettiva che tenga conto delle esigenze di razionalizzazione, di depenalizzazione, di coordinamento e di semplificazione del sistema penale nel suo complesso 40.

La Commissione si è riunita per la prima volta l’8 febbraio 2002. Le sue funzioni sono state reiteratamente prorogate e l’incarico è stato esteso anche alla redazione di un articolato. I lavori sono pertanto proseguiti fino al 31 dicembre 2004. L’intento era quello di presentare il progetto in tempi rapidi, in modo tale che potesse essere discusso e approvato dal Governo e dal Parlamento nell’ambito della legislatura vigente; per questo motivo si partì dai risultati raggiunti dalle precedenti Commissioni Pagliaro, Grosso e dal disegno di legge Riz e si tennero in considerazione i relativi pareri formulati dalle Università, dall’Avvocatura, dalla Magistratura e, più in generale, dalla scienza giuridica.

Per quanto riguarda specificatamente la parte generale del codice penale, tra i profili di maggiore innovazione proposti dalla commissione Nordio, spicca la riforma del sistema sanzionatorio; con essa si cerca di attenuare il contrasto tra la diffusa esaltazione del carcere nella sua dimensione meramente affittiva ed il contestuale,

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INSOLERA, Progetti di riforma del codice Rocco: il volto attuale del sistema penale, in (a cura di) Insolera, Mazzacuva, Pavarini, Zanotti, Introduzione al sistema penale, IV ed., Torino, 2012, p. 44.

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Introduzione ai lavori della Commissione Nordio, Formazione e compiti della Commissione, p. 2, in www. ristretti.it/areestudio/studigiuridici.

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altrettanto diffuso, indulgenzialismo premiale41. Il risultato è che il sistema sanzionatorio, ispirato alla funzione rieducativa della pena sancita dalla Costituzione, appare, nel progetto Nordio, improntato ad una maggiore flessibilità delle pene messe a disposizione del giudice di cognizione42. Tali pene dovranno, pertanto, essere caratterizzate da una afflittività minore rispetto a quelle previste dal codice vigente, ma, allo stesso tempo, essere maggiormente effettive.

Il disegno del nuovo codice penale, come prima cosa, abolisce la distinzione tra delitti e contravvenzioni, riduce l’area dell’illecito penale e diminuisce i limiti edittali di pena.

Si è optato, in modo del tutto originale, per l’eliminazione della pena pecuniaria, mantenuta esclusivamente per i reati di competenza del giudice di pace. Tale scelta è dettata dalla volontà di fondare l’apparato sanzionatorio prevalentemente su sanzioni ‘personali’ di tipo detentivo o paradetentivo, interdittivo e prescrittivo; inoltre, molte erano le perplessità relative all’efficacia deterrente della pena pecuniaria, connesse alla sua incerta esazione 43.

La Commissione Nordio decide, a maggioranza dei suoi componenti, di mantenere la pena dell’ergastolo (art. 56 articolato riferito alla prima parte del codice penale), riservandolo, tuttavia, a pochissime fattispecie di reato, «eccezionalmente gravi»44, ed al solo caso in cui non vi sia neppure una circostanza attenuante.

La Commissione fa riferimento, per la prima volta in modo esplicito, al problema del sovraffollamento carcerario, divenuto ormai ingestibile, affermando la necessità di rinunciare alla pena detentiva come unica pena rieducativa e di ampliare l’arsenale sanzionatorio delle pene principali, in modo che il ricorso alla detenzione in carcere rappresenti l’extrema ratio. Si sceglie di ricorrere alla reclusione come ‘unità di misura’della pena; il giudice, in base alla gravità del reato, stabilirà la durata della reclusione, che sarà però ampiamente temperata da un vasto spettro di opzioni di conversione in un’altra pena principale, nei casi stabiliti dalla legge e secondo i criteri di ragguaglio previsti per i diversi tipi di sanzione.

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Introduzione ai lavori della Commissione Nordio, Principi generali di codificazione, p. 8, in www. ristretti.it/areestudio/studigiuridici.

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Introduzione ai lavori della Commissione Nordio, Il sistema sanzionatorio, p. 31, in www. ristretti.it/areestudio/studigiuridici

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Introduzione ai lavori della Commissione Nordio, Il sistema sanzionatorio, p. 31, in www. ristretti.it/areestudio/studigiuridici

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Introduzione ai lavori della Commissione Nordio, Il sistema sanzionatorio, p. 31, in www. ristretti.it/areestudio/studigiuridici.

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Viene prospettato un ventaglio di pene principali amplissimo, comprendente pene detentive o restrittive della libertà personale (ergastolo, reclusione, semidetenzione, detenzione domiciliare, permanenza presso il domicilio, esaminati agli artt. 56-60 dell’articolato), pene interdittive (disciplinate dagli artt. 61-65 dell’articolato), pene prescrittive (disciplinate dagli artt. 66-71 dell’articolato, che comprendono l’espulsione dello straniero, l’affidamento al servizio sociale con prescrizioni ed il lavoro di pubblica utilità) e pene ablative (consistenti nella confisca e nella pena pecuniaria per i reati di competenza del giudice di pace, previste dall’art. 72 dell’articolato)45. Tutte queste pene, essendo principali, possono esaurire, in tutto o in parte, le conseguenze sanzionatorie dell’illecito; in caso di violazione delle prescrizioni da esse previste, la pena residua sarà riconvertita in pena detentiva. La sospensione condizionale (art. 110 dell’articolato), inserita tra le cause di estinzione della pena, non presenta variazioni essenziali rispetto a quanto disposto dal codice penale vigente; a differenza di quanto disposto dal progetto Pagliaro, essa non è concepita come forma del trattamento sanzionatorio, ma è applicata quando il giudice ritiene che non sia necessaria l’inflizione della pena in concreto, basandosi su una prognosi di non recidiva. Le pene interdittive, prescrittive ed ablative, in ragione della loro tenuità e della loro funzione specialpreventiva, rimarranno escluse dall’applicazione della sospensione condizionale. Talvolta, la concessione della sospensione condizionale può essere subordinata all’obbligo di riparazione, di risarcimento o all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato. La commissione di un nuovo reato o l’inosservanza di uno degli obblighi previsti comportano la revoca obbligatoria della sospensione, con la conseguente applicazione della pena detentiva.

Mentre il progetto di riforma della parte generale del codice viene ultimato, per la parte speciale la proposta di modifica è solo abbozzata ma non portata a termine. In una conferenza stampa, il 21 aprile 2005, il Ministro della Giustizia Castelli presenta i lavori della Commissione di studio Nordio che, anche questa volta, non riescono ad approdare al Consiglio dei Ministri, travolto dall’ennesima crisi di governo e dalle dimissioni dell’allora Presidente del Consiglio Berlusconi46.

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Per un esame approfondito riguardo al contenuto delle singole pene principali si veda Introduzione ai lavori della Commissione Nordio, Il sistema sanzionatorio, p. 36 e ss., in www. ristretti.it/areestudio/studigiuridici.

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