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Risoluzione N°16 del 2010 riguardo la “pratica giudiziaria relativa allo statuto della

Il 15 giugno 2010 la Corte Suprema della Federazione Russa ha adottato la Risoluzione N°16 sui Mass Media208, nell’ambito della pratica giudiziaria relativa alla legge della Federazione Russa, che va ad attuare la legge sui mass media del 1991209. Dunja Mijatovic, rappresentante OSCE per la libertà dei media, ha definito tale Risoluzione una “risoluzione simbolo” in quanto rappresenta il tentativo da parte della Russia di allinearsi agli standard di libertà dei media internazionali.

La bozza della Risoluzione riguardo la pratica giudiziaria relativa alla legge della

Federazione Russa “sui mass media” (O praktike primenenija sudami zakona Rossijskoj Federacii. O sredstvach massovoj informacii) fu sviluppata a partire dal 2009

da un gruppo di lavoro della Corte Suprema della Federazione Russa. A questo gruppo

206 Reporter Senza Frontiere, Classifica mondiale della libertà di stampa 2013, consultato all’indirizzo:

http://rsfitalia.org/classifica-mondiale-della-liberta-di-stampa-2013/classifica-liberta-di-stampa-2013-europa-e-asia- centrale/

207 Richter A., Russia’s modern approach to Media Law, in IRIS 2011-1, consultabile all’indirizzo:

http://www.obs.coe.int/oea_publ/iris/iris_plus/iplus1LA_2011.pdf.en

208 OSCE Media freedom representative, on a visit to Moscow, welcome’s Russian Supreme Court’s resolution on

media law, 16/06/2010, OSCE Organisation for Security and Co-operation in Europe, consultato il 19/11/2012

all’indirizzo: http://www.osce.org/

209 Закон Российской Федерации О средствах массовой информации, Zakon R.F. O sredstvach massovoj

informacii, 27/12/1991, Legge della F.R. Sui mezzi di comunicazione di massa. Consultato il 19/11/2012

di lavoro nel dicembre dello stesso anno vennero ad aggiungersi cinque esperti nell’ambito delle leggi sui media, esterni alla Corte. La discussione sulla Risoluzione ebbe luogo il 20 aprile 2010 alla riunione plenaria della Corte Suprema. Infine, il 15 giugno 2010, tutti i 78 giudici della Corte Suprema approvarono all’unanimità il testo finale210 della Risoluzione, pubblicato sulla Rossijskaja Gazeta il 18 giugno 2010 e successivamente entrato in vigore.

La Risoluzione fornisce disposizioni relative a importanti principi politici e giuridici che riguardano la libertà d’espressione e di informazione in modo da evidenziare il ruolo dei media all’interno delle istituzioni e dei principi dello Stato russo. Limitazioni della libertà di informare dei media sono ammesse esclusivamente se imposte dalla Legge federale russa e non possono essere apportate da nessun altro tipo di legge. Nonostante il divieto generale di censura previsto dall’articolo 29 della Costituzione, va tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 56 in cui si enuncia la possibilità di restrizioni della libertà dei mezzi di comunicazione come una misura temporanea in uno stato di emergenza o di legge marziale. In questi casi, la censura può essere introdotta e attuata in conformità della legge costituzionale federale "Sulla stato di emergenza" e "Sulla legge marziale".

Per quanto riguarda la censura i giudici della Corte ricordano che ai sensi dell’articolo 3/1 della legge dei Mass Media, la richiesta di tale atto è esercitata da funzionari, organi statali o locali di autogoverno, organizzazioni o associazioni pubbliche, e che la redazione di un mezzo di informazione di massa o i suoi rappresentanti possono ottenere da essi la preventiva approvazione per la pubblicazione di messaggi e materiali211, evitando così di incorrere nella possibilità di essere censurati.

La Corte Suprema al punto 14 della Risoluzione segnala che i pubblici ufficiali hanno diritto di pretendere che venga richiesto il loro consenso prima della pubblicazione, nel caso in cui l’oggetto dell’informazione che sta per essere divulgata riguardi materiali propri o interviste rilasciate di persona ai giornali. La precedente

legge sui mass media, invece, non prevedeva che il giornalista ottenesse alcun consenso

anticipato per la divulgazione di questo tipo di informazioni. Pertanto il messaggio della

210 О практике применения судами Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации", (O

praktike primenenija sudami zakona Rossijskoj Federacii. O sredstvach massovoj informacii), 18/06/2010, Rossijskaja Gazeta, consultato il 19/11/2012 all’indirizzo: http://www.rg.ru/2010/06/18/smi-vs-dok.html

211 La legge non fornisce una chiara distinzione tra “messaggi e materiali”. Risulta però che con il termine

Corte Suprema è che, mentre una tale richiesta – riferendosi al consenso prima della pubblicazione – non costituisce un atto di censura ma un modo per garantire l’autenticità delle dichiarazioni rilasciate, il rifiuto di un giornalista a fornire in anticipo la trascrizione di ciò che verrà pubblicato, non può essere punibile. Questo è importante per i casi giudiziari riguardanti contenuti multimediali divulgati sulla base di interviste, perché la lettura effettuata dalla Corte Suprema circa la disposizione consente alla redazione del mezzo di comunicazione di massa di modificare tali interviste in modo indipendente senza alcun consenso.

Per ciò che concerne la regolamentazione dei media online la Corte Suprema fa un chiaro passo in avanti personalizzando le norme della legge dei mass media adottata nel 1991, prima che il fenomeno di internet diventasse popolare e si diffondesse in Russia. Al punto 6 la Risoluzione prevede che i siti web non siano soggetti a registrazione obbligatoria, come dovrebbero se fossero considerati mezzi di comunicazione di massa. Così la Risoluzione conferma la precedente tradizione giuridica emersa in Russia in assenza di regole chiare, ovvero che la registrazione dei siti web può avvenire su base volontaria. Se la registrazione avviene, di conseguenza gli autori del sito online assumono lo status di giornalisti, con tutti i privilegi e i diritti previsti dalla legge sui mass media.

La Risoluzione fornisce, inoltre, un fondamentale chiarimento sulla questione se sia necessario ottenere una licenza di trasmissione per la diffusione online di materiale audiovisivo. Se l’articolo 24/2 della legge sui mass media fosse applicabile anche a internet, allora le norme fissate per poter trasmettere solo previo ottenimento di una licenza sarebbero necessarie anche per la rete. La Corte Suprema a tale proposito ricorda che, come previsto all’articolo 31 della legge sui mass media, la licenza è richiesta solo per quei media, come radio o televisioni, che trasmettono on air o via

cavo, mentre non è necessaria per le informazioni trasmesse via web. Quindi la Corte

Suprema ha concluso dichiarando che una persona che diffonde informazioni di dominio pubblico online non ha bisogno di acquisire una licenza per trasmettere tali informazioni.

Per quanto concerne la protezione dei diritti dei giornalisti, degli editori e di altri media, come in altre parti del mondo queste categorie godono di certi diritti che li proteggono dalla necessità di verificare la veridicità delle informazioni che diffondono e dalle correlate accuse di violazione della legge, in circostanze particolari. Giornalisti, editori, reporter e altri mass media non sono responsabili per la diffusione di

informazioni false, che screditino in parte la dignità di cittadini o organizzazioni, o che violino i diritti e le leggi di interesse dei cittadini, o dannosi per lo sviluppo e la salute dei bambini, o che abusino della libertà di informazione, se tali informazioni sono:

1. reperibili in rapporti vincolanti (обязательных сообщениях), 2. derivanti da agenzie stampa,

3. in risposta a richiesta di informazioni presentata a organizzazioni, enti statali, istituzioni, imprese, associazioni pubbliche,

4. riprodotte testualmente da frammenti di discorsi a congressi, da conferenze, riunioni plenarie di associazioni pubbliche, nonché dichiarazioni ufficiali di funzionari pubblici, organizzazioni e associazioni,

5. contenute in opere di autori, se vanno in onda in diretta senza precedente registrazione,

6. se riproducono testualmente informazioni o frammenti di materiali raccolti da altri mezzi di comunicazione.

Queste condizioni sono tutte elencate all’articolo 57212 della legge sui mass media del 1991, e ognuna è discussa nella Risoluzione, che aggiunge ai casi sopra riportati, al punto 22, il caso della trasmissione o pubblicazione gratuita – di materiale riguardante la campagna elettorale o referendum – secondo la legge pertinente. Un tale obbligo esiste, ad esempio, per lo Stato ma anche per le emittenti private che si impegnano a dare spazio alle campagne elettorali e quindi devono rispettare le condizioni stabilite nella “legge sulle garanzie fondamentali dei diritti elettorali dei cittadini della Federazione Russa”213. Facendo ciò la Corte Suprema fa un chiaro passo in avanti proteggendo i media dalla responsabilità per i messaggi che vengono divulgati riguardo la campagna elettorale dei candidati.

Altra importante questione discussa dalla Corte Suprema riguarda la protezione delle fonti di informazioni riservate. La Risoluzione ricorda ai giudici che devono seguire l’articolo 41 della legge sui mass media, secondo cui la redazione è obbligata a mantenere segreta la fonte dell’informazione e non ha il diritto di nominare la persona che ha fornito le informazioni, avvalendosi dell’accordo di non divulgazione del nome.

212 Cfr,. Zakon R.F. O sredstvach massovoj informacii, 27/12/1991

213 Федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме

граждан Российской Федерации от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, (Ob osnovnych garantijach izbirztel’nych prav

i prava na učastie v referendume graždan Rossijskoj Federacii, Legge sulle garanzie fondamentali dei diritti elettorali dei cittadini della Federazione Russa), 12/06/2002, ultima modifica 25/07/2011, consultato il 20/11/2012 all’indirizzo: http://stat.doc.mil.ru/

La Risoluzione afferma al punto 26, che i dati personali dell’informatore sono segreti, protetti dalla legge federale; unica eccezione viene fatta nel caso in cui a richiedere tali dati sia un tribunale con un processo aperto nei confronti della suddetta persona.

A proposito dell’abuso della libertà dei mezzi di comunicazione di massa, l’articolo 4 della legge sui mass media, afferma che l’abuso di questo tipo, porta a degli avvertimenti scritti rilasciati da organi di competenza o da funzionari pubblici all’editore o al fondatore del mezzo di informazione in questione. La legge sui mass

media tollera due infrazioni (con conseguenti avvertimenti) prima che un ordine del

tribunale obblighi la cessazione dell’attività di tale organo di informazione di massa, mentre solo un avvertimento è sufficiente nel caso della legge anti estremismo. Al punto 31 della Risoluzione è specificato che per quanto concerne la chiusura di un’organizzazione d’informazione di massa, la decisione può provenire solo dall’alto tribunale del soggetto federale dove l’organizzazione in questione ha la sede principale. Attraverso la creazione, l’approvazione e l’entrata in vigore di tale Risoluzione la Corte Suprema non ha cercato solo di stabilire delle norme da aggiungere alla prassi giudiziaria. Adottata in una fase critica del giornalismo nazionale, la Risoluzione spinge i mass media a fornire un servizio veritiero e ad informare criticamente il pubblico su questioni di interesse comune, soprattutto sugli sviluppi politici nel Paese. La Risoluzione permette ai giornalisti russi di svolgere un giornalismo socialmente responsabile senza essere minacciati da pressioni illegali in aula, estreme richieste da parte di organi statali e eccessive procedure burocratiche, in quanto i giudici della Corte Suprema si impegnano a difendere il giornalismo di qualità in Russia. Purtroppo la Risoluzione nulla può contro un altro tipo di pressioni, quelle provenienti in maniera informale da chi ha il potere politico e desidera esercitare il controllo sull’informazione nel Paese.