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Lorenzo Quartieri 1765 –

3. Dal Quartieri al Brugnoli.

Giuseppe Brugnoli, nell'Università di Pisa, ebbe modo di ascoltare le lezioni di Lorenzo Quartieri e di Giovanni Carmignani.

All'Università ebbe anche modo di conoscere Francesco Forti, che egli ricorda come <<erudito e profondo scrittore ch’ebbi a compagno di studj nella Pisana Università>>, il quale <<fu troppo sollecitamente tolto da immatura morte alla gloria d'Italia>>.205

204

A. LANDI, Tra diritto comune e codice civile. Francesco Forti e il problema dell’interpretatio nella Toscana della Restaurazione, cit., pp. 347-348.

205 A. LANDI, Diritto penale, diritto romano e poesia. Il massese Giuseppe Brugnoli, avvocato giudice e poeta tra restaurazione e unità d’Italia, in <<Rivista di storia del diritto italiano>>, LXXXII, 2009, pp. 94-95.

165 Brugnoli si trovò profondamente scontento della politica dei governi nazionali e rinunciò così ad ogni incarico pubblico, preferendo dedicarsi toto corde alla poesia e alla letteratura.

Sebbene l'attività del Brugnoli si collochi totalmente al di fuori delle aule accademiche, egli non fu estraneo ai dibattiti scientifici del proprio tempo. Ebbe rapporti con Carl Joseph Anton Mittermaier: al di là del fatto che tra lui e il giurista tedesco sembra sia intercorsa una sola lettera, la consonanza di idee è tra i due fin troppo evidente. Egli appartenne a pieno titolo a quella pratica forense massese e riuscì a condurre una elaborazione scientifica tutto estranea all'Università, ma nondimeno importante per la costruzione del successivo sistema giuridico, in un momento cruciale per la storia del

diritto: quello del passaggio dal sistema d’Ancien Régime ai codici.206

La codificazione, a suo avviso, ha rappresentato sicuramente un progresso per le nazioni, le quali però non possono sbarazzarsi della veneranda tradizione del diritto romano: il codice infatti non è concepito in opposizione al diritto romano, ma come sorta di riordino dello stesso per mano del legislatore. In questo modo il Brugnoli sembra in linea con la tesi del codice visto quale <<massimario di diritto romano fornito di l'autorità legale>>, che, per certi versi, non è lontana dall'idea sostenuta ad inizio secolo dal suo maestro

Quartieri,207di un interprete che, in caso di lacune, poteva attingere al

<<dovizioso tesoro del diritto romano>>.208 Questa idea aveva

rappresentato un tentativo da parte del professore lunigianese di ancorare il codice napoleonico, imposto dai francesi, alla precedente tradizione giuridica di diritto comune; una tradizione che in Toscana, al momento della riforma degli insegnamenti da essi voluta, era

206 Ibid., cit., pp. 97-98.

207

A. LANDI, Diritto penale, diritto romano e poesia. Il massese Giuseppe Brugnoli, avvocato giudice e poeta tra restaurazione e unità d’Italia, cit., pp. 117-118.

166 ancora viva e fiorente e che, non a caso, fu quasi integralmente

ripristinata, senza eccessivi problemi, con la Restaurazione.209

Il diritto romano è presentato al di fuori della storia, come deposito della sapienza civile e come base delle vigenti legislazioni codicistiche, cosicché era opportuno estrarre dall'<<immenso campo del romano diritto>> quelle regole che ancora fossero di una qualche utilità per gli <<usi pratici del Foro>>, ordinandole ed annotandole. Riguardo alla metodologia di approccio al Codice, egli segue i canoni di quella Scuola dell’esegesi, che gli appare non insensibile al diritto romano, considerato che essa lo tiene <<sempre di guida come stella polare>> nei propri commentari.

Il Brugnoli aveva ritenuto un fatto positivo l'unificazione del diritto mediante il codice civile, perché capace di dar maggior forza allo

Stato210, raccomandando un'interpretazione esegetica di quel codice

ne evidenziava la degenerazione del diritto romano, causata dalla lettura degli interpreti medievali; allora in questa logica, il Brugnoli vuole sostenere che siccome il diritto romano è espressione della retta ragione, è deposito delle leggi di natura, può e dev’essere utilizzato ancora nell'ordinamento vigente. In verità due sono i vizi metodologici di fondo: quello di considerare il diritto romano come un'entità unitaria ed omogenea, al di fuori della storia; e quello di procedere all'enucleazione dei principi, astraendo da casi giurisprudenziali e invece avrebbero dovuto studiarsi con il metodo topico-dialettico, piuttosto che con quello deduttivo.

209

Questo modo di pensare è comune alla gran parte dei giuristi toscani come Francesco Forti, che può essere considerato il personaggio che meglio di qualunque altro incarna la tradizione toscana del diritto comune, se era favorevole alle idee di semplificazione dell’ordinamento, non era poi altrettanto convinto che questa si potesse realizzare con la scelta del codice e il conseguente definitivo abbandono del diritto comune e del ruolo che in quel sistema era chiamato a svolgere la giurisprudenza.

210

A. LANDI, Diritto penale, diritto romano e poesia. Il massese Giuseppe Brugnoli, avvocato giudice e poeta tra restaurazione e unità d’Italia, cit., pp. 118-120.

167 Brugnoli in definitiva si colloca nell'ambito pandettistico, seguendone i postulati, ma proponendo e questo è il suo merito una ricostruzione empirica dell'esperienza giuridica, ottenuta dalla

propria visuale di pratico del diritto.211

Egli fu un giurista, almeno in via principale, legato più alla tradizione realistica toscana. La produzione civilistica del Brugnoli, per quanto secondaria, è stata comunque utile per comprendere come veniva percepito il processo di codificazione dai pratici del diritto, fuori dalle aule universitarie. Qui si è riscontrato come l'autore sostenesse la continuità fra passato e presente nei contenuti, ma questa continuità formale doveva per lui fare i conti con il ruolo centrale della legge nell'ordinamento e in definitiva un nuovo sistema delle fonti, nel quale il codice civile si avviava a diventare uno dei cardini della nuova

società borghese. Queste opere civilistico-romanistiche

rappresentano una testimonianza autentica del travaglio interiore dei

giuristi pratici nel passaggio dal diritto comune ai codici.212