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Quali prospettive per le alternative alla pena detentiva alla luce del

L’Italia, ormai da diversi anni, è incalzata su molteplici fronti ad attivarsi per disporre modifiche legislative che garantiscano una consistente riduzione del ricorso al carcere; già nel 2009, infatti, giunge la sentenza Sulejmanovic c. Italia, seguita, pochi mesi dopo, dalla ‘Dichiarazione dello stato di emergenza’ del Presidente del Consiglio dei Ministri; si susseguono, intanto, le sollecitazioni del Presidente della Repubblica per un tempestivo e non più procrastinabile intervento parlamentare; da ultimo, nel gennaio 2013, l’ultimatum lanciato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza pilota che chiama l’Italia ad adottare, entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza, una soluzione adeguata per risolvere il problema del sovraffollamento carcerario.

Nonostante ciò e nonostante gli sforzi di fantasia creatrice compiuti dalle varie Commissioni di riforma del codice penale e con i disegni di legge che abbiamo esaminato, bisogna prendere atto che poco è cambiato nell’ultimo trentennio e che il carcere rimane tuttora al centro del sistema delle pene; ed anzi, recentemente si è parlato in dottrina di una «seconda giovinezza della pena detentiva»73.

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CATENACCI, Tipologie sanzionatorie, comminatorie edittali e misura alternative: lo stato dell’arte, I Convegno nazionale dell'Associazione italiana dei professori di diritto penale (AIPDP), Firenze, 2012, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, p. 1160. L’Autore sottolinea come sia fonte di dubbio la scelta di estendere indiscriminatamente la sola detenzione domiciliare che «rischia di apparire del tutto inadeguata ad alcune tipologie criminose che pure in quella cornice edittale rientrano» tra cui, a titolo puramente esemplificativo, si possono indicare alcune fattispecie in tema di prostituzione minorile e di pedopornografia; talvolta, inoltre, vi possono essere ragioni di opportunità in base alle quali sarebbe preferibile, anche al fine di realizzare l’obiettivo di prevenzione speciale, sottoporre il condannato ad un trattamento in un contesto diverso da quello della propria abitazione (si pensi alle ipotesi in cui il reato sia stato consumato proprio in un contesto famigliare). Nel d.d.l. 5019-bis ravvisa comunque un positivo passo avanti nella prospettiva di «razionalizzazione del sistema sanzionatorio» anche PULITANÒ, Quale agenda per la giustizia penale?, in Dir. Pen. Contemp., vol. 3, 2013, p. 62.

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Si fa riferimento all’espressione usata da MANNOZZI, La commisurazione giudiziale: la vicenda sanzionatoria dalla previsione legislativa alla prassi applicativa, I Convegno nazionale dell'Associazione italiana dei professori di diritto penale (AIPDP), Firenze, 2012 in Riv. it. dir. proc. pen, 2013, p. 1220.

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È ancora radicato l’equivoco «dell’ equazione carcere uguale giustizia»74 da cui deriva inevitabilmente la convinzione che più dura sarà la pena, più efficace sarà la realizzazione della giustizia. Nella sua concreta articolazione la pena ha assunto quale latente ma effettiva funzione quella della retribuzione unita a quella della deterrenza, come testimonia il sempre più massiccio ricorso alla detenzione in carcere75. La pena comminata si configura come conseguenza volta, di fatto, a riprodurre nei confronti del soggetto agente la negatività ascritta all’illecito commesso. La previsione generalizzata della pena detentiva non tiene conto delle esigenze di prevenzione speciale legate al tipo di illecito, ai molteplici contesti nei quali è possibile che esso sia commesso e alle caratteristiche dell’autore 76.

Come è noto ormai dagli anni ’80 del secolo scorso, a gravare pesantemente sull’organizzazione penitenziaria è, in particolare, l’ingresso in carcere di chi sia condannato a pene detentive brevi o brevissime. Dal «Decimo rapporto nazionale sulle condizioni di detenzione» presentato dall’ Associazione Antigone a novembre 2013, risulta che il 6,4% dei detenuti, circa 2.459 persone, sono in carcere per una condanna definitiva a meno di un anno di reclusione, per fatti di scarsissima rilevanza penale, mentre il 26,9%, corrispondente a 10.399 persone, sono in carcere per una condanna inferiore a tre anni di reclusione; ed il dato sale se si guarda ai soli detenuti stranieri77. Il sovraffollamento, pertanto, è in gran parte dovuto a condanne per fatti di lieve entità che potrebbero essere puniti con soluzioni diverse e più efficaci della reclusione in un istituto penitenziario.

D’altra parte, anche se la situazione di emergenza carceraria è indubbiamente drammatica ed urgente, ciò non deve diventare il pretesto per continuare sulla strada degli interventi tampone, non ponderati e privi di un disegno strategico, di un filo conduttore; l’esperienza italiana, fino ad oggi, dimostra quanto questi siano controproducenti e spesso contraddittori, con la conseguenza dell’inesorabile aggravarsi della crisi78.

74

MOCCIA, Il volto attuale del sistema penale, cit., p. 1101.

75

MOCCIA, Il volto attuale del sistema penale, cit., p. 1101.

76

EUSEBI, La riforma ineludibile del sistema sanzionatorio penale, I Convegno nazionale dell'Associazione italiana dei professori di diritto penale (AIPDP), Firenze, 2012, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, p. 1309.

77

Al contrario, i presenti per condanne superiori ai dieci anni, inclusi i 1.581 ergastolani, sono in tutto solo il 10% dei condannati, di cui solo il 3,9% sono stranieri. L’intero rapporto è consultabile sito internet www.osservatorioantigone.it.

78

In questo senso CATENACCI, Tipologie sanzionatorie, comminatorie edittali e misura alternative: lo stato dell’arte, cit., p. 1158; CIANI, Prospettive prossime e alternative strategiche, Intervento nel corso della tavola rotonda svoltasi in conclusione del I Convegno nazionale dell'Associazione italiana dei professori di diritto penale (AIPDP), Firenze, 2012, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, p. 1359.

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Le istanze di rieducazione da tempo sono soffocate da scelte politiche securitarie, improntate ad esigenze di difesa sociale e di neutralizzazione del reo. In una situazione politico-sociale in cui le crisi di Governo si succedono ciclicamente ed in cui non si riesce a trovare stabilità, la preoccupazione principale delle forze politiche è quella di conquistare il maggior consenso possibile79; ed il consenso ed i voti si conquistano proponendo «ossessivamente e immediatamente la ricetta del punire» 80. La legislazione penale diventa una vera e propria operazione di marketing elettorale e la soluzione proposta, dagli opposti schieramenti è sempre la stessa: punire di più e più severamente. Così anche se vengono elaborate proposte innovative in grado di mettere in atto una effettiva rinuncia al carcere, queste non passano il vaglio parlamentare.

Mentre a livello teorico ed accademico non si rinuncia ad inseguire il sogno di una riforma organica delle sanzioni, nella realtà legislativa si continuano a ritoccare aspetti particolari del sistema sanzionatorio rendendo sempre più intricato un sistema ormai fatto di sovrapposizioni, irragionevolezze e assenza di coordinamento81. Lungi dal produrre sicurezza, questa tendenza legislativa ha pregiudicato, ulteriormente, le opportunità di prevenzione speciale positiva, mettendo definitivamente in ginocchio l’amministrazione penitenziaria.

L’unica soluzione possibile, oggi, è pertanto quella di costruire un più corretto ed equilibrato rapporto di convivenza tra carcere e sanzioni alternative, riconoscendo la necessità di interventi strutturali che incidano a monte sul sistema in direzione di una drastica limitazione delle ipotesi di ricorso alla pena detentiva. Per superare la situazione di stallo in cui ci si trova sarebbe necessaria una scelta più coraggiosa e radicale di quelle compiute in passato. Tuttavia, il rischio è che un programma troppo ambizioso possa trasformarsi in comodo alibi per l’inerzia; ed il fallimento, nel nostro Paese, dei percorsi iniziati e mai portati a termine, tesi alla riforma del codice penale, ma anche le forti resistenze recentemente incontrate dal d.d.l. 5019-bis, nonostante la sua ridotta portata, lo dimostrano82.

79

In questo senso CIANI, Prospettive prossime e alternative strategiche, cit., p. 1359; GARGANI, Sicurezza sociale e diritti dei detenuti nell’età del sovraffollamento carcerario, in Dir. pen. e proc., 2012, p. 634; PALAZZO, Riforma del sistema sanzionatorio e discrezionalità giudiziale, cit., p. 98; FORTI, Sulle riforme necessarie del sistema penale italiano, cit., p. 179.

80

INSOLERA, Progetti di riforma del codice Rocco: il volto attuale del sistema penale, cit., p. 46;

81

PALAZZO, Riforma del sistema sanzionatorio e discrezionalità giudiziale, cit., p. 98.

82

PALAZZO, Prospettive prossime e alternative strategiche, Intervento nel corso della tavola rotonda svoltasi in conclusione del I Convegno nazionale dell'Associazione italiana dei professori di diritto penale (AIPDP), Firenze, 2012, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, p. 1348.

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Sembra opportuno, pertanto, pur mantenendo ferma una visione complessiva dell’iter di riforma, operare in senso gradualistico senza rimandare ulteriormente le innovazioni già praticabili83.