LIBERTA’ RELIGIOSA INDIVIDUALE E COLLETTIVA
2.3 La Sentenza n 346 del 2002: la natura delle Confessioni religiose secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata
A seguito della pubblicazione della sentenza esaminata nel paragrafo precedente, non tutte le Regioni hanno spontaneamente provveduto ad adeguare la propria normativa interna ai principi sanciti dalla Corte90. Un esempio lampante, che ha dato origine ad ampia
giurisprudenza, è quello della Legge Regionale Lombardia n. 20 del 1992, il cui art. 1 ricalcava pedissequamente il contenuto dell’analogo
90 La Regione Lazio, secondo il disposto dell’art. 1 l. r. 9 marzo 1990, n. 27, destina i
contributi sugli oneri di urbanizzazione alla Chiesa cattolica e alle altre confessioni religiose <<i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell'art. 8, terzo comma, Cost. o che siano riconosciute in base alle leggi vigenti>>; la Calabria, allo stesso modo, limita la disciplina urbanistica dei servizi religiosi alla Chiesa cattolica e alle altre confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell'art. 8, terzo comma, Cost. e che abbiano una presenza organizzata nell'ambito dei comuni interessati, sulla base dell’art. art. 3 l. r. Calabria 12 aprile 1990, n. 21; la Valle d'Aosta, secondo l’art. 1, comma 4, l. r. 16 giugno 1988, n. 41 (sostituito dall'art. 1 l. r. 2 dicembre 1992, n. 69) prevede il requisito dell'intesa per contributi a carico della Regione stessa; la Toscana, invece, con deliberazione del Consiglio regionale del 9 giugno 1987, n. 225, Criteri di utilizzazione delle somme relative ad opere di
urbanizzazione secondaria, Bollettino Ufficiale, 29 giugno 1987, n. 37, emanata in
attuazione dell'art. 14 l. r. 30 giugno 1984, n. 41 riserva, ex art. 6, terzo e quarto comma, una quota dell'otto per cento degli oneri di urbanizzazione secondaria riscossi dai Comuni alla Chiesa cattolica e alle altre confessioni religiose che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 Cost., abbiano regolato secondo legge i loro rapporti con lo Stato.
52
articolo contenuto nella Legge abruzzese già oggetto di censura da parte della Corte costituzionale.
Protagonista della vicenda fu, ancora una volta, la Congregazione dei Testimoni di Geova. Il Comune di Cremona, infatti, con provvedimento del 17 Agosto 1995, aveva negato alla Congregazione il riconoscimento dei contributi previsti all’art. 4 della già menzionata Legge Regionale, corrispondenti a quota parte degli oneri di urbanizzazione secondaria che ciascun comune abbia percepito e i quali possono discrezionalmente essere assegnati alle confessioni per la costruzione di nuovi edifici di culto o per il risanamento di quelli già esistenti91.
L’art. 1, e conseguentemente l’art. 4 che lo richiama direttamente, subordinava la concessione di tale beneficio all’avere, l’organizzazione interessata, stipulato un’intesa con lo Stato ai sensi dell’art. 8 c. 3 della Costituzione.
Memore del successo già ottenuto nei confronti della Regione Abruzzo, la Congregazione propose ricorso presso il TAR Lombardia il quale, con ordinanza avente analogo contenuto di quella già emessa dal TAR Abruzzo, investe della questione la Corte costituzionale.92
Il Comune, infatti, nel rispondere alle osservazioni presentate dai Testimoni di Geova sui motivi del diniego, aveva correttamente eccepito l’impossibilità, dal canto proprio, di disapplicare la legge regionale sebbene questa potesse, in ipotesi, essere in contrasto con i principi espressi dalla Consulta nel precedente richiamato.93
La Corte, quindi, nel confermare la ratio decidendi già fatta propria con la sentenza n. 195 del 1993, fornisce alcuni importanti spunti di riflessione. In primo luogo, si evidenzia come le Intese debbano considerarsi strumenti, peraltro meramente eventuali e non necessari,
91 Corte Costituzionale, Sent. 346/2002, ritenuto in fatto, par. 1, primo capoverso. 92Ibidem, par.1 terzo capoverso.
53
con cui lo Stato e le confessioni religiose intendano regolare i propri rapporti con riguardo alle specificità proprie di ciascuna particolare realtà94, in un quadro di libertà e di diritti che non possono essere
comunque condizionati all’avere, la confessione, stipulato o meno un’intesa. Essa, infatti, non solo presuppone la volontà dell’organizzazione religiosa di addivenire alla sua stipula, ma anche la volontà del Governo e, infine, del Parlamento di darvi autorità di legge.95 Qualora il godimento dei diritti essenziali di libertà religiosa,
riconosciuti dalla Costituzione, fossero condizionati dal possesso dell’ intesa – afferma la Corte - «Ne risulterebbe violata anche l'eguaglianza dei singoli nel godimento effettivo della libertà di culto, di cui l'eguale libertà delle confessioni di organizzarsi e di operare rappresenta la proiezione necessaria sul piano comunitario, e sulla quale esercita una evidente, ancorché indiretta influenza la possibilità delle diverse confessioni di accedere a benefici economici come quelli previsti dalla legge in esame».96
Ancora una volta, quindi, la Corte riporta il dibattito sul piano dei diritti individuali97: le confessioni vengono ad assumere la funzione di
soggetti capaci di canalizzare istanze personali tra loro convergenti, fornendo alle stesse una compiuta rappresentanza sul piano pubblicistico, ma non dovendo in alcun modo essere considerate, nella loro esistenza, come soggetti originari di diritto, essendo subordinate, sul piano ontologico, alla loro capacità di soddisfare i bisogni religiosi
94 Ivi, par.2 terzo capoverso. 95 Ivi, par.1 quarto capoverso. 96 Ibidem, par.1 quinto capoverso.
97 Cfr. L. D’Andrea, Eguale libertà ed interesse alle intese delle confessioni religiose: brevi note a margine della sentenza costituzionale n. 346/2002, in “Quaderni di
diritto e politica ecclesiastica” 2003/3, p. 667 e ss., il quale sostiene, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, il necessario asservimento giuridico-funzionale della libertà di religiosa collettiva alla garanzia del diritto di libertà religiosa individuale (p. 677).
54
della popolazione, intesa a sua volta come somma di individui egualmente portatori di istanze sul piano spirituale e giuridico.
2.4 La Sentenza n. 63 del 2016 tra principio personalista ed abuso