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5 LE IMPUGNAZIONI IN MATERIA DI SEQUESTRO

5.1 Il riesame del sequestro preventivo

Il riesame costituisce il principale rimedio esperibile avverso il decreto di sequestro preventivo. A norma dell'art. 322 c.p.p. possono proporre istanza «l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione». Per la giurisprudenza tale diritto «presuppone una relazione giuridica o di fatto, purché tutelata dall'ordinamento, tra la persona e la res». Pertanto, è legittimato non soltanto colui che «abbia un qualsiasi interesse alla restituzione, ma [...] che sia titolare di una posizione giuridica autonomamente tutelabile», la quale coincide con «un diritto soggettivo o anche un mero rapporto di fatto tutelato»355. Sicuramente possono presentare richiesta il proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento o garanzia sul bene e coloro i quali, anche in forza di un rapporto obbligatorio, abbiano titolo alla detenzione o il possesso della

355 Cass., sez. VI, 1 febbraio 1999, n. 213581, in Cassazione penale, 2000, III, p. 1742. Nel caso di specie la Corte ha escluso che il promissario acquirente del bene sia persona con diritto alla restituzione, legittimata quindi a proporre riesame. Siccome «il contratto preliminare genera soltanto un diritto relativo e non una situazione direttamente pretensiva rispetto alla prestazione che ne forma oggetto», conferisce «una posizione soggettiva non reale ma meramente obbligatoria, così da non poter qualificare il promissario come titolare di un diritto di natura reale, come quello alla restituzione della cosa».

cosa sequestrata. Tra i soggetti legittimati, di contro, non compaiono né il pubblico ministero, né la persona offesa dal reato; al primo residua l'appello per impugnare le ordinanze che rigettano la richiesta di sequestro o che dispongono la revoca della misura. Il danneggiato dal reato può accedere al riesame solo se è anche la persona cui le cose sono state sequestrate o se ha diritto alla loro restituzione. La persona offesa ha facoltà di intervenire spontaneamente nel giudizio di impugnazione instaurato da altri con «l'attribuzione all'interveniente qualificato delle stesse prerogative riconosciute al richiedente e, quindi, anche quella di produrre documenti e altri elementi di prova, nonché di partecipare all'eventuale successivo giudizio di legittimità»356. La partecipazione è però subordinata alla presenza della legittimazione a richiedere il riesame; la persona offesa, quindi, non può intervenire nel giudizio impugnatorio altrui se la cosa non le è stata sequestrata o se non ha diritto alla restituzione357.

Quando il bene appreso appartiene alla massa fallimentare, il curatore figura tra i legittimati a proporre l'istanza. L'impugnazione è esperita «per la rimozione di un atto pregiudizievole ai fini della reintegrazione del patrimonio», in conformità con la «funzione istituzionale rivolta alla ricostruzione dell'attivo fallimentare»358.

La natura di mezzo di impugnazione attribuita al riesame impone l'osservazione delle disposizioni generali in materia, disciplinate dal

356 Cass., sez. Un., 29 maggio 2008, n. 25932, in Cassazione penale, 2008, V, p. 4539.

357 Il legislatore ha certamente inteso ampliare il contradditorio, ammettendo «sì la partecipazione al giudizio in questione della persona offesa ma a condizione che essa abbia diritto alla restituzione e che tale diritto eserciti nelle forme previste dalla legge» A. Viola, Sull'estensione del diritto di partecipazione all'udienza di riesame ex art. 324 c.p.p., in Cassazione penale, 2009, II, p. 1119. Se non ha diritto alla restituzione, la persona offesa non può conseguentemente partecipare o presentare memorie. In giurisprudenza, si veda anche Cass., sez. Un., 26 aprile 2004, in Cassazione penale, 2004, V, pp. 3105 e ss.

358 Cass., sez. Un., 24 maggio 2004, n. 29951, in Cassazione penale, 2004, V, p. 3093.

titolo I del libro IX agli artt. 568 e seguenti359. Per proporre il riesame, è quindi necessario avervi interesse (art. 568 comma 4). Chi fa richiesta deve prevedere «un beneficio dall'accoglimento, evitando che dall'esecuzione del provvedimento impugnato possano derivare lesioni alla sua sfera giuridica»360. L'interesse si imposta in chiave «marcatamente utilitaristica», poiché «sussiste solo qualora, dall'esercizio del diritto di gravame, la parte possa ricavare il soddisfacimento di una posizione soggettiva giuridicamente apprezzabile […], ossia un risultato favorevole, una utilità connotata dai requisiti della concretezza ed attualità»361. Il requisito è carente «sia nel caso in cui la disponibilità della res sequestrata sia stata riacquistata dal richiedente, sia nell'ipotesi in cui i beni siano stati restituiti a terzi aventi diritto»362.

L'art. 324 c.p.p. fornisce indicazioni sul procedimento e si struttura in modo complesso. Infatti, la norma è composta in parte da richiami alla disciplina delle misure cautelari personali. In particolare, l'art. 324 comma 7 rinvia all'art. 309, commi 9, 9-bis e 10, che sono stati oggetto di recente modifica con la l. 16 aprile 2015, n. 47. Il “dedalo normativo” ha generato alcuni dubbi interpretativi, di cui si darà conto nel prosieguo del paragrafo.

La competenza in ordine al giudizio di impugnazione spetta al tribunale in composizione collegiale del capoluogo della provincia

359 «Il carattere impugnativo si evidenzia alla luce della considerazione secondo cui, in quanto veri e propri mezzi di impugnazione, in assenza di più specifiche disposizioni, l'adozione dei medesimi implica l'applicazione delle norme previste in tema di misure cautelari personali, nonché di quelle generali (artt. 586 e ss. c.p.p.)». N. Ventura, voce Sequestro preventivo, in AA.VV., Digesto delle discipline penalistiche, cit., 2004 (aggiornamento), p. 766.

360 R. Conforti, Sulla legittimazione del terzo titolare di un diritto di credito al riesame del sequestro preventivo, in Cassazione penale, 2000, III, p. 1744.

361 E. Turco, Legittimazione ed interesse ad impugnare in tema di sequestro preventivo: dualismo teorico?, in Cassazione penale, 2003, III, pp. 2374-2375. 362 P. Gualtieri, Sequestro preventivo, in AA.VV., Procedura penale. Teoria e pratica del processo, cit., p. 434.

nella quale ha sede l'ufficio che ha adottato il provvedimento (art. 324 comma 5). La richiesta deve essere presentata presso la cancelleria del giudice entro dieci giorni dall'esecuzione del vincolo o dalla diversa data in cui l'interessato ne ha avuto conoscenza (art. 324 comma 1). La mancata notificazione del decreto che dispone la misura «non incide sulla validità dell'atto ma serve a differire il dies a quo per impugnare»363. Nel caso di domanda tardiva, spetta all'interessato dimostrare di non aver saputo del compimento delle operazioni. La richiesta di riesame può contenere i motivi che sorreggono l'impugnazione. La loro mancanza, tuttavia, non è causa di inammissibilità della domanda364, in quanto sussiste la «facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione» (art. 324 comma 4). L'impostazione consegue all'assenza del contradditorio prima di disporre la misura. Il riesame si configura come mezzo di gravame completamente devolutivo e ospita al suo interno una discussione che, potenzialmente, può inerire qualsivoglia censura circa la legittimità del provvedimento impugnato. L'ampliezza dell'oggetto dell'impugnazione permette così di recuperare il confronto necessario tra accusa e difesa innanzi a un giudice, non effettuabile in un momento anteriore, visto che il sequestro interviene frequentemente come atto a sorpresa.

La discussione avviene nelle forme della camera di consiglio. Si tratta, pertanto, di un'udienza svolta in assenza del pubblico, della quale è redatto verbale in forma riassuntiva. La data è comunicata al pubblico

363 P. Gualtieri, Sequestro preventivo, in AA.VV., Procedura penale. Teoria e pratica del processo, cit., p. 435. In giurisprudenza, Cass., sez. III, 23 settembre 1993, n. 1664, in Archivio della nuova procedura penale, 1994, p. 130.

364 L. Giuliani, Sulla pretesa inammissibilità della richiesta di riesame avverso provvedimento di sequestro per mancanza di motivi, in Cassazione penale, 1993, III, pp. 2355 e ss., a commento critico di Cass., sez. III, 13 ottobre 1992, che aveva ritenuto inammissibile la richiesta di riesame in mancanza dell'enunciazione dei motivi (seppure per l'impugnazione del decreto di sequestro probatorio).

ministero e notificata al difensore dell'impugnante almeno tre giorni prima (art. 324 comma 6).

A seguito della l. n. 47/2015, entro due giorni dall'avviso, l'imputato o indagato può formulare richiesta personale al tribunale perché rinvii l'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni (art. 309 comma 9-bis). La disposizione cerca un adeguato contemperamento tra il diritto del soggetto leso dalla misura cautelare ad un celere controllo sulla legalità dell'intervento interinale e il diritto ad una difesa effettiva, intesa anche come disponibilità dei tempi necessari per analizzare il materiale e impostare la strategia processuale in vista della discussione. La facoltà concessa trova «il punto di equilibrio di queste due esigenze contrapposte […] nei “giustificati motivi”, lasciati alla valutazione esclusiva dell'indagato- imputato, nel cui interesse i tempi serrati del riesame sono fissati»365. Opportunamente, si è stabilito che «poiché il tribunale “differisce” [e

non “può differire”], non deve essere sindacata la qualità delle ragioni

addotte ma solo considerato se le stesse rientrino nei giustificati motivi». Dovranno essere indicati e il giudice controllerà soltanto che essi siano attinenti ad esigenze di difesa sostanziale e non meramente pretestuosi366. L'istanza di differimento è giustificata dalla necessità di un maggior lasso di tempo per l'esame degli atti depositati in cancelleria e per la raccolta di prove da parte della difesa. Il tribunale potrà rigettarla solo se il repertorio probatorio posto a fondamento del sequestro impugnato è scarno ed esiguo, da far ritenere che la richiesta sia in realtà pretestuosa. Non è previsto un ulteriore e più penetrante sindacato del giudice e «l'unico ambito di piena scelta discrezionale assegnato consiste nella valutazione del tempo di dilazione

365 B. Romanelli, Il differimento dell'udienza di riesame tra esigenze di difesa sostanziale e limiti all'impugnazione, in www.penalecontemporaneo.it

dell'udienza dai cinque ai dieci giorni»367.

Il meccanismo di differimento può diventare nella prassi un mezzo utile per supplire alle carenze difensive derivanti dal regime temporale del deposito della richiesta del p.m. e degli atti posti a fondamento del decreto. Si ricorderà che la loro trasmissione al tribunale avviene entro il giorno successivo alla data della richiesta di riesame. In proposito, si è detto che le tempistiche concesse per la consultazione del materiale sono brevi (supra 4.4). La possibilità di ottenere una posticipazione dell'udienza mitiga questo aspetto, garantendo una maggiore effettività al diritto di difesa368.

Il tribunale del riesame ha dieci giorni di tempo per decidere sull'impugnazione, pena la caducazione del provvedimento (art. 309 comma 9). Una questione controversa ha riguardato l'individuazione del dies a quo per il computo del termine. La norma in tema di misure cautelari personali fa decorrere il termine da quando il tribunale ha ricevuto gli atti dall'autorità procedente. L'inosservanza del termine per la trasmissione (massimo cinque giorni dalla richiesta, ex art. 309, comma 5, richiamato dal comma 10) fa perdere efficacia all'ordinanza dispositiva. Per l'istituto de quo, invece, l'art. 324 comma 3 prevede che l'adempimento avvenga entro il giorno successivo alla richiesta di riesame, senza sancire alcuna invalidità per l'eventuale ritardo. Il dubbio, pertanto, è se l'applicazione delle norme in tema di misure

367 Cass., sez. VI, 3 marzo 2016, n. 12556, in www.penalecontemporaneo.it dove si precisa che «oltre ad essere ragionevole che a tale fine il tribunale tenga conto della “qualità” dei giustificati motivi, è anche ragionevole che la scelta venga fatta (anche) in base ad esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario». La statuizione desta delle perplessità, atteso che il differimento dell'udienza è previsto nell'interesse del solo indagato. Di contro, l'entità del differimento è condizionata anche da ragioni totalmente indifferenti alla sua persona (come, appunto, le esigenze organizzative degli uffici giudiziari).

368 Resta invece inevaso il problema dei c.d. riesami esplorativi cui è costretto il destinatario del provvedimento per visionare gli atti posti a fondamento del decreto (supra 4.4).

cautelari personali determini anche la perdita di efficacia del decreto di sequestro, qualora non siano rispettati i predetti termini. In particolare, il rinvio dell'art. 324 all'art. 309 comma 9 è antecedente alla modifica della disposizione richiamata, attuata tramite la l. 8 agosto 1999, n. 332. L'intervento legislativoera infatti volto a disciplinare diversamente la trasmissione degli atti al tribunale del riesame che introduceva la caducazione del provvedimento come conseguenza per l'inosservanza del termine. La ratio di fondo era garantire un procedimento impugnatorio celere, che giungesse in tempi rapidi ad una pronuncia circa la legittimità della misura in corso, privativa dello

status libertatis del destinatario.

L'interrogativo centrale è se il rinvio contenuto nella normativa del sequestro preventivo abbia natura statica o dinamica369. Nel primo caso, l'istituto de quo si dimostra insensibile alle variazioni delle disposizioni richiamate e rimane fermo quanto stabilito dall'art. 324, comma 3: il superamento del termine per la trasmissione non comporta la caducazione del sequestro. Nell'altra ipotesi, invece, si adatta alla nuova disciplina. Quindi, qualora gli atti siano inviati al tribunale dopo cinque giorni dalla richiesta di riesame, il provvedimento perde efficacia.

La giurisprudenza ha seguito la prima impostazione370. Il rinvio ha

369 Il rinvio statico (o recettizio) «recepisce per intero, senza che ne sia riprodotto il testo, il contenuto di un altro articolo, vale a dire la disposizione normativa (si tratta, in sintesi, di una tecnica di stesura della norma, ispirata al principio di "economia redazionale")». Il rinvio dinamico, «viceversa, fa riferimento alla norma in sé, cioè al principio contenuto nella formula verbale dell'articolo del codice e ne segue la eventuale evoluzione, di talché, mutato il contenuto della norma di riferimento, muta inevitabilmente il significato della norma di rinvio». Cass., sez. Un., 28 marzo 2013, in www.italgiure.giustizia.it

370 Cass., sez. Un., 28 marzo 2013, in www.italgiure.giustizia.it che ricostruisce dettagliatamente gli sviluppi normativi degli artt. 309 e 324 c.p.p.; Cass., sez. Un., 29 maggio 2008, n. 25932, in Cassazione penale, 2008, V, p. 4539; Cass., sez. I, 4 marzo 1999, ivi, 2000, III, pp. 1739-1740; Cass., sez. III, 3 marzo 1997, n. 79, in Archivio della nuova procedura penale, 1997, p. 818.

natura statica, soprattutto se si considera che il legislatore, con la l. n. 332/1999, è intervenuto successivamente e in quell'occasione non ha mutato il contenuto della disposizione sul riesame del sequestro preventivo. Di conseguenza, l'inosservanza del termine per la trasmissione degli atti non influenza la sussistenza del vincolo reale. I dieci giorni perentori per la decisione decorrono dal momento in cui il tribunale del riesame ritiene conclusa la ricezione della documentazione371.

Ad opinione di chi scrive, l'orientamento dei giudici di legittimità deve misurarsi con le più recenti novità legislative, introdotte con la l. n. 47/2015. In questa circostanza, l'art. 324 è stato anch'esso oggetto di modifica. Il rinvio alla disciplina delle misure cautelari personali è sempre presente ed è stato ampliato372. Se il legislatore avesse inteso differire il regime del termine per la trasmissione degli atti, avrebbe rivisitato e adeguato il richiamo fatto dalla disposizione in tema di sequestro preventivo. Ad esempio, avrebbe potuto inserire una clausola che limitasse l'operatività del rinvio solo “in quanto compatibile” o “dove non diversamente stabilito”. Invece, non avendolo fatto ed anzi, avendo lasciato inalterato il dato normativo, sembra di riscontrare una volontà “confermata”, per così dire, di rimandare alle norme sulle cautele personali. Sarebbe preferibile, allora, un'interpretazione che da un lato consideri implicitamente abrogato il termine ordinatorio di un giorno prescritto dall'art. 324 comma 3 a seguito della l. 47/2015 e che, dall'altro, implichi la caducazione del decreto di sequestro se gli atti non sono trasmessi al tribunale entro cinque giorni. La soluzione appare maggiormente ragionevole se si considera che anche nella

371 In tal senso, Cass., sez. I, 11 maggio 1993, n. 1386, in Archivio della nuova procedura penale, 1994, p. 130.

372 L'art. 11 comma 6 della l. 16 aprile 2015 n. 47 ha modificato l'art. 324 comma 7, espandendo il rinvio anche al comma 9-bis dell'art. 309.

vicenda cautelare reale è presente un interesse affinché il riesame sia celebrato in tempi rapidi. Interesse che può essere particolarmente forte in talune ipotesi di sequestro: si pensi a quando il vincolo è disposto per equivalente su ingenti quote del patrimonio o ancora quando il bene appreso sia un'azienda, con pregiudizio per la continuità dell'attività e il mantenimento dell'occupazione. Inoltre, l'istanza di riesame non sospende l'esecuzione della misura (art. 322, comma 2): diventa così più pressante la necessità di una pronuncia celere sulla legittimità del vincolo. Né appare condivisibile, a livello di coerenza interna, un sistema che «da un lato impone a pena di inefficacia della misura il rigido rispetto da parte del tribunale del termine di dieci giorni per decidere e dall'altro lascia sprovvisto di conseguenze il ritardo (teoricamente illimitato) dell'ufficio del p.m. nell'invio degli atti»373.

Il tribunale valuta l'ammissibilità della richiesta di riesame alla luce delle regole generali in materia di impugnazioni. L'istanza sarà dichiarata inammissibile374 se proposta da chi non legittimato o privo di interesse o, ancora, se l'atto impugnato non sia sottoponibile a riesame (artt. 581 e 591, lett. a) e b) c.p.p.). Ulteriormente, «vanno annoverate tra le cause di inamissibilità la mancanza della forma scritta, della sottoscrizione, dell'indicazione del provvedimento impugnato, della sua data e del giudice che lo ha emesso»375.

Se la richiesta è ammissibile, ha luogo la discussione nel merito. Il controllo del tribunale può vertere sull'accertamento dei presupposti del sequestro. I giudici dovranno valutare se il provvedimento motiva

373 (da recuperare il riferimento)

374 «Deve ritenersi che la declaratoria di inammissibilità debba essere dichiarata in contradditorio» P. Gualtieri, Sequestro preventivo, in AA.VV., Procedura penale. Teoria e pratica del processo, cit., p. 439.

375 A. Furgiuele, Il riesame , in AA.VV., Trattato di procedura penale, cit., II, p. 535.

adeguatamente circa gli elementi in base ai quali è stato assunto il provvedimento. Per il fumus commissi delicti, ancorché depurato dai gravi indizi di colpevolezza, occorrerà un esame circa la congruità degli elementi rappresentati, per apprezzarne la coincidenza con le risultanze processuali376. Quanto al periculum, il tribunale dovrà accertare se sia concreto ed attuale il rischio di aggravamento del reato o, nel caso di sequestro funzionale alla confisca, se i beni aggrediti siano confiscabili. Se è stato impugnato un provvedimento che ha disposto l'ablazione per equivalente, il giudice è chiamato a «verificare l'esistenza degli sforzi tesi all'individuazione del prezzo o profitto del reato»377, poiché l'impossibilità di rinvenire i proventi dell'illecito originari è un requisito per procedere all'apprensione del tantundem

(supra 3.3).

All'esito del riesame, il decreto potrà essere annullato, confermato o riformato. Il tribunale potrà accogliere la richiesta anche per motivi diversi da quelli sollevati dall'impugnante, così come può mantenere il vincolo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento (art. 309 comma 9). La funzione interamente devolutiva dell'istanza attribuisce al giudice «il potere di valutare l'intero compendio probatorio di cui dispone, compresi, naturalmente, gli eventuali ulteriori contributi versati dalle parti»378. Altresì, può disporre la revoca parziale, «qualora le condizioni di legittimità del sequestro sussistano solo riguardo ad alcuni beni sottoposti alla

376 Cass., sez. III, 28 febbraio 2012, n. 12765, in www.italgiure.giustizia.it che precisa comunque come il giudice del riesame non debba instaurare un processo nel processo, non potendo censurare gli elementi sul piano fattuale, dovendo limitarsi a verificare l'ipotesi formulata sia sussumibile in quella tipica. Si veda anche Cass., sez. Un., 23 febbraio 2000, in Cassazione penale, 2000, III, p. 2230.

377 F. Vergine, Il “contrasto” all'illegalità economica. Confisca e sequestro per equivalente, cit., p. 401.

378 Cass., sez. Un., 29 maggio 2008, n. 25932, in Cassazione penale, 2008, V, p. 4537.

cautela»379.

Inoltre, il giudice del riesame ha una serie di poteri di integrazione che gli consentono di confermare il provvedimento anche in presenza di alcune mancanze o errori. Ad esempio, può mantenere il vincolo attribuendo al fatto una differente qualificazione giuridica380. La misura è confermabile anche per ragioni diverse da quelle contenute nel decreto impugnato, purché il tribunale non sostituisca ed integri l'ipotesi accusatoria «con esorbitanza dal proprio ruolo e inammissibile commistione fra compiti delle parti e funzioni di garanzia e di controllo»381.

Merita approfondire il vizio della motivazione del decreto che ha disposto il sequestro. Il tribunale del riesame può integrare l'apparato argomentativo insufficiente dell'atto impugnato, invece di annullarlo382. Ciò perché, come detto, conferma la misura anche per «ragioni diverse» (art. 309, comma 9). Il potere del giudice di correggere la motivazione riscontra però dei limiti, dato che «le “ragioni” della conferma […] in tanto possono ritenersi “diverse”, in quanto si sia in presenza di (altre) ragioni espresse dal giudice ad quem»383. Interviene la distinzione tra motivazione carente, «intesa come insufficienza logica degli argomenti svolti nell'atto impugnato», e motivazione

379 P. Gualtieri, Sequestro preventivo, in AA.VV., Procedura penale. Teoria e pratica del processo, cit., p. 441.

380 Si vedano Cass., sez. VI, 13 giugno 2008, in Archivio della nuova procedura