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DELLE PROPOSTE DI RIFORMA: IL PROGETTO DEL MAF E QUELLO

Nel documento Cronache Economiche. N.002, Anno 1981 (pagine 39-45)

IL CREDITO IN AGRICOLTURA SITUAZIONE E PROSPETTIVE

DELLE PROPOSTE DI RIFORMA: IL PROGETTO DEL MAF E QUELLO

DEL CNEL

La proposta elaborata dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro detta al titolo I norme generali sul cre-dito agrario, i cui scopi sono definiti all'art. 1, mentre all'art. 2 si

precisa-no le diverse operazioni di credito agrario.

Sono state confermate le operazioni di esercizio e di miglioramento, già previ-ste dalla legge n. 1760/1928, ed è stata introdotta la voce dei prestiti di dotazio-ne, confermando cosi la peculiare carat-teristica di tale forma di credito che è quella del vincolo di destinazione. Una novità riguarda l'introduzione di una operazione cosiddetta di credito d'intervento, cui ricorrere in caso di eventi calamitosi. All'art. 3 si propone che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) stabilisca, entro il 1° ottobre di ogni anno, una quota di credito non infe-riore al 10% degli stanziamenti annui complessivi. In pratica significa quasi triplicare il peso specifico finora rico-nosciuto al settore nel più recente de-cennio.

Il titolo II detta, all'art. 6, precise norme per la presentazione delle do-mande di credito di esercizio. Si tratta di una innovazione introdotta anche per altre operazioni, ritenuta necessaria al fine di evitare, come spesso succede, che l'operatività di una legge dipenda dall'emanazione del relativo regola-mento, che sovente ritarda di parec-chio tempo.

I prestiti e le anticipazioni di credito agrario (artt. 7-9) si effettuano me-diante rilascio di cambiali agrarie op-pure con apertura di conto corrente, come previsto dalla legge n. 403/1977, ma in base a norme più idonee di quel-le in vigore, peraltro non ancora appli-cate in concreto, per facilitare tale ope-razione (artt. 10-11).

La materia dei privilegi, compresi quel-li speciaquel-li, è discipquel-linata dagquel-li artt. 12-18; a tale riguardo si contemperano le esigenze delle aziende, istituti ed enti finanziatori con quelle dei richiedenti prestiti e mutui.

II titolo III introduce norme innovati-ve: all'art. 19 si precisa quali sono le operazioni di credito agrario di dota-zione e si indicano i contratti di loca-zione finanziaria, più generalmente no-ti come operazioni di leasing. Sono stati ampliati i benefici di tali prestiti al fine di incrementare l'auspicato svi-luppo della zootecnia e della meccaniz-zazione.

L'art. 24 prevede la possibilità di otte-nere da parte del richiedente un prefi-nanziamento per l'immediato acquisto di bestiame, macchine apparecchiature e attrezzature: è considerata anch'essa operazione di credito agrario che si estingue con l'erogazione del prestito agevolato da parte dello Stato, delle Regioni, delle Province o di altri enti pubblici. Qualora il prestito agevolato non venga concesso, il prefinanziamen-to avrà la durata massima di cinque anni.

Il titolo IV definisce all'art. 25 le ope-razioni di credito agrario di migliora-mento. Vi sono incluse alcune voci non presenti nella legge fondamentale; si tratta della costruzione di serre, stalle sociali, impianti di mungitura meccani-ca, refrigerazione e conservazione del latte, costruzione di impianti per la produzione di energia e per l'acquacol-tura, al fine di sostenere i finanziamen-ti necessari all'adeguamento tecnologi-co dell'attività agritecnologi-cola.

Sono considerate, inoltre, operazioni di credito agrario di miglioramento gli interventi di carattere strutturale previ-sti dalla normativa comunitaria. Il credito di miglioramento ha la dura-ta massima di 20 anni (art. 31); tutdura-ta- tutta-via è previsto che l'ammortamento

de-corra dall'epoca in cui le opere e gli impianti costruiti e i miglioramenti ap-portati all'azienda diventino produtti-vi; la franchigia non può essere supe-riore a 5 anni.

Il titolo VI si riferisce alle disposizioni comuni alle operazioni di credito agra-rio. In particolare, all'art. 36 si sanci-sce che quelle di esercizio e di dotazio-ne possono essere effettuate oltre che in denaro anche mediante somministra-zione diretta di materie prime nonché di bestiame, macchine, apparecchiature ed attrezzature utilizzabili nell'ambito delle aziende.

Uno dei punti qualificanti il progetto del CNEL è quello relativo all'art. 3 sunnominato. Con esso si assicura una quota non trascurabile del totale delle risorse ripartite annualmente tra le va-rie destinazioni al credito agrario; il fatto si ripercuote con effetti positivi sulle attività a monte e a valle giacché le imprese di ogni dimensione, singo-larmente o attraverso un sistema di forme associative e cooperative, sono impegnate in un processo di ristruttu-razione produttiva che interessa diret-tamente anche il settore industriale e quello commerciale.

Tuttavia, bisogna tenere presente che il sistema bancario nel suo complesso, salvo eccezioni, non ha ancora adegua-tamente recepito l'ampiezza e la porta-ta di quesporta-ta trasformazione in atto per cui il credito continua ad essere eroga-to secondo i tradizionali principi che lo legano strettamente alle garanzie reali, escludendo gli imprenditori che tali ga-ranzie non dispongono nella misura ri-chiesta. E ancora: per consentire mag-giore libertà d'azione e di scelta all'im-presa si dà, nel progetto del CNEL, all'imprenditore agricolo di optare tra forme creditizie diverse e cioè tra cam-biale agraria, credito in natura e credi-to in c/c. L'aspetcredi-to nuovo è quest'ulti-mo strumento, che si è aggiunto ai pri-mi due nelle operazioni sia di esercizio e di dotazione sia di conduzione. Infine, all'art. 46 e con la nuova strut-tura del Fondo interbancario di garan-zia è stata data una risposta all'esigen-za di un più ampio accesso al credito per numerosi imprenditori che normal-mente ne sono esclusi. Ma la disposi-zione appare ancora insufficiente.

Intanto, però, si propone all'art. 46 che la fedejussione possa essere conces-sa, per tutte le operazioni, quale ga-ranzia degli istituti delegati dalla Re-gione.

Il progetto di legge predisposto dal Mi-nistero dell'agricoltura introduce im-portanti innovazioni rispetto all'ordi-namento vigente.

Anzitutto esso supera, a differenza del progetto del CNEL, il tradizionale rap-porto finanziamento-destinazione della somma, per cui in luogo della classica distinzione tra operazioni di esercizio ed operazioni di miglioramento fissa uno spartiacque puramente temporale ai fini del rimborso delle erogazioni concesse: fino a 18 mesi e oltre tale durata, cioè a breve e lungo termine. Inoltre, il conto corrente agrario è con-cepito a tempo indeterminato per cui è molto più agevole e snello rispetto alla struttura prevista dalla legge 403/1977; nel testo elaborato dal Ministero si prevede altresì il riordino degli istituti e degli enti erogatori e l'esaltazione delle forme cooperativistiche ed asso-ciative, facilitandone l'accesso al credi-to accancredi-to ad enti pubblici che non esercitano attività agricola ma concor-rono alla realizzazione di opere d'inte-resse collettivo, destinate al migliora-mento delle strutture agrarie.

I «PUNTI». QUALIFICANTI LA RIFORMA SECONDO GLI OPERATORI AGRICOLI

Le profonde modificazioni socio-strut-turali avvenute nell'agricoltura italiana dal dopoguerra ad oggi, i mutamenti sostanziali che hanno riguardato la po-litica agricola del Paese, sfociati nel metodo della programmazione degli in-terventi pubblici e del loro coordina-mento con gli indirizzi di incentivazio-ne delle scelte operate dalle imprese coltivatrici hanno reso quanto meno problematico l'ordinato governo dello strumento creditizio per fini pubblici-stici e per obiettivi di interesse collet-tivo.

Ora, alle Regioni è stata assegnata la funzione di centri che recepiscono i

bi-sogni dei coltivatori e nel contempo di-stribuiscono secondo obiettivi pro-grammatici gli incentivi pubblici. A questi elementi di recente formazio-ne vanno aggiunti quelli già rilevati in precedenza, per cui un complesso di esigenze composite richiedono profon-di cambiamenti all'attuale struttura del credito agrario. Il nuovo ordinamento in materia, la cui elaborazione è come si è detto di competenza dello Stato, dovrà assumere il carattere di un com-plesso di norme generali di riferimen-to, per l'ente Regione, nella regola-mentazione degli interventi di incenti-vazione creditizia e, per gli istituti di credito, nell'esercizio della loro funzio-ne di erogatori di denaro.

Con la riforma si deve quindi puntare su un'agricoltura di tipo

imprenditoria-le in luogo di quella assistenziaimprenditoria-le fino-ra dominante, che assecondi gli obietti-vi di crescita della produzione agricola, previsti nei programmi regionali di svi-luppo, e l'elevazione delle condizioni di vita e di lavoro degli addetti al set-tore.

Tra i beneficiari primari vanno ovvia-mente riconosciuti le forme associative, specialmente cooperative, al fine di promuovere processi di ristrutturazione aziendale (troppo modeste sono ancora le dimensioni medie delle aziende ita-liane in confronto a quelle medie dei paesi della Comunità), ma debbono se-guire subito dopo i coltivatori a titolo principale, come stabilisce la direttiva comunitaria n. 159/1972.

La nuova struttura del credito agrario dovrebbe imperniarsi su alcuni punti

qualificanti, che sono di seguito som-mariamente elencati.

1. Tra le nuove forme tecniche di ero-gazione del credito si colloca in primo piano l'uso del conto corrente agrario in luogo della cambiale agraria. Occor-re, però, superare quanto previsto dal-la legge istitutiva del conto corrente, dal-la n. 403/1977, con l'estensione — già ri-cordata — della durata dello stesso a tempo indeterminato e la prevedibilità di saldi attivi in modo da avvicinarlo il più possibile alle caratteristiche proprie del c/c ordinario.

Con riferimento al credito a medio e lungo termine, che non necessita per sua natura del mutuo ipotecario, la forma del finanziamento cambiario può risultare ancora idonea purché as-suma le stesse caratteristiche dello sconto ordinario con pagamento posti-cipato degli interessi, trattandosi di un finanziamento ben preciso ed indivi-duabile (ad esempio: acquisto macchi-ne) e con piano di ammortamento real-mente predeterminabile.

2. Va soppressa la condizione che l'e-rogazione del prestito e del finanzia-mento sia connessa alla destinazione dello stesso (credito uguale supporto finanziario di una operazione specifica) e sostituzione con il binomio prestiti di funzionamento e finanziamento delle scorte e delle immobilizzazioni, per ac-quisto di beni o semplice uso (leasing). Quanto ai mutui andrebbe prevista una gamma di piani d'ammortamento che il produttore sceglierebbe in funzione dei rispettivi programmi di sviluppo aziendale.

3. Il prestito e il mutuo debbono fon-damentalmente basarsi sulla sopporta-bilità dell'onere di ammortamento da parte del produttore, prendendo cioè a base le garanzie personali collegate alla qualità e capacità imprenditoriale (ri-sultati produttivi, esame bilanci, conta-bilità aziendale, prevista evoluzione

or-ganizzativa e strutturale delle aziende). Tutto ciò non significa che l'istituto di credito risulti scoperto di fronte ad una eventuale insolvenza del debitore; la banca, comunque, acquisisce il pri-vilegio ipotecario legale sui beni immo-bili (terreni, fabbricati) dall'agricoltore proprietario o affittuario e, in via

estensiva, anche dal mezzadro o colo-no (in mancanza dell'assenza del con-cedente), dopo l'approvazione da parte della Regione del piano aziendale (qua-lora si scelga l'unicità del finanziamen-to) o dell'approvazione della singola operazione da parte dell'istituto di cre-dito, nel caso di prestiti non agevolati. Il credito va quindi erogato con riferi-mento ad una logica di programmazio-ne aziendale che deve essere semplifica-ta al massimo per evisemplifica-tare che i piccoli produttori siano costretti a far ricorso all'opera di consulenti per la redazione del piano e quindi a sopportare pesanti oneri finanziari.

4. Poiché è pratica frequente che tra il momento del nullaosta dell'ente pub-blico alla concessione dell'intervento finanziario di sostegno all'impresa col-tivatrice e la presa di possesso dei mez-zi medesimi, erogati dagli istituti di credito, trascorra un periodo di tempo piuttosto lungo, si rende necessario istituzionalizzare e generalizzare la pra-tica del prefinanziamento che consenti-rà agli agricoltori di acquisire imme-diatamente i fondi loro occorrenti. 5. Nel cercare di assicurare un sistema snello, articolato e tempestivo di finan-ziamenti creditizi in agricoltura, per far fronte alla domanda di mezzi oc-correnti a realizzare gli obiettivi di svi-luppo definiti a livello regionale e terri-toriale (comprensorio-zona), si deve operare per migliorare (in ciò uno dei compiti precipui dell'ente Regione) i rapporti tra istituti di credito e coltiva-tori, rendendo meno burocratiche e più celeri le procedure istruttorie e quelle di erogazione dei prestiti e dei finan-ziamenti. A sua volta l'azienda agrico-la dovrebbe fornire agrico-la massima traspa-renza della propria gestione e della propria consistenza patrimoniale attra-verso una aggiornata e precisa docu-mentazione contabile che consenta alla banca di finanziare l'attività sulla base delle capacità di sviluppo dell'impresa, come può desumersi dal piano azienda-le presentato dal coltivatore a titolo principale.

6. Relativamente al finanziamento del-le scorte, è importante introdurre il concetto che esse siano considerate nel loro insieme, cioè come parco bestiame

e parco macchine, per cui esso può avere durata superiore ai tempi tecni-co-economici di ammortamento (am-mettendo la trasferibilità del privilegio legale).

Un'altra esigenza profondamente av-vertita dai produttori è questa: il rico-noscimento dei maggiori costi che si incontrano nell'esecuzione delle opere, conseguentemente alla rilevante lievita-zione dei prezzi; bisogna ammettere al relativo finanziamento una quota mas-sima prefissata dalla richiesta, che an-drà ad aggiungersi alla cifra stabilita all'inizio.

7. Il credito deve costare relativamente poco. Nella determinazione della per-centuale degli interessi su prestiti e mu-tui si dovrebbe tenere conto di due

ca-ratteristiche peculiari degli stessi: a) sono obiettivamente soggetti a mi-nori rischi rispetto ad operazioni ban-carie di analoga natura riferite ad altri settori produttivi; b) la redditività de-gli investimenti in agricoltura è relati-vamente bassa.

Occorre, poi, rammentare che il credi-to agevolacredi-to, la cui domanda è espres-sa quasi esclusivamente dalle imprese coltivatrici, è normalmente svantaggia-to dalla limitatezza dei fondi e che le quote a carico dell'imprenditore sono discretamente elevate.

Nella situazione attuale, il credito age-volato non sempre si presta a risponde-re alle esigenze delle imprisponde-rese per i ri-tardi con cui viene erogato e per i con-dizionamenti che esso frappone. Nell'ambito della programmazione na-zionale il volume delle risorse finanzia-rie pubbliche disponibili andrebbe de-terminato su un arco di tempo plurien-nale, in connessione agli obiettivi gene-rali dell'azione pubblica del medio ter-mine, e poi fissato di anno in anno. Alla quota delle risorse statali per il credito agevolato andrebbero aggiunti i mezzi propri delle Regioni e altresì un contributo da parte della CEE attra-verso il FEOGA.

A livello comunitario si dovrebbero stabilire non solo i prezzi per i diversi prodotti ma anche i costi dei mezzi di produzione e quindi il livello dei tassi di interesse sui fondi destinati al credi-to agrario.

Per conseguire l'obiettivo politico che il credito agevolato sia poco costoso e disponibile in maggior misura dell'tuale, occorre tendere a mutare gli at-tuali concetti di erogazione dei

contri-buti, sostituendo agli incentivi in conto capitale, gli interventi in conto interes-si, i quali possono portare a finanzia-menti più consistenti.

In altri paesi europei il sostegno pub-blico che si esplica nella forma del cre-dito agevolato è più massiccio che nel nostro (il livello è mediamente dop-pio). Anche questo del costo del dena-ro e del finanziamento, in genere, co-stituisce uno degli elementi che frena ed ostacola lo sviluppo dell'imprendi-torialità in agricoltura, il ringiovani-mento dei quadri operativi e dirigenti, la competitività dei nostri prodotti sui mercati internazionali, la concorrenzia-lità delle nostre imprese nell'ambito della CEE.

Nel documento Cronache Economiche. N.002, Anno 1981 (pagine 39-45)