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2 LE SOCIETA’ MISTE NEL DIRITTO SOCIETARIO

2.4 IL REGIME GIURIDICO

La disciplina normativa, a partire dalla legge n. 142/1990 sull’ordinamento delle autonomie locali, ha fornito gli schemi per la definizione dei modelli societari applicabili alla società mista.

Un continuo avvicendarsi di norme ha previsto in origine la società come ammissibile nella sola forma di società per azioni ( art 22, comma 3, legge n. 142/1990 ) per poi estenderla successivamente anche a quella di società a responsabilità limitata ( art 17, commi 58 e 59, legge n. 127/1997 ).

Le società a partecipazione pubblica sono soggette ad un quadro normativo che appare alquanto articolato ed eterogeneo in virtù della convivenza di innumerevoli fonti.

Anzitutto la disciplina codicistica, costituita dalle norme contenute nel codice civile e valide per tutte le società161 senza discriminazioni di alcun tipo.

Anche se, a ragion del vero, il legislatore del 1942 e quello del 2003, che ha provveduto a riscrivere il diritto societario, hanno dedicato alle società partecipate ben poche norme, peraltro incentrate quasi esclusivamente a disciplinare la nomina di uno o più amministratori o sindaci da parte dell’ente pubblico162.

Qualche autore ha ravvisato in questa scarsa attenzione del legislatore l’intenzione dello stesso di equiparare quanto più possibile le società miste a quelle private, con

161 Si fa riferimento al regime generale delineato dal codice civile nel libro V, Titolo V, Capo V, relativo appunto

alle società per azioni.

162 Il riferimento è alla sezione XIII del Capo di cui sopra, relativa alle società con partecipazione dello Stato o di

l’ovvia conseguenza di mutuare da queste ultime la più larga parte della regolamentazione delle prime163.

A corroborare ulteriormente questa tesi si aggiungono l’abrogazione dell’art. 2450 c.c. e la riformulazione del 2449 164 c.c. che provvedono ad attrarre ancor più

fortemente le società miste nella disciplina prevista per quelle private.

Vi è poi la disciplina extracodicistica che ricomprende sia le norme dettate specificatamente per le società miste sia quelle dettate per gli enti pubblici o comunque aventi connotazioni pubblicistiche che, di volta in volta e a seconda della linea dottrinale o giurisprudenziale seguita, si ritengono o meno applicabili alle società miste165.

Occorre rammentare che proprio la scarsità della regolamentazione codicistica ha favorito la proliferazione ( troppo spesso smisurata e discordante ) di norme extracodicistiche e speciali all’insegna una tendenziale assimilazione delle società pubbliche alle pubbliche amministrazioni e finalizzata, nel suo primo ed unico intento, al loro assoggettamento a misure di contenimento della spesa pubblica, a regole di trasparenza e a vincoli sull’organizzazione.

Si sono pertanto susseguite norme dirette a porre limiti alla partecipazione da parte di soggetti pubblici, norme che hanno previsto limitazioni della libertà d’iniziativa e

163 Cfr. C. IBBA, Le società a partecipazione pubblica: tipologia e discipline, in Aa. Vv., Le società “pubbliche”, Torino, 2001. 164 Nel 2006 è stata aperta una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia poiché la disciplina prevista dagli

articoli richiamati è stata dichiarata dalla Corte di Giustizia in contrasto con il principio fondamentale della libera circolazione dei capitali nella parte in cui permetteva un controllo sproporzionato a favore di un socio pubblico minoritario creando di conseguenza un possibile privilegio ingiustificato per lo stesso. Per approfondimenti; E. PUGLIELLI, A. RUOTOLO, Nomina e revoca degli amministratori nelle società a partecipazione pubblica ( il nuovo testo

dell’art. 2449 c.c. ), pagg. 10 e ss., Studio n. 150/2008/I in www.notariato.it

Alla luce di tale orientamento il legislatore italiano ha dapprima abrogato l’art. 2450 c.c. con d.l 15 febbraio 2007, n 10, convertito nella legge 6 aprile 2007, n. 46, e successivamente riformulato l’art. 2449 c.c con legge 25 febbraio 2008, n.34.

della capacità negoziale della società, norme che hanno posto condizioni, termini, e modi per l’affidamento alla società mista di incarichi pubblici, infine norme rivolte a elaborare una sorta di statuato degli amministratori166 di società pubbliche167.

L'evoluzione normativa in materia evidenzia come negli ultimi anni le società pubbliche siano state oggetto di una serie di interventi legislativi che hanno accentuato i profili di specialità della disciplina rispetto a quella di diritto comune applicabile alle società commerciali così come delineata nel codice civile.

Infine, contribuisco a rendere il quadro ancor più farraginoso le norme tipicamente pubblicistiche che, pur non annoverando le società miste tra i soggetti destinatari delle stesse, hanno comunque trovato applicazione in diverse occasioni a seguito di estensione analogica 168.

Si può concludere evidenziando come l'assetto normativo che è venuto delineandosi in questi ultimi anni non abbia ancora assunto le caratteristiche di un sistema organico e stabile, portando con sé tutti i disagi legati alla mancanza di uno “statuto unico delle società di diritto pubblico” e continuando, di conseguenza, a considerare la disciplina speciale come un mero insieme di deroghe alla disciplina generale, soggette peraltro a frequenti ripensamenti da parte del legislatore.

Nel proseguo si offre una ricostruzione della disciplina speciale attualmente vigente in materia di costituzione nonché di nomina e revoca degli amministratori, tenendo

166 Per statuto si intende un corpus organico di norme che disciplinano lanomina e la revoca degli amministratori (

legge n. 145/2002 ), la legittimazione alla carica ( legge n. 296/2006, c.d. Finanziaria 2007 ), le forme di pubblicità di assunzione della carica ( Finanziaria 2007 ), le disposizioni su numero e compenso degli amministratori e altri organi societari ( legge n. 133/2008 ), remunerazioni, gestione delle deleghe e soppressione di alcune cariche ( Finanziaria 2008 ).

167 Cfr. SERVIZIO STUDI - DIPARTIMENTO BILANCIO, le società a partecipazione pubblica in

Documentazione e ricerche, 27 aprile 2011, n. 237.

sempre a mente che le diverse norme istitutive delle singole società prevedono talvolta una disciplina ad hoc su singoli aspetti dell’organizzazione societaria.