• Non ci sono risultati.

I rapporti tra stato italiano e confessioni protestanti tra il 1929 ed il 1955: la condizione dei culti acattolici agli albori del dibattito sulle

VECCHI PROBLEMI PER NUOVE INTESE: BREVE EXCURSUS STORICO

5.1 I rapporti tra stato italiano e confessioni protestanti tra il 1929 ed il 1955: la condizione dei culti acattolici agli albori del dibattito sulle

Intese.

L’approvazione del Concordato con la Chiesa Cattolica, nonché della legislazione sui culti ammessi negli anni 1929 e 1930, segnò inesorabilmente il passaggio dal giurisdizionalismo di matrice liberale, che aveva caratterizzato l’Italia del secolo XIX, al modello statalista e confessionista che ha contraddistinto la fase matura dell’epoca fascista ed i primi decenni della nuova era repubblicana293. In un primo

momento l’autorità di pubblica sicurezza era stata redarguita dal Ministero dell’Interno circa le finalità del controllo di polizia nei

293 Cfr. Paolo Caretti, Costituzione Italiana: articolo 8, Carocci editore, Roma, 2017,

153

confronti delle congregazioni religiose, chiarendo che esso doveva «informarsi a dure finalità: assicurare il libero esercizio dei culti ammessi […] e tutelari al pari, ed in ogni altro campo, l’ordine pubblico, intervenendo solo quando l’esercizio del culto pubblico o l’ordine pubblico possano essere disturbati», poiché «la legge 24 giugno 1929 n. 1159 sancisce la piena libertà dell’esercizio dei culti diversi dalla religione cattolica apostolica-romana, purché non professanti princìpi e non seguenti riti contrari all’ordine pubblico e al buon costume»294.

Già all’atto dell’approvazione parlamentare della citata Legge sui Culti Ammessi, una relazione dell’on. Ernesto Vassallo del 15 Maggio 1929 paventava la minaccia del settarismo religioso, «il quale sta in agguato contro il fascismo ed il cattolicesimo e trae pretesto […], dopo la riaffermata libertà in materia religiosa, per intensificare, con i mezzi di cui dispone, una subdola, camuffata attività di propaganda antifascista»295. La Circolare Buffarini-Guidi del 9 Aprile 1935, che

prende il nome dal sottosegretario di stato all’interno Guido Buffarini Guidi, denunciò l’esistenza nel Regno di culti perpetrati da così detti «pentecostali, pentecostieri, neumatici o tremolanti», i quali dovevano considerarsi illeciti ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 1159 del 1929, «essendo risultato che essi si estrinsecano e si concretano in pratiche religiose contrarie all’ordine sociale e nocive all’integrità fisica e psichica della razza»296. I culti pentecostali risultavano

particolarmente invisi alle gerarchie fasciste a causa della loro origine straniera e per il fatto che, in molti casi, essi fossero condotti da

294 Ministero dell’Interno, Direzione Generale Pubblica Sicurezza, Circolare n.

442/74128 del 30 Dicembre 1931, oggetto: culti acattolici – Riunioni a scopo di culto, in G. Peyrot, La circolare Buffarini-Guidi e i Pentecostali, Associazione Italiana per la

Libertà della Cultura, Roma, 1955, pp. 10-11. 295 Cfr. G. Peyrot, cit., p. 13.

296 Ministero dell’Interno, Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, Circolare n.

154

ministri di provenienza anglosassone, come fu il caso del pastore William Roger Thomas, missionario inglese in Grosseto e successivamente presidente della Chiesa Apostolica in Italia e della Chiesa Apostolica internazionale. Questi, il 10 Giugno 1940, all’indomani della dichiarazione di guerra al Regno Unito da parte dell’Italia, fu destinatario di un mandato di arresto spiccato dall’Opera di Vigilanza e Repressione Antifascista in quanto sospettato di essere una spia britannica e comunque cittadino di un paese ostile. Il tentativo di cattura non andò in porto e lo stesso riuscì a fuggire in Francia con la moglie ed i figli297, ma non poté evitare la chiusura dei

locali di Via Oberdan, all’esito di una petizione pubblica dei grossetani più conservatori ed una serie di minacce ed atti di violenza perpetrati tanto dalla popolazione quanto dalle autorità di polizia298. Quanto

detto potrà servire da esempio dei precisi contorni politici che la persecuzione antievangelica ed antipentecostale assunse negli anni tra il 1935 e la fine della Seconda Guerra Mondiale: una circolare della Direzione di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, datata 22 Agosto 1939, ordina ai prefetti ed alle autorità preposte al mantenimento dell’ordine pubblico di perseguire i gruppi pentecostali in quanto «le sette di cui trattasi esulano dal campo strettamente religioso ed entrano nel campo politico e vanno quindi considerate alla pari dei partiti politici sovversivi, di cui anzi […] sono più pericolose, in quanto agendo con il sentimento religioso degli individui, assai più profondo di quello politico, li spingono ad un vero fanatismo quasi

297 Cfr. A. Thomas, Scrisse col dito nella Polvere. Piccola storia di una piccola parte della Chiesa Apostolica, Roma, 2012, su www.chiesapostolica.it/wp- content/uploads/2019/02/Scrisse-con-il-dito-nella-polvere.pdf, p. 45. Le relazioni ed i verbali del processo svoltosi contro il pastore W.R Thomas sono consultabili presso l’ Archivio di Stato di Grosseto, Piazza Ettore Socci, Fondo Regia Prefettura – Gabinetto, bb. 561 e 651; Fondo Questura, Associazioni non politiche 1921-1940, bb. 501-505; Istruzioni relative ad affari riservati 1936-1938, bb. 518-519.

155

sempre refrattario ad ogni ragionamento o provvedimento». La circolare prosegue con l’indicazione di alcuni episodi di obiezioni di coscienza all’uso delle armi poste in essere da pentecostali e con la constatazione che le sette di cui trattasi sarebbero quasi certamente finanziate da paesi nemici di derivazione anglosassone per fiaccare dall’interno il vigore morale e psicologico del regime. Un ulteriore punto a favore di questa visione sarebbe derivato dal fatto che insigni studiosi avevano appurato che la pratica della glossolalia ed il regime estatico in cui sogliono cadere gli adepti di questa religione sarebbero in grado di indurre la follia e causa di molti ricoveri in istituti specializzati299. Per tutte queste ragioni, ed in forza delle previsioni

dell’art. 18 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza del 1931 (TULPS) che sancivano l’equiparazione delle riunioni private a quelle pubbliche e configuravano la necessità per esse di ottenere il preventivo consenso di polizia al loro svolgimento300, introducendo

pesanti sanzioni per coloro che avessero contravvenuto301. La validità

della circolare Buffarini Guidi sarà riconfermata dal Ministero dell’interno fino al 1949302, quando l’entrata in vigore della nuova

299 Cfr. Ministero dell’Interno, Direzione Generale Pubblica Sicurezza, Circolare n.

441/027713 del 22 Agosto 1939, oggetto: Sette religiose dei pentecostali ed altre.

300 R.d n. 773 del 1931, art. 18, cc. 1-2: «I promotori di una riunione in luogo pubblico

o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore. È considerata pubblica anche una riunione che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l’oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.».

301 Ivi, cc. 4-5: «Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine

pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione. I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire 2.000 a lire 4.000. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.».

302 Cfr. Ministero dell’Interno, Direzione Generale Pubblica Sicurezza, Circolare n.

442/4637 del 22 Settembre 1944; Cfr. Ministero dell’Intero, Direzione Generale dei Culti, Circolare n. 69/FG/A/12/030030

156

Costituzione ha indotto lo stesso ad una nuova interpretazione del TULPS sulla base delle libertà di riunione e associazione sancite dalla carta fondamentale: con una nuova circolare, si precisa che i culti pentecostali perpetrati dalle Assemblee di Dio, sebbene non potessero essere svolti in pubblico poiché il culto pentecostale in Italia non era ammesso, erano comunque ammissibili in privato a norma degli artt. 17 e 19 della Costituzione303. Ciononostante, gravi turbamenti della

libertà religiosa collettiva dei pentecostali hanno continuato a verificarsi negli anni a venire in forma privata ed a mezzo della forza pubblica, dando adito a notevole sdegno nella comunità evangelica internazionale e suscitando autorevoli interventi304. La notevole

ondata di arresti suscitati dalla perdurante applicazione della circolare Buffarini Guidi era giustificata dall’idea che il mancato rispetto di quella circolare, che scioglieva tutte le organizzazioni pentecostali e le dichiarava illegittime e pericolose, importasse l’integrazione del reato di cui all’art. 650 c.p., che punisce coloro che abbiano omesso di conformarsi ad un ordine legalmente dato dall’autorità informato per ragioni di giustizia, ordine, sicurezza ed igiene. I magistrati chiamati a decidere in sede penale della colpevolezza degli imputati, tuttavia, quasi unanimemente assolsero coloro che erano sottoposti a giudizio mediante la formula «il fatto non costituisce reato». L’interpretazione che nelle varie preture andò man mano affermandosi era volta a

303 Cfr. Ministero dell’Interno, Direzione Generale dei Culti, Circolare n.

02424/69/8/A-22 del 21 Settembre 1949.

304 Cfr. G. Peyrot, cit., pp. 26-33. Nel testo sono riportate trascrizioni di verbali di

arresto di persone aderenti all’ Opera delle Assemblee di Dio, rei di praticare il culto pentecostale, da considerarsi illecito per effetto della circolare Buffarini Guidi e secondo le norme costituzionali, in quanto il bacio che i fedeli si scambiavano all’esito dei culti in segno di pace doveva considerarsi contrario alla morale pubblica ed il rito dell’imposizione delle mani, che poteva indurre i partecipanti in stati di estati, contrario alla salute pubblica. Si tratta di verbali del 1952 redatti dai comandi di varie stazioni dei carabinieri dell’Italia meridionale (Riardo, Casalbordino et cetera).

157

considerare la circolare Buffarini Guidi e tutti gli ordini autoritativi su di essa fondati come illegittimi per violazione diretta delle norme costituzionali in materia di libertà religiosa, sostenendo che gli unici limiti che la Costituzione riconosce alla libertà di culto, la contrarietà all’ordine pubblico e alla morale, oltre che all’igiene collettiva, non potevano dirsi travalicati dalle pratiche rituali proprie della fede pentecostale, che erano per altro praticate in tutto il mondo occidentale senza scandalo né nocumento per la collettività305. La

Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 2550 del 1953, dichiarò definitivamente inconsistente l’ipotesi di violazione dell’art. 650 c.p. per l’inosservanza delle disposizioni della circolare Buffarini Guidi rilevando che quella circolare, in quanto atto meramente interno e rivolto non alla pluralità dei consociati ma ai prefetti, non potesse considerarsi un presupposto giuridico idoneo a configurare l’obbligo per i cittadini di rispettarlo quale ordine dell’autorità pubblica. All’atto, infatti, non era mai stata data alcuna forma di pubblicità e poteva per ciò stesso anche essere sconosciuto al corpo sociale generalmente inteso306. La storica decisione della Suprema Corte non fu di per sé

sufficiente a provocare l’immediato adeguamento delle autorità ministeriali e delle forze di pubblica sicurezza al nuovo diritto vivente che si era creato e perdurarono malversazioni a danno delle chiese pentecostali, le quali in più occasioni avevano richiesto espressamente

305 Cfr. Pretura di San Giorgio del Sannio (Benevento), sent. 24 Giugno 1950 (pretore

Longo, impp. Mottola et al); cfr. Pretura di Avellino, sent. 4 Gennaio 1951 (pretore Ruggiero, impp. Caruso e Bruno); cfr. Pretura di Putignano (Bari), sent. 14 Dicembre

1951 (pretore Console, Impp. Patanò e Lasaracino); cfr. Pretura di Caserta, sent. 1° dicembre 1952 (pretore Rubino, imp. Consoli); cfr. Pretura di Messina, sent. 20 Gennaio 1953 (pret. Longo, imp. Mortelliti); cfr. Pretura di Teano (Caserta), sent. 23 Gennaio 1953 (pretore Campana, impp. Consoli et al.); cfr. Pretura di Rocca d’Aspide

(Salerno), sent. 7 Agosto 1953 (pretore Mainenti, imp. Montano).

306 Cfr. Corte di Cassazione, Terza sezione Penale, sent. n. 2550 del 1953, ritenuto in

158

al Ministero dell’Interno di revocare la circolare del 1935, senza però mai ottenere risposta affermativa. Ciò provocò l’intervento del Consiglio Federale delle Chiese Evangeliche, che inviò al ministero tre istanze ed altrettante note in tal senso307. Le Assemblee di Dio in Italia,

frattanto, si erano costituite ufficialmente come associazione religiosa e si erano dotate di un proprio statuto, presentando nel 1948 la domanda di riconoscimento della personalità giuridica. Il Ministero dell’interno, tuttavia, si rifiutò di deliberare proprio a causa della persistente validità della circolare Buffarini Guidi, inducendo le Assemblee di Dio, rappresentate da Arturo Carlo Jemolo, a proporre ricorso al Consiglio di Stato. Malgrado l’esito positivo del ricorso, ciò non valse ad ottenere né il riconoscimento della personalità giuridica alle Assemblee di Dio in Italia, né tantomeno la rimozione della circolare del 1935, così fortemente discriminatoria verso i culti pentecostali308. Vi furono, quindi, due interrogazioni parlamentari

volte a chiedere la rimozione di tutti gli atti ministeriali di natura persecutoria contro i culti acattolici, entrambe promosse dall’on. Luigi Preti, nel febbraio e dicembre 1953: la prima ottenne risposta negativa ed anzi confermò la volontà di mantenere attive le limitazioni esistenti ai culti pentecostali mentre la seconda, promossa in seguito alla richiamata sentenza della Corte di Cassazione, non ottenne alcuna risposta309. Nel Dicembre 1954, per dare riscontro ad una forte

sensibilizzazione dell’opinione pubblica che si era avuta per l’interessamento di un gran numero di associazioni ed entità culturali alla materia della libertà religiosa, si tenne un’udienza privata tra il Direttore generale degli affari dei culti ed i dirigenti delle Assemblee di Dio, principale confessione pentecostale italiana, nella quale il primo

307 Cfr. G. Peyrot, cit., pp. 45-47. 308 Cfr. Ibidem, pp. 46-49. 309 Cfr. Ivi, pp. 50-51.

159

comunicò ai secondi che il Ministero dell’interno non considerava più operanti le disposizioni della circolare del 9 Aprile 1935 ma che tuttavia non reputava necessaria l’adozione di un provvedimento formale che la revocasse310. Questo stato di cose non tranquillizzò il Consiglio

federale delle Chiese Evangeliche, che indirizzò al governo un memorandum, in data 17 Gennaio 1955, con il quale si richiamava l’attenzione dell’Esecutivo su varie questioni insolute, tra cui la mancata abrogazione formale della circolare Buffarini Guidi311. In una

successiva nota del Marzo dello stesso anno, l’ufficio legale del Consiglio Federale delle Chiese Evangeliche d’Italia, presso il quale operava il professore ed avvocato Giorgio Peyrot, volle sollecitare nuovamente l’attenzione del sottosegretario di stato all’Interno sulla necessità di abolire formalmente la circolare, ottenendo prima una risposta dai contenuti fortemente critici verso il tono di aperto contrasto che le chiese evangeliche avevano mantenuto verso il Ministero ma in seguito vedendo accogliere formalmente la richiesta del Consiglio Federale ed emanare, il 16 Aprile 1955, una nuova circolare che poneva fine alle gravi limitazioni perpetrate nei confronti dei culti pentecostali in Italia312.

310 Ivi, p. 52. 311 Ivi.

160

5.2. Il Consiglio Federale delle Chiese Evangeliche d’Italia e l’avvio

Documenti correlati